Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.235 del 7-10-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la tabella XIV relativa all'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in materie letterarie; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico All'art. 2, nell'elenco delle lauree conferite dalla facolta' di magistero, la dizione "laurea in materie letterarie, durata del corso quattro anni", e' soppressa. All'art. 153, relativo alle lauree conferite dalla facolta' di magistero, la dizione: " a) in materie letterarie", e' soppressa. Al medesimo art. 153, al secondo comma, la frase che recita: "Per il corso di laurea in materie letterarie il titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge;" e' soppressa. All'art. 161, all'ultimo comma, la frase che recita: " .. letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie;" e' soppressa. L'art. 154 relativo al corso di laurea in materie letterarie e' soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione successiva. Art. 154. - Il corso di laurea in materie letterarie della facolta' di magistero e' disattivato a partire dall'anno accademico 1995-96. Art. 155. - Gli studenti iscritti al corso di laurea in materie letterarie della facolta' di magistero prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento, secondo l'ordinamento didattico preesistente. La facolta' di lettere e filosofia e' tenuta a stabilire le modalita' per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il trasferimento al corso di laurea in lettere. Gli studenti iscritti al corso di laurea in materie letterarie della facolta' di magistero, in possesso di diploma di maturita' di durata quadriennale, continuano e completano i loro studi secondo l'ordinamento didattico preesistente. Art. 156. - I docenti di prima e seconda fascia attualmente afferenti al corso di laurea in materie letterarie della facolta' di magistero passano - unitamente ai posti e su loro opzione - alla facolta' di lettere e filosofia con riferimento alle discipline attualmente ricoperte e presenti nello statuto del corso di laurea in lettere della facolta' di lettere e filosofia o alla facolta' di lingue e letterature straniere. I ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, attualmente afferenti al corso di laurea in materie letterarie della facolta' di magistero, passano - unitamente ai posti e su loro opzione - alla facolta' di lettere e filosofia sempre che il settore scientifico disciplinare di appartenenza o la cattedra di riferimento ricomprenda una disciplina presente nello statuto per il corso di laurea in letere della facolta' di lettere e filosofia, ovvero nella tabella dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lettere o anche sia inclusa in statuti di corsi di laurea in lettere di universita' italiane ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312, o alla facolta' di lingue e letterature straniere. Le opzioni previste dal presente articolo dovranno essere effettuate entro il termine di scadenza di trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto per gli insegnamenti relativi al primo anno di corso. Le opzioni per gli insegnamenti relativi agli anni di corso successivi al primo saranno esercitate di anno in anno, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, relativamente all'anno di corso che viene progressivamente disattivato. La mancata espressione dell'opzione comporta la permanenza nel corso di laurea in materie letterarie della facolta' di magistero fino alla progressiva messa ad esaurimento del corso di laurea. Art. 157. - I posti di ruolo di prima e seconda fascia per i quali la facolta' di magistero abbia deliberato proposta di concorso precedentemente all'emanazione del presente decreto, passano - unitamente ai vincitori e su loro opzione - a far parte della facolta' di lettere e filosofia con riferimento alle discipline bandite e presenti nello statuto per il corso di laurea in lettere. I posti di ricercatore messi a concorso precedentemente all'emanazione del presente decreto e banditi per la facolta' di magistero passano - unitamente ai vincitori e su loro opzione - a far parte della facolta' di lettere e filosofia con le modalita' previste nel secondo comma del precedente art. 156. Le opzioni previste dal presente articolo dovranno essere esercitate all'atto della presa di servizio. La mancata espressione dell'opzione comporta la permanenza nel corso di laurea in materie letterarie della facolta' di magistero, fino alla progressiva messa ad esaurimento del corso di laurea. Art. 158. - I posti della facolta' di magistero relativi ad insegnamenti afferenti al corso di laurea in materie letterarie, resisi disponibili alla data di emanazione del presente decreto, saranno attribuiti con delibera del senato accademico. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 28 settembre 1995 Il rettore: ROVERSI-MONACO