MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.227 del 28-9-1995)

   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'8 agosto 1994 al  7  agosto  1995,  della  ditta  S.r.l.
N.MV., con sede in Verbania (Novara) e unita' di Verbania (Novara).
   Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. N.MV., con sede in Verbania (Novara)  e
unita'  di  Verbania (Novara), per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7
febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 2 settembre 1994 con decorrenza  8
agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dall'8 agosto  1994,  in  favore
dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. N.MV., con
sede in Verbania (Novara) e  unita'  di  Verbania  (Novara),  per  il
periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 13 febbraio 1995 con decorrenza 8
febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1994 al 3  aprile  1995,
della  ditta S.p.a. Sacal, con sede in Carisio (Vercelli) e unita' di
Carisio (Vercelli).
   Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 4 ottobre
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
Sacal, con sede in Carisio (Vercelli) e unita' di Carisio  (Vercelli)
per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.
   Istanza  aziendale  presentata l'11 novembre 1994 con decorrenza 4
ottobre 1994;
    4)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 4 marzo 1995, e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dall'8 novembre
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Calzificio  di  Parabiago  Mario  Re  De Paolini, con sede in
Parabiago (Milano) e unita' e uffici di Parabiago  (Milano),  per  il
periodo dall'8 novembre 1994 al 7 maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 8
novembre 1994;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  dell'8  maggio  1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto  ministeriale
dell'8  maggio  1995  con  effetto  dal 20 giugno 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Pre/Sal,  con
sede  in  Salmour (Cuneo) e unita' di Salmour (Cuneo), per il periodo
dal 1 novembre 1994 al 28 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con  decorrenza  20
giugno 1994;
    6)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995,  della  ditta
S.r.l. Colour computer, con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Colour computer, con  sede
in  Milano  e unita' di Milano, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5
dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 luglio  1994  con  decorrenza  6
giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 giugno  1994  al  30  novembre
1994,  della  ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di
Como e Sondrio, con sede in Como e unita' di Como e Sondrio.
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per liquidazione  coatta,  gia'  disposta  con
decreto  ministeriale  del  18  gennaio 1994 con effetto dal 1 giugno
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con
sede  in Como e unita' di Como e Sondrio, per il periodo dal 1 giugno
1994 al 30 novembre 1994.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991  -  Decreto  del  19  settembre
1991.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale  del  28  dicembre  1994,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
28  dicembre  1994  con  effetto  dal 14 febbraio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Corali,  con
sede  in  Carobbio  degli Angeli (Bergamo) e unita' di Carobbio degli
Angeli (Bergamo), per il periodo dal 14 agosto 1994  al  13  febbraio
1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 settembre 1994 con decorrenza
14 agosto 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
4 marzo 1995, n. 17005/10;
    3)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995,  della  ditta
S.p.a.  Computervision  Italia, con sede in Segrate (Milano) e unita'
di Genova, Napoli, Roma, Segrate (Milano) e Torino.
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Computervision Italia, con
sede  in  Segrate  (Milano) e unita' di Genova, Napoli, Roma, Segrate
(Milano) e Torino, per il periodo dal 4  luglio  1994  al  3  gennaio
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 20 luglio 1994 con decorrenza 4
luglio 1994;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2  gennaio  1995  al 1 gennaio 1996, della ditta S.p.a.
Persol, con sede in Torino e unita' di Lauriano Po (Torino) e Torino.
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Persol, con sede in Torino e unita' di
Lauriano Po (Torino) e Torino, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1
luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1995 con  decorrenza  2
gennaio 1995;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 gennaio 1995 al 1  gennaio  1996,  della  ditta  S.p.a.
Austin Italia, con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Austin Italia, con  sede  in  Milano  e
unita' di Milano, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 luglio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 2
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)  e'  approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente
al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995, della  ditta  S.p.a.
I.C.F., con sede in Milano e unita' di Vimodrone (Milano).
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.F., con sede in Milano e unita'  di
Vimodrone  (Milano)  per  il  periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1995 con  decorrenza  9
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 21 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  20  giugno  1994  con  effetto  dal  6
settembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag Kgs), con  sede  in  Napoli
unita'  di  Baranzate  di Bollate (Milano), filiali di Bologna, Roma,
Napoli, Catania, Venaria Reale (Torino),  Padova  e  Somma  Vesuviana
(Napoli), per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 6
settembre 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta   S.r.l.   Impresa
Camisasca  di  Camisasca  e  Giorgetti, con sede in Milano e uffici e
unita' produttiva di Milano, per il periodo dal 4 gennaio 1995  al  3
luglio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 4
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 12 settembre 1994  all'11  settembre  1995,  della  ditta
S.p.a. I.L.I.M., con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.I.M., con sede in Milano  e  unita'
di Milano, per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 17 ottobre 1994 con decorrenza 12
giugno 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con con effetto dal 12  settembre  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
I.L.I.M., con sede in Milano e unita' di Milano, per il  periodo  dal
12 marzo 1995 all'11 settembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 12
marzo 1995;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a.
Frendo, con sede in Avellino e unita' di Orzinuovi (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Frendo, con sede in Avellino e unita'
di Orzinuovi (Brescia), per il periodo dal  1  febbraio  1995  al  31
luglio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 3 febbraio 1995 con decorrenza 1
febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)  e'  approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente
al periodo dal 30 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, della  ditta  S.p.a.
Impresa Pecora, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unita' di Pieve
del Cairo (Pavia).
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Pecora, con sede in  Pieve  del
Cairo (Pavia) e unita' di Pieve del Cairo (Pavia), per il periodo dal
30 gennaio 1995 al 31 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 30
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 aprile 1993 al  31  marzo  1994,
della ditta S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita'
di Ceprano (Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 21 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 20 settembre  1993  con  effetto  dal  1
aprile  1992,  in  favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone)  e  unita'  di
Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 maggio 1993 con decorrenza 1
aprile 1993;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta  con il presente decreto e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
20 settembre 1993 con effetto  dal  1  aprile  1992,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Rotostar, con
sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone),  per  il
periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza 1
ottobre 1993;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  31  maggio  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
31  maggio  1995  con  effetto  dal  1  novembre  1994, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Casor, con  sede
in Castelmaggiore (Bologna) e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per
il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 maggio 1995 con decorrenza 1
maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995,  della  ditta  S.p.a.
Eurosic,  con  sede in Scurelle Valsugana, localita' Asola (Trento) e
unita' di Scurelle Valsugana, localita' Asola (Trento).
   Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Eurosic,  con  sede   in   Scurelle
Valsugana,  localita'  Asola (Trento) e unita' di Scurelle Valsugana,
localita' Asola (Trento), per il periodo dal 17 gennaio  1994  al  16
luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 17
gennaio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  presente  decreto  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 17 gennaio 1994, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Eurosic,  con sede in
Scurelle Valsugana, localita' Asola (Trento)  e  unita'  di  Scurelle
Valsugana,  localita'  Asola  (Trento),  per il periodo dal 3 ottobre
1994 al 15 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1994  con  decorrenza  3
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta
S.p.a. Elco, con sede in Capena (Roma) e unita' di Capena (Roma).
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elco, con sede  in  Capena
(Roma)  e  unita' di Capena (Roma), per il periodo dal 30 maggio 1994
al 29 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994  con  decorrenza  30
maggio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elco, con  sede
in  Capena  (Roma)  e  unita' di Capena (Roma), per il periodo dal 30
novembre 1994 al 29 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza 30
novembre 1994;
    3) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta
S.p.a. Galibia (gruppo Serono), con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Galibia (gruppo Serono),
con  sede  in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 6 giugno 1994
al 5 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994  con  decorrenza  6
giugno 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta
S.p.a. Istituto farmacologico Serono (gruppo  Serono),  con  sede  in
Roma, unita' di Milano e Roma.
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Istituto  farmacologico
Serono  (gruppo  Serono),  con sede in Roma, unita' di Milano e Roma,
per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con  decorrenza  16
maggio 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta
S.p.a. Industria farmaceutica Serono (gruppo  Serono),  con  sede  in
Roma, unita' di Guidonia (Roma) e Roma.
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Industria  farmaceutica
Serono (gruppo Serono), con sede in Roma, unita' di Guidonia (Roma) e
Roma, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 16
maggio 1994;
    6) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1996, della ditta
S.p.a.  Serono  Pharma  (gruppo  Serono), con sede in Roma, unita' di
Milano e Roma.
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Serono  Pharma (gruppo
Serono), con sede in Roma, unita' di Milano e Roma,  per  il  periodo
dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 16
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio  1995,  della
ditta  S.r.l. Latte Europa, con sede in localita' S. Martino-Pozzuoli
(Napoli), unita' di Anzio (Roma), Pozzuoli (Napoli) e Roma.
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Latte Europa, con sede in
localita' S.  Martino-Pozzuoli  (Napoli),  unita'  di  Anzio  (Roma),
Pozzuoli  (Napoli)  e  Roma,  per  il periodo dal 1 giugno 1994 al 30
novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994  con  decorrenza  1
giugno 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, con effetto dal 1 giugno 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.  Latte  Europa,
con  sede  in localita' S. Martino-Pozzuoli (Napoli), unita' di Anzio
(Roma) e Roma, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con  decorrenza  1
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1) e' approvata la proroga del  programma  per  crisi  aziendale,
relativa  al  periodo  dal  30 novembre 1993 al 29 maggio 1994, della
ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unita' di  Cogoleto
(Genova).
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge n. 236/1993  e  alle  condizioni  ivi  previste,
lavoratori  interessati pari o inferiori a 100 unita', e' autorizzata
la  ulteriore  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  17 dicembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Luigi Stoppani, con sede in Milano e unita' di Cogoleto (Genova), per
il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 30
novembre 1993;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto
ministeriale  del  7  dicembre  1994,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993
con  effetto  dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Ing.  C. Olivetti & C., con sede in
Ivrea (Torino) e unita' nazionali, per il  periodo  dal  2  settembre
1994 al 1 marzo 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1994 con decorrenza 2
settembre 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    3)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994, della ditta
S.p.a. Gardella impianti sistemi industriali, con sede  in  Milano  e
unita' di Serra Ricco' (Genova).
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge n. 236/1993  e  alle  condizioni  ivi  previste,
lavoratori  interessati pari o inferiori a 100 unita', e' autorizzata
la  ulteriore  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  18  gennaio 1994 con effetto dal 4 maggio 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Gardella impianti sistemi industriali, con sede in Milano e unita' di
Serra Ricco' (Genova), per il periodo dal 4 maggio 1994 al 3 novembre
1994.
   Istanza  aziendale presentata il 18 febbraio 1995 con decorrenza 4
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 2  novembre  1993  al  1  novembre
1994,  della ditta S.p.a. Abb Stal refrigerazione (gia' Stal Samifi),
con sede in Milano, unita' di S.S. Giovanni gia' Caponago (Milano)  e
ufficio di Casoria (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 20 settembre  1993  con  effetto  dal  2
novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Abb Stal refrigerazione (gia' Stal Samifi), con sede in
Milano, unita' di S.S. Giovanni gia' Caponago (Milano) e  ufficio  di
Casoria  (Napoli),  per  il  periodo  dal 2 novembre 1993 al 1 maggio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza  2
novembre 1993;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 14 marzo 1994  al  13  marzo  1995,  della  ditta  S.r.l.
O.R.E.D.,  con  sede  in  La  Spezia  e unita' di n. 4 cantieri in La
Spezia.
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. O.R.E.D.,  con  sede  in  La  Spezia  e
unita'  di  n.  4  cantieri in La Spezia, per il periodo dal 14 marzo
1994 al 13 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con  decorrenza  14
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 14 marzo 1994, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. O.R.E.D., con sede in La
Spezia e unita' di n. 4 cantieri in La Spezia, per il periodo dal  14
settembre 1994 al 13 marzo 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8 ottobre 1994 con decorrenza 14
settembre 1994;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  26  settembre  1994  al  25 settembre 1995, della ditta
S.r.l. Edilfer, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli  Piceno)
e unita' di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilfer, con sede in San Benedetto  del
Tronto  (Ascoli  Piceno) e unita' di San Benedetto del Tronto (Ascoli
Piceno), per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza  26
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  effetto  dal  26  settembre  1994,  in  favore   dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Edilfer, con
sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli  Piceno)  e  unita'  di  San
Benedetto  del  Tronto  (Ascoli  Piceno), per il periodo dal 26 marzo
1995 al 25 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995  con  decorrenza  26
marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  16 agosto 1994 al 15 agosto 1995, della ditta Industria
tessile del Tronto, con sede in  Ripaberarda  di  Castignano  (Ascoli
Piceno) e unita' di Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno).
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta Industria tessile  del  Tronto,  con  sede  in
Ripaberarda  di Castignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ripaberarda di
Castignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 16 agosto 1994  al  15
febbraio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 9 agosto 1994 con decorrenza 16
agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 16 agosto 1994, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Industria  tessile  del
Tronto,  con  sede  in  Ripaberarda  di  Castignano (Ascoli Piceno) e
unita' di Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno), per  il  periodo
dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 16
febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.r.l.
Teknocenter, con sede in Genova e unita' di Genova.
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Teknocenter,  con  sede in Genova e
unita' di Genova, per il periodo dal 13 febbraio 1995  al  12  agosto
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1995 con decorrenza 13
febbraio 1995;
    12) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.p.a.
Edi.Stra., con sede in Roma e unita' di Genova.
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Edi.Stra., con sede in Roma e unita' di
Genova, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1995 con decorrenza 13
febbraio 1995;
    13) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.p.a.
Ing. Mantelli & C., con sede in Roma e unita' di Genova.
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Ing. Mantelli & C., con sede in Roma e
unita' di Genova, per il periodo dal 13 febbraio 1995  al  12  agosto
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1995 con decorrenza 13
febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.