Convenzione tra l'Automobile club d'Italia ed il Ministero delle finanze per il rimborso dei maggiori costi per gli anni 1988-1990 in materia di tasse automobilistiche.(GU n.226 del 27-9-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi; Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, che ha approvato la convenzione, stipulata sotto la stessa data del 26 novembre 1986, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (A.C.I.), per conto dello Stato e delle regioni a statuto ordinario, i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio; Viste le istanze avanzate dall'A.C.I. per ottenere il rimborso, a norma dell'art. 20 della convenzione, dei maggiori costi di gestione sopportati negli anni 1988, 1989 e 1990; Viste le note n. 1150 del 5 aprile 1994, n. 2394 del 6 agosto 1994 e n. 3342 del 18 novembre 1994 del Servizio ispettivo centrale - Controllo A.C.I.-S.I.A.E., dalle quali risulta che in base ai riscontri effettuati le somme da rimborsare per maggiori costi del personale ammontano a L. 2.909.183.635 per il 1988, a L. 5.096.570.449 per il 1989 ed a L. 3.880.225.034 per il 1990; Viste le lettere n. 155966 del 3 giugno 1994, n. 184151 del 22 settembre 1994 e n. 174/AA.TT. dell'11 ottobre 1994, con le quali l'A.C.I. ha preso atto delle rettifiche apportate alle spese predette dal Servizio ispettivo centrale - Controllo A.C.I.-S.I.A.E.; Ritenuto che le maggiori spese generali vanno calcolate nella misura del 20% dei maggiori costi del personale; Visti i riepiloghi dei costi da addebitare allo Stato e alle regioni a statuto ordinario per "rimanenti spese" riportati nelle ultime due pagine dell'appendice al documento tecnico 30 agosto 1986 (lettere D1 e D2); Viste le note n. 1117 dell'8 luglio 1994, n. 2230 del 7 settembre 1994 e n. 2850 del 16 dicembre 1994 con le quali l'ISTAT ha comunicato che, rispetto al 1986, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale e' aumentato del 10% nel 1988, del 16,9% nel 1989 e del 24,5% nel 1990; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 30 novembre 1992, con il quale e' stato disposto il rimborso delle maggiori spese relative all'anno 1987 ed e' stato adeguato a tali maggiori spese il compenso annuo spettante all'ente; Ritenuto che il compenso annuo, rivalutato con il citato decreto ministeriale 8 agosto 1992, va rettificato in L. 57.541.810.165 - non dovendosi tener conto, ai fini della rivalutazione, della somma di L. 541.390.429, rimborsata all'A.C.I. quale spesa una tantum sostenuta nell'anno 1987 per l'adeguamento del fondo di quiescenza - e che conseguentemente occorre procedere al recupero della somma di L. 1.326.405.771; Visti i pareri del Consiglio di Stato, sezione III, n. 1416/86 dell'11 novembre 1986 e n. 466/9/2 del 5 maggio 1992, espressi, rispettivamente, sulla convenzione e sull'applicazione delle clausole per il rimborso dei maggiori costi del servizio e per l'aggiornamento del compenso annuo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Decreta: All'Automobile club d'Italia, ai sensi dell'art. 20, commi 8 e 9, della convenzione approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1986 e sulla base degli annessi prospetti di liquidazione compete il rimborso dei maggiori costi di gestione cosi' determinati: per l'anno 1988 in L. 6.336.647.560, di cui L. 2.909.183.635 per spese di personale, L. 581.836.725 per spese generali, L. 2.525.310.000per "rimanenti spese" e L. 320.317.200 per IVA (prospetto A); per l'anno 1989 in L. 10.167.875.690, di cui L. 5.096.570.450 per spese di personale, L. 1.019.314.090 per spese generali, L. 3.631.539.600 per "rimanenti spese" e L. 420.451.550 per IVA (prospetto B); per l'anno 1990 in L. 10.530.458.395, di cui L. 3.880.225.035 per spese di personale, L. 776.045.005 per spese generali, L. 5.264.658.000per "rimanenti spese" e L. 609.530.355 per IVA (prospetto C), per un totale di L. 27.034.981.645 sul quale va effettuato il recupero della somma di L. 1.326.405.770, per cui l'ammontare della somma da corrispondere all'A.C.I. va determinato in L. 25.708.575.875 (prospetto D), da addebitarsi allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto a ciascuno attribuito nel triennio predetto per tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio, secondo quanto previsto dall'art. 21 della convenzione. L'Automobile club d'Italia, con il rispetto dei criteri d'imputazione innanzi indicati, e' autorizzato a trattenere la somma di L. 25.708.575.875 in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio effettuato agli aventi diritto a norma dell'art. 21, primo comma, della convenzione, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal mese successivo a quello in cui avviene l'anzidetta pubblicazione il compenso annuo al quale vanno commisurati i ratei mensili che l'A.C.I. ha diritto a prelevare a proprio favore e' elevato, a norma del decimo comma dell'art. 20 della convenzione, da L. 57.541.810.165 a L. 76.482.621.580 (prospetto E). Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti. Roma, 12 luglio 1995 Il direttore generale: ROXAS Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1995 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 20