Autorizzazione alle negoziazioni in borsa di un contratto di opzione call e di un contratto di opzione put avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30. (Deliberazione n. 9482).(GU n.236 del 9-10-1995)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 23, comma 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, adottato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, adottato con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994, e le successive modifiche e integrazioni; Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della cassa di compensazione e garanzia emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 16 marzo 1992, e le successive modifiche e integrazioni; Vista la delibera n. 8442 del 27 settembre 1994 con la quale, tra l'altro, e' stato delegato al consiglio di borsa il potere di definire le caratteristiche dell'indice di borsa oggetto di contratti uniformi a termine di cui al citato art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il provvedimento n. 186 del 6 settembre 1995 con il quale il consiglio di borsa ha definito l'indice di borsa MIB30 quale indice di riferimento per un contratto di opzione di cui all'art. 23 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Considerata l'opportunita' di autorizzare le negoziazioni in borsa di un contratto uniforme a termine di opzione avente ad oggetto il menzionato indice MIB30; Ritenuto opportuno rendere immediatamente note al mercato le caratteristiche del piu' volte menzionato contratto di opzione sull'indice MIB30; Delibera: Sono autorizzate le negoziazioni in borsa di un contratto di opzione call e di un contratto di opzione put avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30 (di seguito denominato "opzione su indice di borsa MIB30" ovvero "contratto MIBO30"). Il contratto MIBO30 ha valore nominale pari a lire 100 milioni, equivalenti al prodotto tra il valore base dell'indice MIB30, fissato a 10.000 punti, ed il valore di ciascun punto dell'indice stesso fissato a L. 10.000. Il contratto MIBO30 e' quotato in punti indice e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio e' fissato in un punto dell'indice stesso. Sono negoziabili contratti MIBO30 aventi scadenze mensili e scadenze trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre). In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate la scadenza mensile piu' vicina e le due scadenze mensili successive, nonche' la scadenza trimestrale piu' vicina e le due scadenze trimestrali successive, per un totale di cinque scadenze negoziate. Per ciascuna scadenza call e put sono quotati almeno 5 prezzi di esercizio, con intervalli di 500 punti indice; giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio ove il prezzo di chiusura dell'indice MIB30 risulti, per le opzioni call, maggiore (minore) del primo prezzo out of (in) the money e, per le opzioni put, maggiore (minore) del primo prezzo in (out of) the money. Ai soli fini della generazione dei prezzi di esercizio, il consiglio di borsa calcola il prezzo di chiusura dell'indice MIB30 come pari al valore dell'indice medesimo calcolato sulla base dei prezzi di riferimento, di cui all'art. 49 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori citato in premessa, dei titoli che lo compongono. Il compratore di opzione call e di opzione put sull'indice MIB30 puo' esercitare la relativa facolta' esclusivamente il giorno di scadenza dell'opzione medesima. Per ogni mese di scadenza l'ultimo giorno di contrattazione coincide con il terzo venerdi' del mese solare di scadenza. Per le scadenze di gennaio e febbraio 1996, l'ultimo giorno di contrattazione coincide, rispettivamente, con il giorno dei riporti del mese di gennaio 1996 previsto dal calendario di borsa e con il 15 febbraio 1996. Le contrattazioni sulla scadenza piu' vicina terminano alle ore 10 dell'ultimo giorno di contrattazione. Dal primo giorno di borsa aperta successivo e' quotata la nuova scadenza. Il contratto MIBO30 non prevede alla scadenza la consegna dei titoli che compongono l'indice MIB30. L'importo del premio di ciascun contratto MIBO30 e' dato dal prodotto tra il prezzo di negoziazione ed il valore di ciascun punto dell'indice MIB30. La liquidazione del premio negoziato avviene il primo giorno di borsa aperta successivo alla negoziazione, esclusivamente per contanti. Il contraente venditore di ciascun contratto MIBO30 e' tenuto a versare alla cassa di compensazione e garanzia (di seguito cassa) margini di garanzia iniziali definiti e calcolati secondo le modalita' di cui alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della cassa citate in premessa (di seguito disposizioni) ed al regolamento concernente il funzionamento della cassa medesima di cui all'art. 3, comma 1, delle disposizioni citate. Il margine iniziale puo' essere costituito in contante o titoli di Stato con le modalita' e nei termini indicati nelle disposizioni e nel citato regolamento concernente il funzionamento della cassa. Ai fini del calcolo del margine iniziale la cassa calcola giornalmente il prezzo di chiusura secondo le modalita' di cui al regolamento di cui sopra concernente il funzionamento della cassa medesima. Alla scadenza di ciascuna serie le posizioni ancora aperte in the money sono liquidate, salva comunicazione contraria alla cassa da parte del contraente compratore, mediante il versamento da parte dei contraenti venditori della differenza tra il prezzo di esercizio ed il prezzo di liquidazione dell'indice MIB30 e mediante l'accredito ai contraenti compratori della medesima differenza. Ai fini di cui sopra il consiglio di borsa calcola il prezzo di liquidazione dell'indice MIB30 come pari al valore dell'indice medesimo calcolato sui prezzi di apertura dei titoli che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione. La liquidazione della differenza menzionata avviene, esclusivamente in contanti e per il tramite della cassa, il primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza. Con successivo provvedimento sara' stabilita la data di entrata in vigore della presente delibera. La presente delibera sara' inviata in copia al consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 2 ottobre 1995 p. Il presidente: ZURZOLO