MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 settembre 1995 

  Trasferimento  di  crediti  dall'ente "Gioventu' italiana" all'Ente
nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.
(GU n.234 del 6-10-1995)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n.
396,  con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e'  stato   denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956  recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Vista la legge 18 novembre 1975, n. 764,  con  la  quale  e'  stato
soppresso  l'ente  "Gioventu' italiana" ed e' stato disposto che alle
operazioni di liquidazione provvede il Ministro  del  tesoro  con  le
modalita'  e  con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, e successive modificazioni;
  Considerato che le operazioni  che  ostacolano  la  chiusura  della
gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate da:
    a)  crediti  vari nei confronti di regioni, province e comuni per
L. 304.431.987;
    b) crediti per canoni locativi vari per L. 253.951.989;
    c) crediti per contributo lavori, rimborso danni ed altro per  L.
677.219.382;
  Considerato che i predetti debitori, benche' piu' volte sollecitati
a  versare  quanto  dovuto, non hanno ancora provveduto e al momento,
essendo intervenuti atti contenziosi, non si prevede quando  potranno
essere estinte tali obbligazioni pecunarie;
  Ritenuto  che  al  fine di accelerare la definizione della chiusura
delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre fare  ricorso
alla   procedura  di  cui  all'art.  13-bis  della  citata  legge  n.
1404/1956, trasferendo i crediti  per  complessive  L.  1.235.603.358
dall'ente "Gioventu' italiana" all'Ente nazionale per l'addestramento
dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.);
                              Decreta:
  I  crediti  in  premessa  indicati  - crediti vari nei confronti di
regioni, province e comuni per L.  304.431.987,  crediti  per  canoni
locativi  vari per L. 253.951.989 ed i crediti per contributo lavori,
rimborso danni ed altro per L.   677.219.382 -  sono  trasferiti,  ai
sensi  dell'articolo  13-bis  della  legge  4 dicembre 1956, n. 1404,
dall'ente "Gioventu' italiana" all'Ente nazionale per l'addestramento
dei lavoratori del commercio, in liquidazione (E.N.A.L.C.).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 settembre 1995
                                                p. Il Ministro: VEGAS