UNIVERSITA' DI PISA

DECRETO RETTORALE 6 settembre 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.223 del 23-9-1995)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 10 dicembre 1993;
  Vista  la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita'
accademiche  di  questa  Universita'  (consiglio  della  facolta'  di
agraria  in  data  21  febbraio 1995, consiglio di amministrazione in
data 29 marzo 1995, senato accademico in data 4 aprile 1994);
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 13 luglio 1995;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di approvare la modifica
proposta, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  17  del  testo unico approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  Gli articoli da 141 a 147 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art. 141. - La facolta' di agraria conferisce:
   la laurea in scienze e tecnologie agrarie;
   il diploma universitario in gestione tecnica e  amministrativa  in
agricoltura;
   il diploma universitario in produzioni vegetali;
   il diploma universitario in tecnologie alimentari.
  Art.  142. - Presso la facolta' di agraria e' istituito il corso di
laurea in scienze e tecnologie  agrarie.  L'iscrizione  al  corso  e'
regolata   in   conformita'   alle   leggi   di  accesso  agli  studi
universitari. Il numero degli iscritti  sara'  stabilito  annualmente
dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base
ai  criteri  generali  fissati  dal  Ministro dell'universita e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi  dell'art.  9,  comma  4,
della legge n. 341/1z990.
  Il corso di laurea e' articolato nei seguenti indirizzi: produzione
e  difesa  dei  vegetali, gestione del sistema agrario, biotecnologie
agrarie,   tutela    dell'ambiente,    tecnologie    agro-alimentari.
All'indirizzo  sono  riservate  almeno  quattro  annualita'.  Le aree
caratterizzanti  ciascun  indirizzo  devono   essere   previste   nel
regolamento  didattico  di  Ateneo.   L'indirizzo sara' riportato nel
certificato degli studi.
  Art.  143 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze e tecnologie
agrarie e' dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma
delle facolta' di agraria. Per il riconoscimento  degli  insegnamenti
ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma
di  laurea della facolta' di agraria e da quelli di altre facolta' al
corso di laurea in scienze e  tecnologie  agrarie,  il  consiglio  di
facolta'   adottera'   il  criterio  generale  della  loro  validita'
culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione
richiesta per il conseguimento del diploma  di  laurea.  La  facolta'
potra'  riconoscere  gli  insegnamenti seguiti con esito positivo nei
corsi di diploma universitario, indicando le singole  corrispondenze,
anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta'
indichera',  inoltre,  sia  gli  eventuali  insegnamenti integrativi,
appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione  per
accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso
di  laurea  necessari  per  conseguire  il  diploma  di  laurea.  Gli
insegnamenti integrativi non sono necessariamente  propedeutici  agli
insegnamenti  specifici.  Il consiglio di facolta' indichera' inoltre
l'anno di corso del  corso  di  laurea  cui  lo  studente  si  potra'
iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma  universitario,  il  consiglio  di  facolta' riconoscera' gli
insegnamenti sempre col criterio della loro utilita'  ai  fini  della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo ed
indichera' il piano degli  studi  da  completare  per  conseguire  il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art.  144  (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli
studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e'  fissata
in  cinque  anni.  Ciascuno  dei  cinque  anni  di  corso puo' essere
articolato in periodi didattici piu' brevi.
  L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di  queste  almeno
400  devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea e
del tirocinio pratico-applicativo.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica  teorico-formale  e  didattica teorico-pratica. L'attivita'
teorico-pratica  e'   comprensiva   di   esercitazioni,   laboratori,
seminari,  dimostrazioni,  attivita'  guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e  discussione  di  elaborati  e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
  Parte    dell'attivita'    didattica-pratica    e    dell'attivita'
sperimentale di tesi potra' essere svolta  anche  presso  qualificate
strutture  esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le
quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.
  Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge  n.
341/1990,  l'ordinamento  didattico del corso di laurea e' articolato
in aree disciplinari, di cui al successivo art. 147. Nell'organizzare
il piano  degli  studi  la  facolta'  attivera'  corsi  ufficiali  di
insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento
ha  una  durata  di  circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita'
didattiche.
  Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi
una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono  costituiti
da  un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte
della commissione di esame.
  Il  numero  di  corsi  di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne'
superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i
corsi di insegnamento impartiti constano di  lezioni  teoriche  e  di
esercitazioni pratiche.
  Per  essere  ammessi  a  sostenere  l'esame  di laurea occorre aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso  lo
studente  deve  presentare  una certificazione, rilasciata dal centro
linguistico di Ateneo, da cui risulti il superamento della  prova  di
conoscenza  al  livello  "intermedio  I"  di una lingua straniera tra
quelle stabilite  dalla  facolta'.  La  facolta'  puo'  eventualmente
riconoscere  certificazioni  rilasciate  da  altre istituzioni, anche
straniere. In assenza di una  adeguata  certificazione,  la  facolta'
istituira' una prova di accertamento.
  L'esame  di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art. 145 (Manifesto degli studi). - All'atto della  predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce
il  piano  di  studi  ufficiale  del corso di laurea, comprendente le
denominazioni degli insegnamenti  da  attivare,  in  applicazione  di
quanto  disposto  dal  secondo  comma  dell'art.  11  della  legge n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a) propone il numero  dei  posti  disponibili  per  l'iscrizione,
secondo quanto previsto dal precedente art. 142;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati) e le relative denominazioni;
    c)  ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti
che vi afferiscono, precisando per ogni corso la  frazione  destinata
alle attivita' pratiche;
    d)  fissa  la frazione temporale delle discipline afferenti ad un
medesimo corso integrato;
    e) indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi  di
insegnamento  di  cui  lo  studente  dovra'  avere  l'attestazione di
frequenza e superare la relativa prova  di  valutazione  al  fine  di
ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi'
le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art.  146 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati e' affidata,
nel rispetto delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  di  facolta'  ai
professori  di  ruolo  afferenti  ai settori scientifico-disciplinari
indicati nell'ordinamento didattico  e  ai  professori  di  ruolo  di
settori  ritenuti  dalla  facolta'  affini,  ovvero per affidamento o
supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.
  Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze  e  professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
  Art.  147  (Aree  disciplinari  ed  impegno  didattico  minimo).  -
L'articolazione  del  corso  di  studi  per  conseguire  la laurea in
scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le  seguenti
aree   disciplinari,  con  il  numero  minimo  di  ore  per  ciascuna
specificato:
   Matematica, statistica ed informatica (ore 150):
    settori:   A02A   (Analisi   matematica);  A02B  (Probabilita'  e
statistica  matematica);  A04A  (Analisi  numerica);  A04B   (Ricerca
operativa);  K05A  (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B
(Informatica); S01A (Statistica); S01B  (Statistica  per  la  ricerca
sperimentale).
   Fisica (ore 100):
    settori: B01B (Fisica).
   Chimica   generale   ed   inorganica,  chimica  organica,  chimica
analitica (ore 150):
    settori: C01A (Chimica  analitica);  C03X  (Chimica  generale  ed
inorganica); C05X (Chimica organica).
   Biologia vegetale (ore 100):
    settori:  E01A  (Botanica);  E01B  (Botanica  sistematica);  E01C
(Biologia  vegetale  applicata);  E01E  (Fisiologia  vegetale);  G07A
(Chimica agraria).
   Biologia animale (ore 100):
    settori:  E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia);
E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali  domestici);
V30B   (Fisiologia   degli   animali  domestici);  G06A  (Entomologia
agraria).
   Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100):
    settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A
(Biochimica).
   Genetica agraria (ore 50):
    settori G04X (Genetica agraria).
   Scienza del suolo (ore 50):
    settori:  G07A  (Chimica   agraria);   G07B   (Pedologia);   D02A
(Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).
   Agronomia e coltivazioni (ore 200):
    settori:   G02A   (Agronomia   e   coltivazioni   erbacee);  G02B
(Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura).
   Difesa delle colture (ore 100):
    settori: G06A (Entomologia agraria); G06B  (Patologia  vegetale);
G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).
   Zootecnica (ore 100):
    settori:  G09A  (Zootecnica  generale  e miglioramento genetico);
G09B  (Nutrizione  e   alimentazione   animale);   G09C   (Zootecnica
speciale); G09D (Zoocolture).
   Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100):
    settori:   G02A   (Agronomia   e   coltivazioni   erbacee);  G02B
(Coltivazioni  arboree);  G02C  (Orticoltura  e  floricoltura);  G06A
(Entomologia  agraria);  G07A  (Chimica  agraria);  G09A  (Zootecnica
generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia);  E01C  (Biologia
vegetale  applicata);  E01D  (Ecologia  vegetale);  E01E  (Fisiologia
vegetale).
   Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150):
    settori:   G08A    (Scienza    e    tecnologia    dei    prodotti
agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).
   Genio rurale (ore 150):
   settori:  G05A  (Idraulica  agraria  e forestale); G05B (Meccanica
agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).
   Economia ed estimo (ore 200):
    settori:   G01X  (Economia  ed  estimo  rurale);  P01A  (Economia
politica); P01B (Politica economica).
  Le rimanenti ore  sono  destinate  dalla  facolta'  alla  eventuale
definizione  di  profili professionali per specifici indirizzi o alla
integrazione della formazione di  base  o  professionale,  prevedendo
anche possibilita' di scelta per gli studenti.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pisa, 6 settembre 1995
                                                           Il rettore