MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.224 del 25-9-1995)

   Con decreto ministeriale 4 luglio 1995:
    1)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  1  luglio  1994  con  effetto dal 18
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e  unita'  di
Finale  Ligure (Savona), Genova, Genova-Sestri, per il periodo dal 18
novembre 1994 al 15 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1994 con decorrenza 18
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  10  maggio 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
10 maggio 1995  con  effetto  dal  3  ottobre  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta A.R.T.E.A., con sede
in Ostra Vetere (Ancona) e unita' di Ostra Vetere  (Ancona),  per  il
periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 15 maggio 1995 con decorrenza 3
aprile 1995;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto  dal  1
agosto  1994,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. L.F. - Lavorazioni ferro, con sede in Arcola (La Spezia)
e unita' di Arcola (La Spezia), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al
31 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza  1
febbraio 1995.
   Contributo  addizionale:  no  -  Amministrazione controllata dal 2
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta
S.p.a. Ceramiche di Siena, sede di Buonconvento  (Siena),  unita'  di
Buonconvento (Siena).
   Parere comitato tecnico del 30 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramiche  di  Siena,  con
sede  in Buoconvento (Siena) e unita' di Buonconvento (Siena), per il
periodo dal 20 aprile 1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994  con  decorrenza  1
marzo 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1995:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 7 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  7  novembre  1994  con  effetto  dal  4
ottobre  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Ad.Im., con sede in Ascoli Piceno  e  unita'  di  Ascoli
Piceno, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 4
ottobre 1994;
    2) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal 2 maggio 1994 al 1 agosto 1995, della
ditta S.p.a. Sitip, con sede in Trieste e unita' di Muggia (Trieste).
   Parere comitato tecnico del 30 maggio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con sede in Trieste
e  unita'  di Muggia (Trieste), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1
novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994  con  decorrenza  2
maggio 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2
maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta S.p.a. Sitip, con sede in Trieste e unita' di Muggia (Trieste),
per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 2
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 3 maggio 1994 al 28 febbraio 1995, della
ditta S.r.l. Fornaci "Le Nuove Riunite", con sede in Lucera  (Foggia)
e unita' di Lucera (Foggia).
   Parere comitato tecnico del 1 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Fornaci   "Le   Nuove
Riunite",  con  sede  in Lucera (Foggia) e unita' di Lucera (Foggia),
per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994  con  decorrenza  3
maggio 1994;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  decreto  ministeriale  con
effetto  dal  3  maggio  1994,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Fornaci "Le Nuove Riunite", con sede in
Lucera (Foggia) e unita' di Lucera (Foggia), per  il  periodo  dal  3
novembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 28 novembre 1994 con decorrenza 3
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Imba
Sud,  con  sede  in  Montecorvino  Pugliano  (Salerno)  e  unita'  di
Montecorvino Pugliano (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 7 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Imba Sud, sede in Montecorvino Pugliano
(Salerno), e  unita'  di  Montecorvino  Pugliano  (Salerno),  per  il
periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 agosto 1994 con decorrenza 4
luglio 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4
luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.r.l. Imba Sud, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e
unita' di Montecorvino Pugliano  (Salerno),  per  il  periodo  dal  4
gennaio 1995 al 3 luglio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 18 febbraio 1995 con decorrenza 4
gennaio 1995;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 ai sensi dell'art. 6, comma
6, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in  favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. - Aziende
vetrarie  italiane  Ricciardi, con sede in Milano e unita' in Aprilia
(Latina), per il periodo dal 2 marzo 1995  al  1  settembre  1995  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 2 settembre 1995 al 1 marzo 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 e' accertata la  condizione
di  ristrutturazione  aziendale,  relativamente  al  periodo  dal  24
ottobre  1994  al  23  ottobre  1995,  della  ditta  S.p.a.  Societa'
finanziaria  ed  editoriale  S.  Marco,  con sede in Venezia-Mestre e
unita' di Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre
e Vicenza.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Societa'
finanziaria  ed  editoriale  S.  Marco,  con sede in Venezia-Mestre e
unita' di Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre
e Vicenza, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Corradini, con sede in Cles (Trento) e unita'
di  Cles  (Trento),  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi'  concesso, per il periodo dal 4 luglio
1994 al 3 gennaio 1995.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   Con  decreto  ministeriale  4 luglio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio  agr.  interp.  Imperia  -  La
Spezia - Genova - Savona, con sede in Imperia e unita' di Imperia, La
Spezia,   Genova,   Savona,   e'   prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e'  ulteriormente
prorogata dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 ai sensi dell'art. 5, comma
5,  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. La Gatta, con sede
in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unita' in Pomigliano d'Arco (Napoli),
per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995 la  corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e'  ulteriormente
prorogata dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalla disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto ministeriale 4 luglio 1995 e' accertata la condizione
di crisi aziendale, relativamente al  periodo  dal  12  ottobre  1994
all'11  ottobre  1995, della ditta S.r.l. Gruppo San Zeno Editrice Il
Nuovo Veronese, con sede in Verona e unita' di Verona.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo San
Zeno Editrice Il Nuovo Veronese, con  sede  in  Verona  e  unita'  di
Verona, per il periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995.
   Con decreto ministeriale 6 luglio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al  16  gennaio  1995,  della
ditta  a  r.l.  Coop.  avicola  veronese,  con  sede  in  Caselle  di
Sommacampagna (Verona) e unita' di Caselle di Sommacampagna (Verona).
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta a r.l. Coop. avicola veronese,
con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unita' di Caselle  di
Sommacampagna  (Verona),  per  il  periodo  dal 17 gennaio 1994 al 16
luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 15 gennaio 1994 con decorrenza 17
gennaio 1994.
   Art. 3, legge n. 240/1984;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  decreto  ministeriale  con
effetto  dal  17  gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta a r.l. Coop. avicola  veronese,  con  sede  in
Caselle   di   Sommacampagna   (Verona)   e   unita'  di  Caselle  di
Sommacampagna (Verona), per il periodo dal  1  novembre  1994  al  16
gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata l'8 novembre 1994 con decorrenza 17
luglio 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   Art. 3, legge n. 240/1984.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 7 luglio 1995 sono revocati: la delibera
CIPI del 28 dicembre 1993 relativa all'approvazione del programma per
crisi della S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania)
per i cantieri in provincia di Catania e per gli  uffici  di  Palermo
per  il  periodo  dal  18  gennaio  1993  al  17  gennaio  1994 ed il
conseguente decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 14104  ai  punti
8) e 9).
   E' approvato il programma di crisi aziendale della societa' di cui
sopra per il periodo dal 21 gennaio 1993 al 20 gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  F.lli   Costanzo,   con   sede   in
Misterbianco (Catania) e cantieri in provincia di Catania e uffici di
Palermo, per il periodo dal 21 gennaio 1993 al 20 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il trattamento di cui sopra e' prorogato per  il  periodo  dal  21
luglio 1993 al 20 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.