MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 1995 

  Riconoscimento di titolo di studio estero quale  titolo  abilitante
per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.
(GU n.218 del 18-9-1995)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda  di  riconoscimento  di  Maria Nieves Guix De La
Barcena  presentata  ai  sensi  dell'art.  12  del   citato   decreto
legislativo;
  Ritenuto   che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per  il
riconoscimento;
  Rilevato che l'interessata e' in possesso di un titolo delicenciado
en Derecho rilasciato dall'universita' di Barcellona;
  Rilevato che l'interessata ha documentato con  un  certificato  del
collegio  degli  avvocati  di  Barcellona di avere svolto piu' di sei
anni di attivita' come Abogado (professione corrispondente  a  quella
di procuratore);
  Visti  gli  articoli  6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il titolo di Maria Nieves Guix De La Barcena, nata il 5 agosto 1964
a Santa Cruz de  la  Palma,  cittadina  spagnola,  de  licenciado  en
Derecho,  e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in
Italia all'albo degli avvocati.
  Il riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
attitudinale  eseguita  dal Consiglio nazionale forense, davanti alla
commissione  costituita  con  decreto   pubblicato   nel   Bollettino
ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.
  La  prova  consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in
lingua italiana.
  Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio
nazionale forense una domanda, allegando una  copia  autenticata  del
presente decreto di riconoscimento.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o  di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto civile;
   diritto del lavoro;
   diritto processuale civile;
   diritto amministrativo;
   diritto costituzionale;
   diritto commerciale;
   diritto penale;
   diritto processuale penale;
   diritto tributario;
   ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato.
  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente   della
commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera'
superato  se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore
a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessata  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 31 agosto 1995
                                       Il direttore generale: ROVELLO