Accelerazione del completamento dei progetti FIO.(GU n.231 del 3-10-1995)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il "Fondo investimenti occupazione"; Visto l'art. 17, commi 31 e 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che, richiamando l'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e l'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attribuisce al CIPE il compito di definire i criteri di ripartizione dell'ammontare complessivo del FIO tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento; Viste tutte le proprie delibere con le quali e' stato ripartito il FIO e sono stati dettati i criteri di ammissibilita' e le procedure attuative, nonche' quelle di approvazione delle graduatorie e di assegnazione dei finanziamenti ai singoli progetti ammessi; Considerato che nell'anno 1989 si e' registrato l'ultimo stanziamento annuale del FIO; Considerato che, in rapporto agli obiettivi del FIO di rilancio degli investimenti e connessa occupazione, condizione di ammissibilita' al finanziamento FIO era - tra l'altro - la realizzabilita' del progetto in un arco temporale non superiore a cinque anni; Considerato che a tutt'oggi sono ancora in corso di realizzazione progetti finanziati attraverso diverse annualita' di FIO e che pertanto si e' in presenza di presupposti che legittimerebbero l'adozione di provvedimenti di revoca per sopravvenuta carenza di un requisito essenziale; Ritenuto, peraltro, che l'opportunita' di adottare provvedimenti di revoca deve essere valutata sulla base del pubblico interesse a: a) non lasciare incompiute opere per le quali sono stati gia' utilizzati fondi pubblici e che hanno gia' raggiunto una certa percentuale di realizzazione; b) fronteggiare la contrazione di occupazione che caratterizza il presente periodo di recessione economica, tenuto anche conto della gia' richiamata funzione istituzionale del FIO, a suo tempo introdotto come strumento specifico di intervento anticongiunturale; Ritenuto pertanto che l'ottimizzazione dei risultati connessi con le finalita' del FIO e' tuttora perseguibile anche attraverso il tardivo completamento delle opere finanziate; Ritenuto peraltro che la realizzazione integrale dei progetti deve essere raggiunta nel minor tempo possibile, adottando strumenti che ne agevolino la conclusione e consentano ai singoli beneficiari dei finanziamenti il miglior utilizzo globale di questi ultimi; Delibera: Entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, i beneficiari (amministrazioni dello Stato e regioni) dei finanziamenti FIO '82, '83, '84, '85, '86 e '89 presentano al CIPE, per l'approvazione, un programma di completamento finalizzato alla conclusione delle singole iniziative, anche attraverso una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite a ciascun soggetto, fermo restando il limite massimo del finanziamento globalmente concesso a ciascun beneficiario. I citati programmi di completamento devono essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera di approvazione del CIPE, pena la revoca del finanziamento complessivamente non utilizzato. I singoli beneficiari inviano semestralmente al CIPE un rapporto sull'avanzamento del programma che costituisce condizione per il trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie nel semestre successivo. Restano valide le disposizioni che stabiliscono riserve in favore di interventi concernenti il settore ambientale. Roma, 8 agosto 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 178