MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.223 del 23-9-1995)

   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Turisanda, con sede in Milano e unita' di  Milano,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 101 unita', su un  organico  complessivo
di 120 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Turisanda,  a  corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Susta,
con  sede  in  Cavenago Brianza (Milano) e unita' di Cavenago Brianza
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 27 unita', su un organico
complessivo di 52 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Susta,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 13 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Fonderie cav.  Cortiana  Bortolo,  con  sede  in  S.  Vito  Leguzzano
(Vicenza)  e unita' di S. Vito di Leguzzano (Vicenza), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 24 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 24 unita', su un organico complessivo di
35 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Fonderie cav. Cortiana Bortolo, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  31 maggio 1994 al 30 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
S.I.T.E., con sede in Bologna e filiale di Latina,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da  40
ore  settimanali  a  31,54  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori  pari  a  117  unita',  su  un  organico
complessivo di 124 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E.,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 all'11 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Bottigelli & C., con sede in Milano e unita' di Milano, per  i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  26  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 44 unita', su un organico complessivo di
79 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli & C., a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 maggio 1994 al 30 aprile 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Pirampepe, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per venti  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 14 unita', su un organico
complessivo di 18 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Pirampepe,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Famcucine  Design, con sede in S. Giustino Valdarno (Arezzo) e unita'
di S. Giustino Valdarno (Arezzo), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 34 unita', su un organico complessivo di 34 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Famcucine Design, a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta
Confezioni Laura, con sede in Monteroni (Lecce) e unita' di Monteroni
(Lecce),  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro  da  40  ore settimanali a 23,40 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unita', su  un
organico complessivo di 32 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Laura, a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  ditta  Margy
confezioni,  con  sede  in  Monteroni  (Lecce)  e unita' di Monteroni
(Lecce), per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che stabilisce, per diciannove mesi, la riduzione massima dell'orario
di  lavoro  da  40  ore settimanali a 23,70 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 29 unita', su  un
organico complessivo di 31 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla ditta Margy confezioni, a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  De  Simone
Maria,  con  sede  in  Torre  Annunziata  (Napoli)  e unita' di Torre
Annunziata (Napoli), per i quali e' stato stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce, per ventuno mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  35  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
47 unita', su un organico complessivo di 48 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  De  Simone  Maria,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La
Ronda, con sede in Potenza e unita' dell'area di Potenza per i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da  40  ore
settimanali  a 31,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 127 unita', su un  organico  complessivo
di 155 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  La  Ronda,  a  corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  4  luglio  1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla ditta La
Ronda di Pier Giulio Petrone, con sede in Potenza e unita' delle aree
di Baragiano, Lagonegro, Potenza, Senise (Potenza), per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da  40  ore
settimanali  a  26  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 245 unita', su un  organico  complessivo
di 254 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla ditta La Ronda di Pier Giulio Petrone, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Officine Pennelli, con sede in Bari e unita' di Bari, per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 26 unita', su un organico complessivo di
38 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Pennelli, a corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
Societa'  cooperativa  Madonna dei miracoli, con sede in Casalbordino
(Chieti) e unita' di Casalbordino (Chieti),  per  i  quali  e'  stato
stipulato   un   contratto   di   solidarieta'  che  stabilisce,  per
ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da  39
ore  settimanali  a  19,50  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori  pari  a  19  unita',  su  un  organico
complessivo di 23 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  ditta S.c. a r.l. Societa' cooperativa
Madonna dei miracoli, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art.  5
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Maxnovo  Italia,  con sede in San Pietro Mosezzo (Novara) e unita' di
San Pietro Mosezzo (Novara),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 12 unita', su un organico complessivo di 42 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxnovo Italia, a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Sci
costruzioni,  con  sede  in  Genova e unita' di Genova, Milano, Roma,
Torino e Padova, per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  sei  mesi,  la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
76 unita', su un organico complessivo di 151 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sci costruzioni, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sci,
con sede in Genova, unita' di Genova, Milano e Padova, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  sei
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 31 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 37 unita', su un organico complessivo di
41 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sci, a corrispondere i particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Legatoria Parella, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a 31,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 25 unita', su un organico complessivo di
39 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria Parella, a corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Calzaturificio V.D.P., con sede in Cerano (Novara) e unita' di Cerano
(Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unita', su  un  organico
complessivo di 46 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Calzaturificio  V.D.P.,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanar,
con sede in Milano e unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano), per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 70 unita', su un organico complessivo di
104 unita'.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
1 febbraio 1995, n. 16613.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Lanar,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Linfleur,  con  sede  in  Casale Monferrato (Alessandria) e unita' di
Casale Monferrato (Alessandria), per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  21
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 23 unita', di cui 4 part-time da 86 ore  mensili  a
43  ore  mensili;  2 part-time da 95 ore mensili a 47; 1 part-time da
108 ore mensili a 54, su un organico complessivo di 42 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Linfleur,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 marzo 1994 al  6  marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Icomas,  con  sede  in Fano (Pesaro) e unita' di Fano (Pesaro), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 45 unita', su un organico complessivo di
52 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Icomas,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Confezioni Edelweiss, con sede in  Manerbio  (Brescia)  e  unita'  di
Manerbio  (Brescia),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
41 unita', su un organico complessivo di 44 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Confezioni   Edelweiss,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Vogue
Style,  con sede in Milano unita' di Montalcinello Chiusdino (Siena),
e per i quali e' stato stipulato un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per nove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da  40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori  pari  a  13  unita',  su  un  organico
complessivo di 16 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Vogue Style, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Derbit, con  sede  in  Castenaso  (Bologna)  e  unita'  di  Castenaso
(Bologna),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  39  ore  settimanali  a  29,28 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
13 unita', su un organico complessivo di 60 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Derbit,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Societa' costruzioni reti urbane trattamento acque, con sede in  Bari
e  unita'  di  Bari,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6
unita', su un organico complessivo di 61 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Societa' costruzioni reti urbane
trattamento acque, a corrispondere i  particolari  benefici  previsti
dai  commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  2  maggio  1994 al 1 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
Vittorio Cavalli, con sede in Torino e unita' di Torino, per i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da  38,5  ore
settimanali  a 18,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 17 unita', su un organico complessivo di
27 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vittorio Cavalli, a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  F.lli
Rinaldi, con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Beinasco (Torino),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 58 unita', su un organico
complessivo di 92 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Rinaldi, a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapil,
con sede in Villanova sull'Arda  (Piacenza)  e  unita'  di  Villanova
sull'Arda  (Piacenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
16 unita', su un organico complessivo di 24 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Sapil,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  15 maggio 1994 al 14 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ipo
Plastic, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore
settimanali a 28 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 30 unita', su un organico complessivo di
43 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Ipo Plastic, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Teknoscuola, con sede in Pescara e unita' di Pescara, per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 16 unita', di cui 1 part-time da 20 a 10
ore medie settimanali, su un organico complessivo di 23 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Teknoscuola, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 gennaio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Calzaturificio V.D.P., con sede in Cerano (Novara) e unita' di Cerano
(Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 35 unita', su un organico
complessivo di 51 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.   Calzaturificio   V.D.P.,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ericsson  Sielte (dal 1 gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni), con
sede in Roma e unita' di Bari, per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  venti  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  30
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 278 unita',  su  un  organico  complessivo  di  344
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ericsson Sielte (dal 1 gennaio
1994  Ericsson  telecomunicazioni),  a  corrispondere  i  particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Marcatre', con sede in Misinto (Milano) e unita' di Misinto (Milano),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unita', su  un
organico complessivo di 126 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Marcatre',  a  corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 15 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Story
Lorus, con  sede  in  Desenzano  del  Garda  (Brescia)  e  unita'  di
Desenzano  del  Garda  (Brescia),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 28
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a 57 unita', di cui un lavoratore part-time da 20 a
15,05 ore medie settimanali; 7 lavoratori part-time da 30  a  24  ore
medie  settimanali; un lavoratore part-time da 27,5 a 19,25 ore medie
settimanali;  un  lavoratore  part-time  da  30  a   21   ore   medie
settimanali, su un organico complessivo di 57 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Story Loris, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T.
- Costruzioni meccaniche Tortona, con sede in Tortona (Alessandria) e
unita'  di  Tortona  (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  16
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 55  unita',  su  un  organico  complessivo  di  100
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. C.M.T. - Costruzioni meccaniche
Tortona, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2
e  4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrate  nell'art.  4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato  nell'art.  1,  lett.  c),  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei Conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipe,
con sede in Vicenza e  unita'  di  Vicenza,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  24  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 15 unita', su un organico complessivo di
96 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Sipe,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 onale della previdenza sociale, verifichera' che
i  lavoratori  interessati  nella   stessa   unita'   produttiva   al
trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento
di   integrazione   salariale   da   solidarieta'   siano  diversi  e
precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato
nell'art. 1, lett. c), del decreto  ministeriale  23  dicembre  1994,
registrato  dalla  Corte dei Conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1,
foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New
International Media, dal 1 dicembre 1993  Nim  S.r.l.,  con  sede  in
Milano e unita' di Milano per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3
unita', su un organico complessivo di 17 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani - ove interessato -
sono altresi' autorizzati, nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  New International
Media, dal 1 dicembre 1993 Nim S.r.l., a corrispondere i  particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 12 aprile 1994 al 30 settembre  1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla unita' di  mensa  aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della cassa integrazione
guadagni ordinaria o  straordinaria  presso  la  societa'  appaltante
anch'essa  di seguito indicata: S.p.a. Italrestaurant servizio mensa,
con sede in Napoli e unita' c/o Contitech Ages - Santena (Torino) per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  cinque  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unita',  su  un  organico
complessivo di 244 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Italrestaurant servizio mensa, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.M.I.
elettromontaggi  industriali, con sede in Pescara e unita' di Pescara
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  15  unita',  su un organico
complessivo di 21 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.    E.M.I.    Elettromontaggi
industriali,  a  corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai
commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  luglio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 maggio 1994 al 30 aprile 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alle unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della cassa integrazione
guadagni ordinaria o  straordinaria  presso  la  societa'  appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Socama 2000 Mensa c/o Lancia di
Torino,  con  sede in Milano e mensa c/o unita' di Torino per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 28 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 19 unita', su un organico complessivo di
702 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Socama 2000 mensa c/o Lancia di
Torino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   31   luglio  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 6 giugno 1994 al  31  gennaio  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a.  Mecof,  con  sede  in  Belforte  Monferrato
(Alessandria)  e  unita'  di  Belforte Monferrato (Alessandria) per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce
la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  108  unita',  su  un organico complessivo di 167
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Mecof,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori  interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento
di  integrazione  salariale  straordinaria  ed  al   trattamento   di
integrazione  salariale  da solidarieta' siano diversi e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera C), del decreto ministeriale  23  dicembre  1994,  registrato
alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con   decreto   ministeriale   31   luglio  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 1 giugno 1994 al  21  gennaio  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop, con sede in Galliate  (Novara)
e  unita'  di  Cuneo  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a 104 unita', di cui 3
part-time da 30 a 24 ore medie settimanali e 3 part-time da 24  a  19
ore medie settimanali su un organico complessivo di 1986 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l. Novacoop, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31   luglio   1995   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo dall'11 aprile 1994 al 2 febbraio 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti   dalla   S.p.a.  M.E.S.  meccanica  per  l'elettronica  e
servomeccanismi, con sede in Roma e unita' di Roma  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  24
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 70  unita',  su  un  organico  complessivo  di  156
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.E.S. Meccanica per l'elettronica
e  servomeccanismi,  a  corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art.  5
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al  trattamento
di   integrazione   salariale  straordinaria  ed  al  trattamento  di
integrazione salariale da solidarieta' siano diversi  e  precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera  C),  del  decreto  ministeriale 23 dicembre 1994, registrato
dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n.  1,  foglio  n.
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