MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 settembre 1995 

  Riconoscimento  di  titolo di studio estero quale titolo abilitante
per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri in Italia.
(GU n.224 del 25-9-1995)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista   la   domanda  di  riconoscimento  di  Hery  Rakotondratsima
presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Vista l'intesa  raggiunta  dalla  conferenza  di  servizi  in  casi
analoghi  di riconoscere che il migrante e' in possesso del titolo di
ingegnere  industriale   conseguito   presso   l'istituto   superiore
industriale di Mons (Belgio) ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  che  esiste  una sostanziale differenza nella formazione tra
l'ingegnere  italiano  e  quello  Belga,  in  quanto  in  Italia  gli
ingegneri svolgono attivita' regolamentate di piu' settori, invece in
Belgio  l'attivita'  e' libera, solo il titolo e' protetto, e al caso
di specie  di  "ingegnere  industriale"  si  richiede  competenza  in
attivita' di ingegneria meccanica che non ha in Belgio;
  Ritenuto  pertanto  il  caso  previsto  alla  lettera  a), comma 1,
dell'art. 6 del dereto legislativo n. 115;
  Vista la  scelta  del  migrante  di  optare  per  il  tirocinio  di
adattamento ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  Il titolo di Hery Rakotondratsima, nato a Antananarivo (Madagascar)
il  22  aprile  1961,  cittadino  italiano,  di ingegnere industriale
conseguito presso l'istituto superiore industriale di Maris  (Belgio)
e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per l'iscrizione all'albo
degli ingegneri in Italia.
  Il riconoscimento e' subordinato al superamento di un tirocinio  di
adattamento  collaborando con continuita' allo studio di un ingegnere
iscritto all'albo da almeno cinque anni per un periodo di un anno.
  Il tirocinio di adattamento e' l'istituto in  forza  del  quale  un
consulente del lavoro ammette il tirocinante a frequentare il proprio
studio  al  fine  di  acquisire  le  nozioni  professionali idonee ad
esercitare la professione in Italia.
  Il  tirocinio  deve  essere  svolto  con   assiduita',   diligenza,
dignita',  lealta'  e  riservatezza,  presso  lo  studio  e  sotto il
controllo di un  ingegnere,  compiendo  le  attivita'  proprie  della
professione, secondo le modalita' fissate da regolamento ad hoc.
  Il  tirocinante  e  il professionista sono sottoposti ad obblighi i
cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.
  E'  compito   dei   consigli   provinciali   dell'Ordine   vigilare
sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti.
  Ciascun consiglio provinciale degli ingegneri provvede ad istituire
il  registro  dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro
che muniti di decreto di riconoscimento del titolo di cui all'art.  1
e  all'art.  7 del decreto legislativo n. 115/1992 intendono svolgere
il tirocinio di adattamento. Costoro sono iscritti a domanda e previa
certificazione dell'ingegnere di cui  frequentano  lo  studio  in  un
apposito  registro tenuto dal consiglio provinciale dell'Ordine nella
cui circoscrizione hanno la residenza.
  Il periodo di tirocinio si computa dalla data  della  deliberazione
con  cui  il  consiglio  provinciale  ha  ordinato  l'iscrizione  nel
registro. A  richiesta  del  tirocinante,  il  consiglio  provinciale
dell'Ordine  rilascia  un  certificato di compimento del tirocinio ai
fini dell'iscrizione all'albo professionale.
   Roma, 14 settembre 1995
                                       Il direttore generale: ROVELLO