Autorizzazione all'Istituto italiano del marchio di qualita' al rilascio di certificazioni CEE per i livelli di rumore delle gru a torre e dei tosaerba ai sensi delle direttive CEE numeri 87/405, 88/180 e 88/181.(GU n.233 del 5-10-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Visti i decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 135, n. 136 e n. 137, di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente: 86/662, 89/514 (limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici); 88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba); 87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre); Visti i decreti interministeriali 28 gennaio 1994, n. 226; 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, recanti norme sulle condizioni e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla certificazione dei livelli di rumore prodotto dalle macchine di cui alle direttive sopra citate; Vista la richiesta presentata dall'Istituto italiano del marchio di qualita', con sede in Milano, via Quintiliano, 43; Visto l'esito dei lavori dell'apposita riunione conclusiva di coordinamento tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convocata ai sensi dell'art. 2, comma 5, dei decreti sopra citati svoltasi il 10 maggio 1995, con la partecipazione dei Ministeri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente; Decreta: Articolo unico 1. L'Istituto italiano del marchio di qualita', con sede in Milano, via Quintiliano, 43, e' autorizzato al rilascio di certificazioni CEE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa: gru a torre; tosaerba. 2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nelle pertinenti direttive elencate nelle premesse. 3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate devono essere riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero industria. 4. Tutti gli atti realtivi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero industria ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono procedere alla verifica delle procedure di certificazione svolte dalla societa'. 5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa. 6. Nei casi di particolare gravita' o qualora venga a cessare uno dei requisiti di cui all'allegato IV delle direttive in parola, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 1995 Il direttore generale: AMMASSARI