Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri in Italia.(GU n.224 del 25-9-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Hery Rakotondratsima presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi in casi analoghi di riconoscere che il migrante e' in possesso del titolo di ingegnere industriale conseguito presso l'istituto superiore industriale di Mons (Belgio) ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto che esiste una sostanziale differenza nella formazione tra l'ingegnere italiano e quello Belga, in quanto in Italia gli ingegneri svolgono attivita' regolamentate di piu' settori, invece in Belgio l'attivita' e' libera, solo il titolo e' protetto, e al caso di specie di "ingegnere industriale" si richiede competenza in attivita' di ingegneria meccanica che non ha in Belgio; Ritenuto pertanto il caso previsto alla lettera a), comma 1, dell'art. 6 del dereto legislativo n. 115; Vista la scelta del migrante di optare per il tirocinio di adattamento ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 115; Decreta: Il titolo di Hery Rakotondratsima, nato a Antananarivo (Madagascar) il 22 aprile 1961, cittadino italiano, di ingegnere industriale conseguito presso l'istituto superiore industriale di Maris (Belgio) e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento collaborando con continuita' allo studio di un ingegnere iscritto all'albo da almeno cinque anni per un periodo di un anno. Il tirocinio di adattamento e' l'istituto in forza del quale un consulente del lavoro ammette il tirocinante a frequentare il proprio studio al fine di acquisire le nozioni professionali idonee ad esercitare la professione in Italia. Il tirocinio deve essere svolto con assiduita', diligenza, dignita', lealta' e riservatezza, presso lo studio e sotto il controllo di un ingegnere, compiendo le attivita' proprie della professione, secondo le modalita' fissate da regolamento ad hoc. Il tirocinante e il professionista sono sottoposti ad obblighi i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento. E' compito dei consigli provinciali dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti. Ciascun consiglio provinciale degli ingegneri provvede ad istituire il registro dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che muniti di decreto di riconoscimento del titolo di cui all'art. 1 e all'art. 7 del decreto legislativo n. 115/1992 intendono svolgere il tirocinio di adattamento. Costoro sono iscritti a domanda e previa certificazione dell'ingegnere di cui frequentano lo studio in un apposito registro tenuto dal consiglio provinciale dell'Ordine nella cui circoscrizione hanno la residenza. Il periodo di tirocinio si computa dalla data della deliberazione con cui il consiglio provinciale ha ordinato l'iscrizione nel registro. A richiesta del tirocinante, il consiglio provinciale dell'Ordine rilascia un certificato di compimento del tirocinio ai fini dell'iscrizione all'albo professionale. Roma, 14 settembre 1995 Il direttore generale: ROVELLO