UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.235 del 7-10-1995)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 12 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista   la   tabella   XIV   relativa   all'ordinamento   didattico
universitario   per   il   conseguimento   della  laurea  in  materie
letterarie;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  All'art.  2,  nell'elenco  delle lauree conferite dalla facolta' di
magistero, la dizione "laurea in materie letterarie, durata del corso
quattro anni", e' soppressa.
  All'art. 153, relativo alle  lauree  conferite  dalla  facolta'  di
magistero, la dizione: " a) in materie letterarie", e' soppressa.
  Al  medesimo  art. 153, al secondo comma, la frase che recita: "Per
il corso di laurea in materie letterarie il titolo di  ammissione  e'
quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge;" e' soppressa.
  All'art. 161, all'ultimo comma, la frase che recita:
"  ..  letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea
in materie letterarie;" e' soppressa.
  L'art. 154 relativo al corso di laurea  in  materie  letterarie  e'
soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente
scorrimento della numerazione successiva.
  Art. 154. - Il corso di laurea in materie letterarie della facolta'
di magistero e' disattivato a partire dall'anno accademico 1995-96.
  Art.  155.  -  Gli  studenti iscritti al corso di laurea in materie
letterarie della facolta' di magistero prima dell'entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  potranno  completare  gli studi previsti dal
precedente ordinamento, secondo l'ordinamento didattico preesistente.
  La facolta' di  lettere  e  filosofia  e'  tenuta  a  stabilire  le
modalita'  per  la  convalida  degli  esami  sostenuti,  qualora  gli
studenti optino per il trasferimento al corso di laurea in lettere.
  Gli  studenti  iscritti  al  corso  di laurea in materie letterarie
della facolta' di magistero, in possesso di diploma di  maturita'  di
durata  quadriennale,  continuano  e  completano i loro studi secondo
l'ordinamento didattico preesistente.
  Art. 156. -  I  docenti  di  prima  e  seconda  fascia  attualmente
afferenti  al corso di laurea in materie letterarie della facolta' di
magistero passano - unitamente ai posti e  su  loro  opzione  -  alla
facolta'  di  lettere  e  filosofia  con  riferimento alle discipline
attualmente ricoperte e presenti nello statuto del corso di laurea in
lettere della facolta' di lettere e  filosofia  o  alla  facolta'  di
lingue e letterature straniere.
  I   ricercatori   e   gli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento,
attualmente afferenti al corso di laurea in materie letterarie  della
facolta'  di  magistero,  passano  -  unitamente  ai  posti e su loro
opzione - alla facolta' di lettere e filosofia sempre che il  settore
scientifico disciplinare di appartenenza o la cattedra di riferimento
ricomprenda  una  disciplina  presente  nello statuto per il corso di
laurea in letere della facolta' di lettere e filosofia, ovvero  nella
tabella  dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea
in lettere o anche sia inclusa in  statuti  di  corsi  di  laurea  in
lettere  di universita' italiane ai sensi della legge 11 aprile 1953,
n. 312, o alla facolta' di lingue e letterature straniere.
  Le  opzioni  previste  dal  presente   articolo   dovranno   essere
effettuate  entro  il termine di scadenza di trenta giorni dalla data
di emanazione del presente decreto per gli insegnamenti  relativi  al
primo  anno  di  corso. Le opzioni per gli insegnamenti relativi agli
anni di corso successivi al primo saranno esercitate di anno in anno,
entro il 30 aprile dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,
relativamente   all'anno   di   corso   che   viene  progressivamente
disattivato.
  La mancata espressione  dell'opzione  comporta  la  permanenza  nel
corso  di  laurea  in  materie letterarie della facolta' di magistero
fino alla progressiva messa ad esaurimento del corso di laurea.
  Art. 157. - I posti di ruolo di prima e seconda fascia per i  quali
la  facolta'  di  magistero  abbia  deliberato  proposta  di concorso
precedentemente  all'emanazione  del  presente  decreto,  passano   -
unitamente  ai  vincitori  e  su  loro  opzione  -  a far parte della
facolta' di lettere  e  filosofia  con  riferimento  alle  discipline
bandite e presenti nello statuto per il corso di laurea in lettere.
  I   posti   di   ricercatore   messi   a  concorso  precedentemente
all'emanazione del presente decreto e  banditi  per  la  facolta'  di
magistero passano - unitamente ai vincitori e su loro opzione - a far
parte della facolta' di lettere e filosofia con le modalita' previste
nel secondo comma del precedente art. 156.
  Le   opzioni   previste   dal  presente  articolo  dovranno  essere
esercitate all'atto della presa di servizio.
  La mancata espressione  dell'opzione  comporta  la  permanenza  nel
corso  di  laurea  in materie letterarie della facolta' di magistero,
fino alla progressiva messa ad esaurimento del corso di laurea.
  Art. 158. -  I  posti  della  facolta'  di  magistero  relativi  ad
insegnamenti  afferenti  al  corso  di  laurea in materie letterarie,
resisi disponibili alla data  di  emanazione  del  presente  decreto,
saranno attribuiti con delibera del senato accademico.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bologna, 28 settembre 1995
                                           Il rettore: ROVERSI-MONACO