Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.227 del 28-9-1995)
Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 agosto 1994 al 7 agosto 1995, della ditta S.r.l. N.MV., con sede in Verbania (Novara) e unita' di Verbania (Novara). Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. N.MV., con sede in Verbania (Novara) e unita' di Verbania (Novara), per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 2 settembre 1994 con decorrenza 8 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'8 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. N.MV., con sede in Verbania (Novara) e unita' di Verbania (Novara), per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995, della ditta S.p.a. Sacal, con sede in Carisio (Vercelli) e unita' di Carisio (Vercelli). Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Sacal, con sede in Carisio (Vercelli) e unita' di Carisio (Vercelli) per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995. Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1994; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re De Paolini, con sede in Parabiago (Milano) e unita' e uffici di Parabiago (Milano), per il periodo dall'8 novembre 1994 al 7 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 8 novembre 1994; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 maggio 1995 con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pre/Sal, con sede in Salmour (Cuneo) e unita' di Salmour (Cuneo), per il periodo dal 1 novembre 1994 al 28 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994; 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.r.l. Colour computer, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Colour computer, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unita' di Como e Sondrio. Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unita' di Como e Sondrio, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 19 settembre 1991. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Corali, con sede in Carobbio degli Angeli (Bergamo) e unita' di Carobbio degli Angeli (Bergamo), per il periodo dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1994 con decorrenza 14 agosto 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 marzo 1995, n. 17005/10; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.p.a. Computervision Italia, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Genova, Napoli, Roma, Segrate (Milano) e Torino. Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Computervision Italia, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Genova, Napoli, Roma, Segrate (Milano) e Torino, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Persol, con sede in Torino e unita' di Lauriano Po (Torino) e Torino. Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Persol, con sede in Torino e unita' di Lauriano Po (Torino) e Torino, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Austin Italia, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Austin Italia, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995, della ditta S.p.a. I.C.F., con sede in Milano e unita' di Vimodrone (Milano). Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.F., con sede in Milano e unita' di Vimodrone (Milano) per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag Kgs), con sede in Napoli unita' di Baranzate di Bollate (Milano), filiali di Bologna, Roma, Napoli, Catania, Venaria Reale (Torino), Padova e Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 6 settembre 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Impresa Camisasca di Camisasca e Giorgetti, con sede in Milano e uffici e unita' produttiva di Milano, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 settembre 1994 all'11 settembre 1995, della ditta S.p.a. I.L.I.M., con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.I.M., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1994 con decorrenza 12 giugno 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con con effetto dal 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.I.M., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 12 marzo 1995 all'11 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 12 marzo 1995; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Frendo, con sede in Avellino e unita' di Orzinuovi (Brescia). Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Frendo, con sede in Avellino e unita' di Orzinuovi (Brescia), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 30 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Impresa Pecora, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unita' di Pieve del Cairo (Pavia). Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Pecora, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unita' di Pieve del Cairo (Pavia), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 31 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 aprile 1993 al 31 marzo 1994, della ditta S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone). Parere comitato tecnico del 21 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1993 con decorrenza 1 aprile 1993; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 1 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Casor, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 1 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Eurosic, con sede in Scurelle Valsugana, localita' Asola (Trento) e unita' di Scurelle Valsugana, localita' Asola (Trento). Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurosic, con sede in Scurelle Valsugana, localita' Asola (Trento) e unita' di Scurelle Valsugana, localita' Asola (Trento), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 17 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurosic, con sede in Scurelle Valsugana, localita' Asola (Trento) e unita' di Scurelle Valsugana, localita' Asola (Trento), per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 15 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.p.a. Elco, con sede in Capena (Roma) e unita' di Capena (Roma). Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elco, con sede in Capena (Roma) e unita' di Capena (Roma), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994 con decorrenza 30 maggio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elco, con sede in Capena (Roma) e unita' di Capena (Roma), per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza 30 novembre 1994; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.p.a. Galibia (gruppo Serono), con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Galibia (gruppo Serono), con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.p.a. Istituto farmacologico Serono (gruppo Serono), con sede in Roma, unita' di Milano e Roma. Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Istituto farmacologico Serono (gruppo Serono), con sede in Roma, unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994; 5) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono (gruppo Serono), con sede in Roma, unita' di Guidonia (Roma) e Roma. Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono (gruppo Serono), con sede in Roma, unita' di Guidonia (Roma) e Roma, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994; 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1996, della ditta S.p.a. Serono Pharma (gruppo Serono), con sede in Roma, unita' di Milano e Roma. Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Serono Pharma (gruppo Serono), con sede in Roma, unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.r.l. Latte Europa, con sede in localita' S. Martino-Pozzuoli (Napoli), unita' di Anzio (Roma), Pozzuoli (Napoli) e Roma. Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Latte Europa, con sede in localita' S. Martino-Pozzuoli (Napoli), unita' di Anzio (Roma), Pozzuoli (Napoli) e Roma, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 1 giugno 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Latte Europa, con sede in localita' S. Martino-Pozzuoli (Napoli), unita' di Anzio (Roma) e Roma, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 1 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994, della ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unita' di Cogoleto (Genova). Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100 unita', e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unita' di Cogoleto (Genova), per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1993; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e unita' nazionali, per il periodo dal 2 settembre 1994 al 1 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 3) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994, della ditta S.p.a. Gardella impianti sistemi industriali, con sede in Milano e unita' di Serra Ricco' (Genova). Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100 unita', e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 4 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gardella impianti sistemi industriali, con sede in Milano e unita' di Serra Ricco' (Genova), per il periodo dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1995 con decorrenza 4 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 2 novembre 1993 al 1 novembre 1994, della ditta S.p.a. Abb Stal refrigerazione (gia' Stal Samifi), con sede in Milano, unita' di S.S. Giovanni gia' Caponago (Milano) e ufficio di Casoria (Napoli). Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Stal refrigerazione (gia' Stal Samifi), con sede in Milano, unita' di S.S. Giovanni gia' Caponago (Milano) e ufficio di Casoria (Napoli), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. O.R.E.D., con sede in La Spezia e unita' di n. 4 cantieri in La Spezia. Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.R.E.D., con sede in La Spezia e unita' di n. 4 cantieri in La Spezia, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 14 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.R.E.D., con sede in La Spezia e unita' di n. 4 cantieri in La Spezia, per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, della ditta S.r.l. Edilfer, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilfer, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 26 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 26 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilfer, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 26 marzo 1995 al 25 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 26 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 agosto 1994 al 15 agosto 1995, della ditta Industria tessile del Tronto, con sede in Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno). Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Industria tessile del Tronto, con sede in Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza 16 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 16 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Industria tessile del Tronto, con sede in Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 16 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Teknocenter, con sede in Genova e unita' di Genova. Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Teknocenter, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza 13 febbraio 1995; 12) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Edi.Stra., con sede in Roma e unita' di Genova. Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edi.Stra., con sede in Roma e unita' di Genova, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza 13 febbraio 1995; 13) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Ing. Mantelli & C., con sede in Roma e unita' di Genova. Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Mantelli & C., con sede in Roma e unita' di Genova, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza 13 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.