MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 29 agosto 1995, n. 1564 

  Decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626. Adempimenti di
prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti.
(GU n.234 del 6-10-1995)
 
 Vigente al: 6-10-1995  
 

                                   Al   comandante    delle    scuole
                                  centrali antincendi
                                  Al  direttore  del  centro studi ed
                                  esperienze antincendi
                                  Agli   ispettori   aeroportuali   e
                                  portuali dei servizi antincendi
                                  Agli   ispettori  interregionali  e
                                  regionali dei vigili del fuoco
                                  Ai   comandanti   provinciali   dei
                                  vigili del fuoco
PREMESSA.
  Sono pervenute a questa Direzione numerose richieste di chiarimenti
riguardanti   questioni  interpretative  o  applicative  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente  il  miglioramento
della  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori sul luogo di lavoro, per
quanto attiene gli adempimenti relativi alla prevenzione e protezione
incendi.
  Preliminarmente occorre rammentare che il decreto  legislativo  non
comporta   modifiche   alla   precedente  normativa  sulla  sicurezza
antincendio,  in  quanto  e'  soprattutto  mirato  ad   una   diversa
impostazione  del modo di affrontare le problematiche della sicurezza
sul lavoro.
  Le innovazioni tendono infatti ad istituire nell'azienda un sistema
di gestione  permanente  ed  organico  diretto  alla  individuazione,
valutazione,  riduzione  e  controllo costante dei fattori di rischio
per la salute e sicurezza dei lavoratori, mediante:
   la programmazione delle attivita' di  prevenzione  in  coerenza  a
principi e misure predeterminati;
   la  informazione,  formazione e consultazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti;
   l'organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione, i cui
compiti possono essere svolti in alcuni casi direttamente dal  datore
di  lavoro  e  del  quale devono far parte i lavoratori incaricati di
attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione
delle emergenze.
  La legislazione precedente, in materia  di  sicurezza  antincendio,
rimane   pertanto   in  vigore  quale  riferimento  obbligatorio  per
l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza.
  Nel  richiamare  l'attenzione  circa  l'emanazione  da  parte   del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di apposita circolare
di  indirizzo  sull'applicazione  del decreto legislativo n. 626/1994
(circolare n. 102/95 del 7 agosto  1995,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  194  del  21  agosto  1995),  si forniscono di seguito
chiarimenti  sui  principali   adempimenti   previsti   dal   decreto
legislativo   in   materia   di  sicurezza  antincendio,  nelle  more
dell'emanazione dei  decreti  applicativi  di  cui  all'art.  13  del
decreto medesimo.
A) Valutazione del rischio di incendio.
  La  prevenzione  incendi  viene definita dal decreto del Presidente
della Repubblica  29  luglio  1982,  n.  577,  materia  di  rilevanza
interdisciplinare   che   studia   ed  attua  misure,  provvedimenti,
accorgimenti e modi  di  azione  intesi  a  ridurre  la  probabilita'
dell'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.
  La  valutazione  del  rischio  di  incendio  costituisce  strumento
fondamentale per il conseguimento delle  finalita'  di  cui  sopra  e
l'esito     di     detta    valutazione,    unitamente    al    piano
organizzativo-gestionaledi cui al successivo  punto  B),  costituisce
parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo.
A1) Criteri per procedere alla valutazione del rischio di incendio.
  Premesso  che restano nella sfera delle autonome determinazioni del
datore  di  lavoro  l'individuazione  e  l'adozione  dei  criteri  di
impostazione ed attuazione della valutazione dei rischi - della quale
e'  chiamato a rispondere in prima persona - si ritiene di fornire le
seguenti indicazioni sui criteri per procedere alla  valutazione  dei
rischi di incendio.
   a) Identificazione dei pericoli.
  Nell'ambiente  di  lavoro  preso in esame, vanno identificati tutti
quei fattori che presentano il potenziale di causare un danno in caso
di incendio, quali:
   materiali combustibili ed infiammabili;
   sorgenti di ignizione;
   lavorazioni pericolose;
   carenze costruttive ed impiantistiche;
   carenze organizzativo-gestionali.
   b) Identificazione delle persone esposte.
  Dopo aver identificato i fattori che presentano  il  potenziale  di
causare  un danno in caso di incendio, occorre considerare il rischio
a cui sono esposte le persone  presenti  nel  luogo  di  lavoro,  con
particolare   attenzione   a   coloro   che  sono  esposti  a  rischi
particolari, in quanto trattasi di lavoratori per i  quali,  rispetto
alla  media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo
sono comparativamente maggiori per cause  soggettive  dipendenti  dai
lavoratori stessi, quali ad esempio:
   neo-assunti;
   portatori di handicap;
   lavoratori delle ditte esterne occasionalmente presenti.
   c) Eliminazione o riduzione dei rischi.
  Dopo  aver identificato tutte le persone esposte a rischio, occorre
stabilire per ciascun fattore di rischio, se esso puo essere:
   eliminato;
   ridotto o sostituito con alternative piu sicure;
   oppure  se  occorre  adottare  ulteriori   misure   di   sicurezza
antincendio.
  In  tale  fase,  al  fine  di  stabilire il livello di riduzione di
ciascuno dei rischi presenti, nonche' confermare le  misure  gia'  in
atto o in via di adozione, occorre tenere presente:
   le norme cogenti (leggi, regolamenti, decreti);
   circolari  ed  indicazioni  della  pubblica amministrazione, ed in
mancanza dei suddetti riferimenti:
    norme di buona tecnica;
    istruzioni dei progettisti ed installatori;
    indicazioni del servizio di prevenzione e protezione;
    indicazioni dei lavoratori;
    indicazioni di fonti pubbliche internazionali;
    indicazioni di consulenti.
   d) Stima del livello di rischio.
  Avendo  identificato  i  fattori  di  rischio e le persone esposte,
eliminata o ridotta la probabilita' di accadimento di  incendi  e  le
conseguenze,  in  conformita' alla vigente normativa o in sua assenza
nella misura del possibile, si puo' stimare il livello di rischio  di
incendio  del luogo di lavoro (rischio residuo), e quindi predisporre
un  programma  organizzativo-gestionale  per  il  controllo   ed   il
miglioramento della sicurezza posta in essere.
A2) Finalita' della valutazione del rischio di incendio.
  Il   procedimento   della   valutazione  dei  rischi  di  incendio,
costituisce efficace strumento per:
   ridurre la probabilita' che possa insorgere un incendio;
   limitarne le conseguenze;
   consentire l'evacuazione dal luogo  di  lavoro  in  condizioni  di
sicurezza;
   garantire l'intervento dei soccorritori,
mediante l'attuazione, il controllo e il miglioramento delle seguenti
principali misure:
     a)  predisporre  vie  di  esodo  sicure, chiaramente segnalate e
libere da ogni ostacolo;
     b) assicurare la stabilita' dell'edificio in caso  di  incendio,
almeno  per  il  tempo  necessario per evacuare le persone presenti e
consentire l'intervento dei soccorritori;
     c) prevedere un'adeguata compartimentazione  degli  ambienti  di
lavoro in relazione ai fattori di rischio;
     d)   limitare   la   presenza  o  l'uso  di  sostanze  altamente
infiammabili;
     e) realizzare a regola d'arte gli impianti tecnici, curandone la
periodica manutenzione;
     f) installare apparecchiature di lavoro tecnologicamente sicure;
     g) installare ed assicurare la funzionalita' di adeguati sistemi
di rivelazione ed allarme in caso di incendio;
     h) installare ed assicurare il funzionamento di  apparecchiature
ed impianti di spegnimento;
     i)  affiggere  negli  ambienti  di  lavoro  le  istruzioni  e la
segnaletica di sicurezza ai fini antincendi;
     l) predisporre un piano sulle procedure da adottare in  caso  di
incendio, verificandone periodicamente la sua attuazione;
     m)  assicurare  una  corretta  tenuta  degli ambienti di lavoro,
attraverso un costante controllo degli stessi al  fine  di  prevenire
l'insorgenza di incendi;
     n)   assicurare  una  adeguata  informazione  e  formazione  del
personale  sui  rischi  di  incendi,  sulle  misure  predisposte  per
prevenirli  e  sulle  procedure  da  attuare in caso di insorgenza di
incendi.
B) Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
  A seguito  della  valutazione  del  rischio  di  incendio,  occorre
procedere:
   alla  designazione  degli  addetti  alla prevenzione incendi, alla
lotta antincendi e alla  gestione  delle  emergenze  nell'ambito  del
servizio di prevenzione e protezione;
   al  programma  per  l'attuazione  ed  il controllo delle misure di
sicurezza poste in atto, con particolare riguardo a:
    1)  misure  per  prevenire il verificarsi di un incendio e la sua
propagazione (divieti, precauzioni di esercizio, controlli);
    2) controllo e manutenzione dei presidi antincendi;
    3) procedure da attuare in caso di incendio;
    4) informazione e formazione del personale.
B1) Misure di prevenzione.
  Molti incendi possono essere prevenuti richiamando l'attenzione del
personale sui pericoli di  incendio  piu'  comuni  ed  impartendo  al
riguardo precise disposizioni, con particolare riferimento a:
   deposito e manipolazione di materiali infiammabili;
   accumulo di rifiuti e scarti combustibili;
   utilizzo di fiamme libere o di apparecchi generatori
di calore;
   utilizzo di impianti ed apparecchiature elettriche;
   divieto di fumare;
   lavori di ristrutturazione e manutenzione;
   aree non frequentate.
  Inoltre devono essere attuati regolari controlli per garantire:
   la sicura tenuta degli ambienti;
   la fruibilita' delle vie di esodo;
   la funzionalita' delle porte resistenti al fuoco;
   la visibilita' della segnaletica di sicurezza;
   la sicurezza degli impianti elettrici.
B2) Controllo e manutenzione dei presidi antincendio.
  Le  attrezzature  mobili  (estintori),  gli impianti di spegnimento
manuali (naspi, idranti) ed automatici, gli impianti di  segnalazione
ed  allarme  incendio,  l'impianto di illuminazione di emergenza, gli
impianti di evacuazione  fumi,  devono  essere  oggetto  di  regolari
controlli  e  di  interventi di manutenzione, in conformita' a quanto
previsto dalla normativa  cogente  e  ove  mancante  dalla  normativa
tecnica e dalle istruzioni dei costruttori ed installatori.
B3) Procedure da attuare in caso di incendio.
  A  seguito  della  valutazione del rischio di incendio, deve essere
predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza per il luogo di
lavoro, che deve contenere tra l'altro nei dettagli:
    a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in  caso  di
incendio;
    b)  le procedure per l'evacuazione dal luogo di lavoro che devono
essere attuate dai lavoratori e da altre persone presenti;
    c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco
e per informarli al loro arrivo.
  Il piano di emergenza  deve  identificare  un  adeguato  numero  di
persone incaricate di sovraintendere e controllare l'attuazione delle
procedure previste.
  I fattori da tenere presenti nella predisposizione del piano sono:
   le  caratteristiche  dei  luoghi, con particolare riferimento alle
vie di esodo;
   i sistemi di allarme;
   il numero di persone presenti e la loro ubicazione;
   lavoratori esposti a rischi  particolari  (disabili,  appaltatori,
ecc.);
   numero  di  incaricati  al  controllo  dell'attuazione del piano e
all'assistenza nell'evacuazione;
   livello di addestramento fornito al personale.
  Il  piano  deve  essere  basato su chiare istruzioni scritte e deve
includere:
    a) i doveri del  personale  di  servizio  incaricato  a  svolgere
specifiche   mansioni  con  riferimento  alla  sicurezza  antincendio
(telefonisti,  custodi,  capi  reparto,  addetti  alla  manutenzione,
personale di sorveglianza, ecc.);
    b)   i   doveri  del  personale  cui  sono  affidate  particolari
responsabilita' in caso di incendio;
    c) i provvedimenti per assicurare  che  tutto  il  personale  sia
informato ed addestrato sulle procedure da attuare;
    d)  le  specifiche  misure  da  porre  in  atto nei confronti dei
lavoratori esposti a rischi particolari;
    e) specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
    f) procedura di chiamata dei vigili del fuoco e  di  informazione
al loro arrivo e di assistenza durante l'intervento.
  Per luoghi di lavoro di piccole dimensioni, il piano puo' limitarsi
a degli avvisi scritti comportamentali.
  Per  luoghi  di  lavoro, facenti capo a titolari diversi ed ubicati
nello  stesso  edificio,  il   piano   deve   essere   elaborato   in
collaborazione tra i vari occupanti.
  Per i luoghi di lavoro di maggiori dimensioni o complessi, il piano
deve includere anche una planimetria nella quale siano riportate:
   le   caratteristiche   planovolumetriche   del   luogo  di  lavoro
(distribuzione e destinazione dei vari ambienti, vie di esodo);
   attrezzature  ed  impianti  di  spegnimento   (tipo,   numero   ed
ubicazione);
   ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
   ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica
(valvole  di intercettazione delle adduzioni idriche, di gas e fluidi
combustibili).
B4) Informazione e formazione.
  Ogni lavoratore deve conoscere come  prevenire  un  incendio  e  le
azioni da adottare a seguito di un incendio.
  E'  un  obbligo  del  datore  di  lavoro  fornire  al personale una
adeguata informazione e formazione al riguardo.
                        Obblighi informativi
            (Art. 21 del decreto legislativo n. 626/1994)
  Il datore di  lavoro  deve  provvedere  affinche'  ogni  lavoratore
riceva una adeguata informazione su:
    a) rischi di incendio legati all'attivita' svolta nell'impresa;
    b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
    c)  misure  di  prevenzione  e  protezione  incendi  adottate  in
azienda;
    d) ubicazione delle vie di esodo ed uscite;
    e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
    azioni da attuare quando si scopre un incendio;
    come azionare un allarme;
    azioni da attuare quando si sente un allarme;
    procedure di evacuazione fino al punto di raccolta;
    modalita' di chiamata dei vigili del fuoco;
    f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le  misure
di  prevenzione  incendi,  lotta  antincendio,  evacuazione  e pronto
soccorso;
    g)  la  figura  del  responsabile  del  servizio di prevenzione e
protezione.
  Il  servizio  di  prevenzione  e  protezione  e   istituzionalmente
preposto all'attivita' di informazione (art. 9, comma 1, lettera f).
                         Obblighi formativi
            (Art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994)
  Il  datore  di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle
rispettive  attribuzioni  e  competenze,   assicurano   che   ciascun
dipendente  riceva  una formazione sufficiente ed adeguata in materia
di sicurezza antincendio,  con  particolare  riferimento  al  proprio
posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
  Il  personale  incaricato  di  svolgere  incarichi  di  prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avere  una
specifica formazione.
  La  formazione  deve  includere, possibilmente, delle esercitazioni
pratiche sull'uso delle attrezzature di spegnimento e  di  protezione
individuale.
  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, quel personale che
in  relazione ai rischi d'incendio correlati al posto di lavoro od in
relazione  alle  mansioni  svolte,  necessita   di   una   formazione
particolare:
   addetti alle cucine;
   addetti ai lavori di manutenzione;
   addetti alla ricezione;
   telefonisti;
   personale   che   manipola   materiali   infiammabili  o  utilizza
attrezzature a fiamma libera;
   capi ufficio, capi reparto;
   addetti alla sorveglianza, custodi;
   personale della squadra antincendio aziendale.
Esercitazioni antincendio.
  In  aggiunta  alla  formazione,  il  personale   deve   partecipare
periodicamente   (almeno  una  volta  l'anno)  ad  una  esercitazione
antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione.
  Dove vi sono vie di esodo alternative, l'esercitazione deve basarsi
sul presupposto che una di esse non possa essere utilizzata  a  causa
di un incendio.
  L'esercitazione  deve essere condotta nella maniera piu' realistica
possibile, senza mettere in pericolo i partecipanti.
  L'esercitazione ha inizio dal momento in cui viene  fatto  scattare
l'allarme  e  si  conclude una volta raggiunto il punto di raccolta e
fatto l'appello dei partecipanti.
  Nei piccoli luoghi di lavoro, tale esercitazione deve semplicemente
coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:
   percorrere le vie di esodo;
   identificare le porte resistenti al fuoco;
   identificare l'ubicazione dei dispositivi per dare l'allarme;
   identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
Istruzioni antincendio.
  Nella gran parte dei luoghi di lavoro, il sistema piu' semplice  ed
immediato  per  fornire  ai  lavoratori  informazioni  ed  istruzioni
antincendio, e' attraverso degli avvisi scritti riportanti le  azioni
essenziali  che  devono  essere  attuate  in  caso  che  si scopra un
incendio, quando si  sente  un  allarme,  nonche'  specifiche  misure
comportamentali.
                               *  *  *
  In conclusione, quanto sopra riportato, oltre a fornire chiarimenti
sui  principali  adempimenti  introdotti  dal  decreto legislativo in
materia di sicurezza antincendi, intende costituire una  prima  linea
guida,  anche  se  non esaustiva, che consenta ai comandi provinciali
dei vigili del fuoco di fornire ai soggetti interessati  informazioni
e  suggerimenti  operativi  per  attuare  quanto previsto dal decreto
medesimo.
  Con successive disposizioni verranno impartite specifiche direttive
sugli adempimenti che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco  dovra'
porre  in  essere  con  riferimento agli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo n. 626/1994.
                        Il direttore generale della protezione civile
                                            CORBO