MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 settembre 1995 

  Autorizzazione all'Istituto italiano del  marchio  di  qualita'  al
rilascio  di  certificazioni  CEE per i livelli di rumore delle gru a
torre e dei tosaerba ai sensi  delle  direttive  CEE  numeri  87/405,
88/180 e 88/181.
(GU n.233 del 5-10-1995)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Visti i decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 135, n.  136  e  n.
137, di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente:
   86/662,  89/514  (limitazione del rumore prodotto dagli escavatori
idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici);
   88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba);
   87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre);
  Visti i decreti interministeriali 28 gennaio 1994, n. 226; 4  marzo
1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, recanti norme sulle condizioni e
modalita'  per  il  rilascio delle autorizzazioni alla certificazione
dei livelli di rumore prodotto dalle macchine di cui  alle  direttive
sopra citate;
  Vista la richiesta presentata dall'Istituto italiano del marchio di
qualita', con sede in Milano, via Quintiliano, 43;
  Visto  l'esito  dei  lavori  dell'apposita  riunione  conclusiva di
coordinamento tenutasi presso  l'ispettorato  tecnico  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato convocata ai sensi
dell'art. 2, comma 5, dei decreti sopra citati svoltasi il 10  maggio
1995, con la partecipazione dei Ministeri della sanita', del lavoro e
della previdenza sociale e dell'ambiente;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. L'Istituto italiano del marchio di qualita', con sede in Milano,
via Quintiliano, 43, e' autorizzato al rilascio di certificazioni CEE
per  i  livelli  di  rumore  emessi  dai  seguenti  tipi  di macchine
individuate dalle direttive CEE in premessa:
   gru a torre;
   tosaerba.
  2. La certificazione CEE di cui al  precedente  comma  deve  essere
effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nelle
pertinenti direttive elencate nelle premesse.
  3.  Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  devono  essere
riportate  nell'apposito  registro  vidimato dall'ispettorato tecnico
del Ministero industria.
  4. Tutti gli atti realtivi  all'attivita'  di  certificazione,  ivi
compresi  i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo
non inferiore a cinque  anni.  L'ispettorato  tecnico  del  Ministero
industria  ed  il  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale
possono procedere alla verifica  delle  procedure  di  certificazione
svolte dalla societa'.
  5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche, la
presente  autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi
luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa.
  6. Nei casi di particolare gravita' o qualora venga a  cessare  uno
dei  requisiti  di  cui all'allegato IV delle direttive in parola, si
procede alla revoca della presente autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 settembre 1995
                                     Il direttore generale: AMMASSARI