Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.219 del 19-9-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario in matematica; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 15 giugno 1994, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 16 e 17 settembre 1994; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 21 agosto c.a., con allegato il parere favorevole espresso nella riunione del 13 luglio 1995 dal Consiglio universitario nazionale all'istituzione del diploma universitario in matematica; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella parte quarta al capo I viene aggiunto il numero 23 e la dizione: "Matematica". Dopo l'art. 873 viene aggiunto il seguente capo ed articoli: Capo XXIII - DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MATEMATICA Art. 874. - Il corso di diploma universitario in matematica ha il fine di fornire agli studenti le conoscenze di matematica di base e i metodi di matematica applicata per il conseguimento di un livello formativo atto ad affrontare e gestire con competenza le numerose applicazioni della matematica nei diversi settori del mondo produttivo e dei servizi. Art. 875. - I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge che regolano l'accesso al corso di laurea in matematica. Art. 876. - Il numero degli iscritti al primo anno e' limitato. Art. 877. - Il corso di diploma universitario e' previsto in diversi orientamenti. Art. 878. - Prima dell'inizio di ogni anno accademico, viste le varie esigenze, saranno stabiliti gli orientamenti da attivare, i relativi curricula ed il numero massimo di iscritti al primo anno per ciascun orientamento. Art. 879. - Il corso di diploma in matematica si svolge presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ed ha la durata di due anni. E previsto un esame finale di cultura matematica. Art. 880. - Ciascuno dei due anni di corso comprende 480 ore di attivita' didattica complessiva di lezioni, esercitazioni e laboratori di calcolo. Art. 881. - I moduli di insegnamento possono essere costituiti da una annualita' (120) o da una semestralita' o mezza annualita' (60 ore). Un modulo annuale equivale a due semestralita'. Gli insegnamenti dovranno essere scelti all'interno delle aree indicate nelle tabelle A e B annesse alla tabella XXII-ter. Art. 882. - Il curriculum del diploma universitario e' il seguente: 1 Anno: due semestralita' nell'ambito della sottoarea dell'analisi matematica; due semestralita' nell'ambito della sottoarea della geometria; due semestralita' nell'ambito della sottoarea dell'informatica; una semestralita' nell'ambito della sottoarea dell'algebra; una semestralita' nell'ambito della sottoarea dell'analisi numerica. 2 Anno: una semestralita' nell'ambito della sottoarea dell'algebra; una semestralita' nell'ambito della sottoarea dell'analisi matematica; una semestralita' nell'ambito della sottoarea del calcolo delle probabilita' e statistica matematica; due semestralita' nell'ambito della sottoarea della fisica matematica; due semestralita' nell'ambito delle sottoaree qualificanti l'orientamento. Art. 883. - All'inizio di ogni anno accademico il consiglio del corso di diploma indichera' i moduli attivati o le loro equivalenze per ogni singola sottoarea. Art. 884. - Per ciascuno degli insegnamenti attivati e' previsto un esame finale. Art. 885. - Le eventuali propedeuticita' saranno stabilite dal consiglio del corso di diploma sulla base dei moduli attivati. Art. 886. - Per essere ammessi all'esame finale di cultura matematica lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti di cui al punto 9. Art. 887. - I piani di studio dovranno prevedere che siano soddisfatte le condizioni, indicate nell'ordinamento didattico del corso di laurea in matematica, affinche' il diplomato possa iscriversi al terzo anno del corso di laurea e cioe' il superamento di prove di valutazione del profitto per corsi annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente a quattro esami delle discipline del primo biennio del corso di laurea in matematica. Art. 888. - I piani di studio dovranno prevedere l'aquisizione da parte dello studente di competenze nell'uso dei mezzi di calcolo per problemi di matematica. Queste competenze potranno essere acquisite attraverso gli insegnamenti dell'area matematica previsti dai piani di studio (tabella A). Tuttavia, qualora il piano di studi non preveda, a questo scopo almeno un modulo semestrale in una disciplina della sottoarea analisi numerica o della sottoarea informatica, lo studente dovra' superare una prova pratica nell'uso dei mezzi di calcolo, in aggiunta alle prove di valutazione relative agli insegnamenti seguiti. Le modalita' per sostenere questa prova, che non dara' luogo a votazione, sono stabilite dalla competente struttura didattica. Art. 889. - Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in matematica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria, tutti i corsi di laurea della facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea in matematica tutti gli insegnamenti comuni al corso di laurea in matematica. Coloro che hanno conseguito il diploma in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in matematica previa verifica che siano ottemperate le condizioni di cui al precedente comma 8. Il consiglio di corso di laurea determinera' le modalita' di riconoscimento dei moduli semestrali. Art. 890. - Il consiglio di corso di diploma in matematica coincide con il consiglio di corso di laurea in matematica, integrato con i titolari di insegnamenti specifici del corso di diploma in matematica. Esso determina, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, la tipologia delle forme didattiche, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la prova finale di cultura e la composizione delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza e la propedeuticita' degli insegnamenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 1 settembre 1995 Il rettore: RIZZARELLI