Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.226 del 27-9-1995)
Con decreto ministeriale 7 agosto 1995 e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 14 giugno 1994 all'8 novembre 1994, della ditta S.r.l. Metalmetron, con sede in Savona e unita' di Savona. Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994, con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Metalmetron, con sede in Savona e unita' di Savona, per il periodo dal 14 giugno 1994 all'8 novembre 1994. Istanza aziendale presentata l'8 febbraio 1995 con decorrenza 14 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, della ditta S.p.a. Alcatel Dial Face - Gruppo Alcatel, con sede in Milano e unita' di Bari. Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Dial Face - Gruppo Alcatel, con sede in Milano e unita' di Bari, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 29 agosto 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Dial Face - Gruppo Alcatel, con sede in Milano e unita' di Bari, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 28 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 1 marzo 1995; 3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Livorno, con sede in Livorno e unita' di Livorno. Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dal 25 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Livorno, con sede in Livorno e unita' di Livorno, per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto del 21 dicembre 1990. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Simint servizi amministrativi gruppo Simint, con sede in Modena e unita' di Modena, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 28 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 1 marzo 1995; 5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Interklim sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova) e unita' di Cerese di Virgilio (Mantova), Chieti, Genova, Pavia, Tito (Potenza), per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 3 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 19 novembre 1994 al 18 maggio 1995, della ditta S.r.l. Echo, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, frazione Cassana (Ferrara). Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1994 con effetto dal 19 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Echo, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, frazione Cassana (Ferrara), per il periodo dal 19 novembre 1994 al 18 maggio 1995. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 19 novembre 1993, n. 3118. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 dicembre 1994 al 18 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Irbi, con sede in Catania e unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irbi, con sede in Catania e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 dicembre 1994 al 18 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1995 con decorrenza 19 dicembre 1994; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Officine meccaniche Lenzi, con sede in Trento e unita' di Trento (due unita' produttive). Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine meccaniche Lenzi, con sede in Trento e unita' di Trento (due unita' produttive), per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1995 con decorrenza 13 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995 e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Italiana manifatture, con sede in S. Benedetto del Tronto dal 1 gennaio 1995 Colonnella (Teramo) e unita' di Acquaviva (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo), Roseto (Teramo). Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubb. nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992, con effetto dal 9 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italiana manifatture, con sede in S. Benedetto del Tronto dal 1 gennaio 1995 Colonnella (Teramo) e unita' di Acquaviva (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo), Roseto (Teramo), per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1994 con decorrenza 6 luglio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubb. nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sardamag, con sede in S. Antioco (Cagliari) e unita' di S. Antioco (Cagliari), per il periodo dal 30 dicembre 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 30 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta Bove Mario, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e unita' di S. Salvatore Telesino (Benevento). Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Bove Mario, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e unita' di S. Salvatore Telesino (Benevento), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995. Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con esclusione lav.ri assunti per fine cant.re o fine fasi lav.ve; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Bove Mario, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e unita' di S. Salvatore Telesino (Benevento), per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 10 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con esclusione lav.ri assunti per fine cant.re o fine fasi lav.ve; 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 18 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Carlo Monni - Elettromeccanica automazioni strumentazioni, con sede in Pula (Cagliari), zona industriale di Cagliari e zona industriale di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995; 5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 18 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carlo Monni, con sede in Pula (Cagliari), zona industriale di Cagliari e zona industriale di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995. 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 10 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1995 con decorrenza 10 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 23 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Imar Sud, con sede in Baronissi (Salerno) e unita' di Baronissi (Salerno), per il periodo dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 23 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Sitie, con sede in Ferrara e unita' di Assemini (Cagliari). Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitie, con sede in Ferrara e unita' di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitie, con sede in Ferrara e unita' di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 22 marzo 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.p.a. S.C.A.C., con sede in Milano e unita' di Sassari. Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C., con sede in Milano e unita' di Sassari, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994; 11) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.n.c. Bove Emilio & Figli, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e unita' di Gioia Sannitica (Caserta), S. Salvatore Telesino (Benevento), S. Salvatore Telesino - Cantieri (Benevento), S. Salvatore Telesino - Imp. Calcestruzzi (Benevento), Telese Terme - Cantiere (Benevento). Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Bove Emilio & Figli, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e unita' di Gioia Sannitica (Caserta), S. Salvatore Telesino (Benevento), S. Salvatore Telesino - Cantieri (Benevento), S. Salvatore Telesino - Imp. Calcestruzzi (Benevento), Telese Terme - Cantiere (Benevento), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995. Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con esclusione lav.ri assunti per fine cant.re o fine fasi lav.ve; 12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Bove Emilio & Figli, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e unita' di Gioia Sannitica (Caserta), S. Salvatore Telesino (Benevento), S. Salvatore Telesino - Cantieri (Benevento), S. Salvatore Telesino - Imp. Calcestruzzi (Benevento), Telese Terme - Cantiere (Benevento), per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 10 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con esclusione lav.ri assunti per fine cant.re o fine fasi lav.ve. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994, della ditta S.r.l. Printing house, con sede in Grumento Nova (Potenza) e unita' di Grumento Nova (Potenza). Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Printing house, con sede in Grumento Nova (Potenza) e unita' di Grumento Nova (Potenza), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.p.a. Subersarda, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unita' di Tempio Pausania (Sassari). Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Subersarda, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unita' di Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Subersarda, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unita' di Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.a.s. Welco industriale di C. Guerra & De Costanzo, con sede in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia). Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Welco industriale di C. Guerra & De Costanzo, con sede in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994 con decorrenza 14 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994, della ditta S.r.l. CO.RI.SA. Consorzio per le ricerche in Sardegna, con sede in Sassari e unita' di Sassari. Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. CO.RI.SA. Consorzio per le ricerche in Sardegna, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.r.l. Unilega Siracusa unita' Mensa c/o Enichem appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa). Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Unilega Siracusa unita' Mensa c/o Enichem, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito menzionata S.r.l. Unilega Siracusa unita' Mensa c/o Enichem, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza 20 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1994 al 1 novembre 1995, della ditta S.p.a. Sipes, con sede in Pescara e stabilimento e ufficio in S. Giovanni Teatino (Chieti). Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipes, con sede in Pescara e stabilimento e ufficio in S. Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Tensiter centro, con sede in Bazzano-L'Aquila (L'Aquila) e unita' di Bazzano-L'Aquila (L'Aquila). Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tensiter centro, con sede in Bazzano-L'Aquila (L'Aquila) e unita' di Bazzano-L'Aquila (L'Aquila), per il periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 5 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e filiale di Modena, via Giardini. Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e filiale di Modena via Giardini, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e filiale di Modena, via Giardini, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995, della ditta S.p.a. Angelantoni scientifica, con sede in Massa Martana, localita' Cimacolle (Perugia) e unita' di Massa Martana (Perugia), ufficio di Ferrara, ufficio di Milano e ufficio di Roma. Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Angelantoni scientifica, con sede in Massa Martana, localita' Cimacolle (Perugia) e unita' di Massa Martana (Perugia), ufficio di Ferrara, ufficio di Milano e ufficio di Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.