MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.236 del 9-10-1995)

   Con  decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana,  con
sede  in  Buccinasco  (Milano)  e  unita'  in  Buccinasco  (Milano) e
deposito di Zingonia (Bergamo), e' prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 17 aprile
1995 al 14 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Acciarieria e ferriera di Crema, con sede  in
Crema  (Cremona)  e  unita'  in  Crema  (Cremona),  e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Nuoro,
con sede in Nuoro e unita' in Nuoro, e' autorizzata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale   dall'8
febbraio 1994 al 7 agosto 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.
  L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. I.Ge.Co. Prefabbricati, con sede in Galugnano
(Lecce)  e  unita'  in   Galugnano   (Lecce),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 13 settembre 1994 al 12 marzo 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma)  e  unita'
nazionali,   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  6  dicembre  1994  al  4
giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Spring  (gruppo  Mandelli),  con  sede  in
Piacenza e unita' in Piacenza, e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 27 aprile
1995 al 26 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania (gruppo Mandelli), con sede in
Montefredane (Avellino)  e  unita'  in  Montefredane  (Avellino),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Mandelli  2 (gruppo Mandelli), con sede in
Montefredane (Avellino)  e  unita'  in  Montefredane  (Avellino),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Mandelli industriale (gruppo  Mandelli),  con
sede in Piacenza e unita' in Piacenza, e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 aprile
1995 al 26 ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Plasma  (gruppo  Mandelli),  con  sede  in
Piacenza e unita' in Piacenza, e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 27 aprile
1995 al 26 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Mandelli  (gruppo  Mandelli),  con  sede  in
Piacenza  e  unita'  in  Piacenza, e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  27  aprile
1995 al 26 ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. F.A.S. - Ferriere acciaierie sarde, con sede
in Elmas (Cagliari) e unita' in Elmas (Cagliari), e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori
della societa' Alutekna  S.p.a.,  con  sede  in  Marcon  (Venezia)  e
stabilimento  in  Porto Marghera (Venezia), e' autorizzata la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2-bis,  della  legge  n.
33/1993, dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  16  maggio 1994 al 15 novembre 1994, della ditta S.p.a.
Rockwell Body e Chassis Systems  Italiana,  con  sede  in  Grugliasco
(Torino) e unita' di Grugliasco (Torino).
   Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Rockwell  Body  e  Chassis  Systems
Italiana,  con  sede  in  Grugliasco  (Torino) e unita' di Grugliasco
(Torino), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994, con decorrenza  16
maggio 1994.
    2)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 genanio  1995,
della ditta S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 17  dicembre  1993  con  effetto  dal  1
febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unita' di Milano, per il
periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994, con  decorrenza  1
agosto 1994.
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995, della ditta S.p.a.  Sipe,
con sede in Vicenza e unita' di Vicenza.
   Parere comitato tecnico del 19 luglio 1994 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale
del  5  agosto  1994  con  effetto  dal  28 marzo 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipe, con  sede
in  Vicenza e unita' di Vicenza, per il periodo dal 28 settembre 1994
al 27 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994,  con  decorrenza
28 settembre 1994.
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre  1995,  della  ditta  S.p.a.
Acciaieria  e ferriera di Crema, con sede in Crema (Cremona) e unita'
di Crema (Cremona).
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Acciaieria e ferriera di Crema, con
sede in Crema (Cremona) e unita' di Crema (Cremona), per  il  periodo
dal 10 ottobre 1994 al 23 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 19 novembre 1994, con decorrenza
10 ottobre 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
5 giugno 1995, n. 17885/8.
    5)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 22 agosto 1994 al 21 agosto 1995, della ditta
S.p.a. Cetem, con sede in Lodi (Milano) e unita' di Lodi (Milano).
   Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Cetem, con sede in Lodi
(Milano) e unita' di Lodi (Milano), per il periodo dal 22 agosto 1994
al 21 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 23 settembre 1994, con decorrenza
22 agosto 1994.
    6) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1996, della ditta
S.r.l.  Pierre  Fabre  Pharma, con sede in Milano e unita' di Milano,
Trezzano (Milano) e Corsico (Milano).
   Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Pierre Fabre Pharma, con
sede in  Milano  e  unita'  di  Milano,  Trezzano  (Milano),  Corsico
(Milano), per il periodo dal 17 agosto 1994 al 19 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 24 agosto 1994, con decorrenza 20
giugno 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/93.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994,  al
31  dicembre 1994, della ditta S.p.a. Tecnost-Mael - gruppo Olivetti,
con sede in Ivrea (Torino), e unita'  di  Carsoli  (L'Aquila),  Ivrea
(Torino) e Roma.
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995 - favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2  marzo
1992,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Tecnost-Mael (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea  (Torino)  e
unita'  di  Carsoli (L'Aquila), Ivrea (Torino) e Roma, per il periodo
dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 marzo  1994  con  decorrenza  2
marzo 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17512/1 dell'8 maggio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento  del  suddetto  limite,  con  particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal  2  marzo  1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Tecnost-Mael (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino)  e  unita'
di  Carsoli  (L'Aquila),  Ivrea (Torino) e Roma, per il periodo dal 2
settembre 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 marzo  1994  con  decorrenza  2
settembre 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17512/2 dell'8 maggio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento  del  suddetto  limite,  con  particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    3)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo  1994  al
31  dicembre  1994,  della ditta S.p.a. Zincocelere (Gruppo Olivetti)
gia' Circuiti stampati Italia, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di
Cavaglia (Torino).
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995 - favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo
1992, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Zincocelere  (Gruppo Olivetti) gia' Circuiti stampati Italia,
con sede in Ivrea (Torino) e unita'  di  Cavaglia  (Torino),  per  il
periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  21 marzo 1994 con decorrenza 2
marzo 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 17512/3 dell'8 maggio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle  unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera'  il  superamento  del  suddetto  limite, con particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    4)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  4  febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Zincocelere (Gruppo Olivetti) gia' Circuiti stampati Italia, con sede
in Ivrea (Torino) e unita' di Cavaglia (Torino), per il periodo dal 2
settembre 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994  con  decorrenza  2
settembre 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17512/4 dell'8 maggio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento  del  suddetto  limite,  con  particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    5)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo  1994  al
31  dicembre  1994,  della  ditta  S.p.a.  Nord  Elettronica  (Gruppo
Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Altare (Savona).
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995 - favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo
1992, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino)
e  unita'  di  Altare  (Savona), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 marzo  1994  con  decorrenza  2
marzo 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17512/5 dell'8 maggio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento  del  suddetto  limite,  con  particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    6)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal  2  marzo  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nord
Elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di
Altare  (Savona),  per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994  con  decorrenza  2
settembre 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17512/6 dell'8 maggio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento  del  suddetto  limite,  con  particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    7)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo  1994  al
31   dicembre  1994,  della  ditta  S.p.a.  Olivetti  Office  (Gruppo
Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Crema (Cremona).
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995 - favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo
1992, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino)
e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2  marzo  1994  al  1
settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  21 marzo 1994 con decorrenza 2
marzo 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 17512/7 dell'8 maggio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle  unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera'  il  superamento  del  suddetto  limite, con particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    8)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  4  febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Olivetti  Office  (Gruppo  Olivetti),  con  sede  in Ivrea (Torino) e
unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 settembre 1994 al  31
dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1994 con decorrenza 2
settembre 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 17512/8 dell'8 maggio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle  unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera'  il  superamento  del  suddetto  limite, con particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1995.
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  23  maggio  1994  al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a.
Carlo Filipponi, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e unita' di
Falconara Marittima (Ancona).
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Carlo Filipponi, con sede
in Falconara Marittima  (Ancona)  e  unita'  di  Falconara  Marittima
(Ancona), per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 23
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 23 maggio 1994, in favore
dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Carlo
Filipponi,  con  sede  in  Falconara  Marittima  (Ancona) e unita' di
Falconara Marittima (Ancona), per il periodo dal 23 novembre 1994  al
22 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 23
novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2  febbraio  1994  al  1  febbraio  1995,  della  ditta
Maglificio Classic di  Storari  Ferdinando,  con  sede  in  Calcinaia
(Pisa) e unita' di Calcinaia-Fornacette (Pisa).
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  Maglificio  Classic  di  Storari
Ferdinando,    con   sede   in   Calcinaia   (Pisa)   e   unita'   di
Calcinaia-Fornacette (Pisa), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al  1
agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  4  marzo 1994 con decorrenza 2
febbraio 1994;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  10  gennaio  1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a.
Tre-Farm, con sede in Genova e unita' di Bussana (Imperia) e Genova.
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Tre-Farm,  con  sede  in
Genova  e unita' di Bussana (Imperia) e Genova, per il periodo dal 10
gennaio 1994 al 9 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza  10
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 10 gennaio 1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tre-Farm,
con sede in Genova e unita' di Bussana (Imperia)  e  Genova,  per  il
periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 agosto 1994 con decorrenza 10
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  31  maggio 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
31 maggio 1995 con effetto dal  19  settembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilcoop,
con sede in Crevalcore (Bologna) e unita' nazionali, per  il  periodo
dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  l'11 aprile 1995 con decorrenza 19
marzo 1995.
   Dal 1 maggio 1995 pagamento diretto: si;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  dicembre  1994 al 30 maggio 1995, della ditta S.r.l.
Foritalia, con sede in Milano e unita' di Ravenna.
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Foritalia, con sede in
Milano e unita' di Ravenna, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al  30
maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza 1
dicembre 1994;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  17  ottobre 1994 al 16 ottobre 1995, della ditta S.r.l.
E.K.R., con sede in Firenze e unita' di Impruneta (Firenze).
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. E.K.R., con sede in Firenze e unita' di
Impruneta  (Firenze), per il periodo dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 17
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  3  dicembre 1993 al 2 dicembre 1994, della ditta S.c. a
r.l. Consorzio agrario provinciale di Latina, con sede  in  Latina  e
unita' di Latina.
   Parere comitato tecnico del 19 maggio 1994 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 20 giugno 1994, con effetto dal 3 dicembre 1993, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a  r.l.
Consorzio  agrario provinciale di Latina, con sede in Latina e unita'
di Latina, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 2 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1994 con decorrenza 3
giugno 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/93;
    2) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1995, della ditta
S.p.a. Industria generale ceramiche,  con  sede  in  Borgo  Valsugana
(Trento) e unita' di Borgo Valsugana (Trento).
   Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.   Industria
generale  ceramiche, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e unita' di
Borgo Valsugana (Trento), per il periodo  dal  3  maggio  1994  al  2
novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3  marzo 1994 con decorrenza 3
maggio 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 3  maggio  1994,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.
Industria generale ceramiche, con sede in Borgo Valsugana (Trento)  e
unita'  di  Borgo  Valsugana  (Trento), per il periodo dal 3 novembre
1994 al 2 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza  3
novembre 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995, della ditta S.r.l. Comar,
con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e unita' di  Comunanza  (Ascoli
Piceno).
   Parere comitato tecnico del 2 settembre 1994 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  13  ottobre 1994 con effetto dal 28 marzo 1994, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Comar,  con  sede  in Comunanza (Ascoli Piceno) e unita' di Comunanza
(Ascoli Piceno), per il periodo dal 28 settembre  1994  al  27  marzo
1995.
   Istanza  aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 28
settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 luglio 1994 al 4 agosto 1994,  della  ditta
S.p.a. Spirit, con sede in Genova e unita' di Genova.
   Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Spirit, con sede
in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 1 luglio 1994 al  31
dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  4 agosto 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 1  luglio  1994,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.
Spirit, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo  dal  1
gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza
1 gennaio 1995;
    7)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta
S.r.l. Plotter Design, con sede in Capena (Roma) e unita'  di  Capena
(Roma).
   Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Plotter Design, con sede in
Capena (Roma) e unita' di Capena (Roma), per il periodo dal 30 maggio
1994 al 29 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994  con  decorrenza  30
maggio 1994;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale gia' disposta con effetto dal 30 maggio 1994,
in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Plotter  Design, con sede in Capena (Roma) e unita' di Capena (Roma),
per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza 30
novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:
    1) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al  periodo  dal  1  settembre  1993 al 23 novembre 1993, della ditta
S.r.l. Control Cavi, con sede in Ferentino (Frosinone)  e  unita'  di
Latina.
   Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Control Cavi,  con  sede  in  Ferentino
(Frosinone)  e  unita' di Latina, per il periodo dal 1 settembre 1993
al 23 novembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993, con decorrenza  1
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995,  della
ditta S.r.l. Engelhard, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.  Engelhard,  con  sede  in
Roma  e  unita'  di  Roma,  per  il  periodo dal 18 luglio 1994 al 17
gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1994, con  decorrenza  18
luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  26  luglio  1993 al 25 gennaio 1994, della ditta S.p.a.
Tema, con sede in Napoli e unita' di Nola (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 16 novembre 1994 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Tema, con sede in Napoli e unita' di
Nola (Napoli), per il periodo dal 26 luglio 1993 al 25 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1993, con decorrenza  26
luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994,  della  ditta  S.p.a.
S.C.A.C. Societa' cementi armati, con sede in Milano e unita' di Bari
S. Spirito (Bari) e Montesilvano (Pescara).
   Parere comitato tecnico del 17 maggio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Societa' cementi  armati,  con
sede  in  Milano  e  unita'  di Bari S. Spirito (Bari) e Montesilvano
(Pescara), per il periodo dal 19 febbraio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1994, con decorrenza 1
gennaio 1994.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 19 febbraio 1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C.
Societa' cementi armati, con sede in  Milano  e  unita'  di  Bari  S.
Spirito  (Bari) e Montesilvano (Pescara), per il periodo dal 1 luglio
1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994,  con  decorrenza  1
luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   14   luglio   1995,    a    seguito
dell'approvazione   del  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  14  gennaio  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
14  gennaio  1995  con  effetto  dal  2  maggio  1994,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaieria  del
Sud,  con  sede in Napoli e unita' di Casoria, via Diaz (Napoli), per
il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Comitato tecnico dell'8 giugno 1995: favorevole.
   Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1994 con  decorrenza  2
novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite di 36  mesi  nell'arco
del  quienquennio  previsto  dalla vigente normativa, con particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Calzaturificio Eva di Accatino, con sede in
Valenza  (Alessandria)  e  unita'  in   Valenza   (Alessandria),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21
agosto 1995 al 20 febbraio 1996.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Urania di Pelucchi  Giuseppe,  con
sede  in  Bresso (Milano) e unita' in Bresso (Milano), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 25 ottobre 1994 al 24 aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25
aprile 1995 al 24 ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi  nell'arco  del  quienquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova  Sidercamuna,  con  sede  in   Berzo
Inferiore  (Brescia)  e unita' in Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero
(Brescia),  e'  autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  14 maggio 1994 al 14
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova  Sidercamuna,  con  sede  in   Berzo
Inferiore  (Brescia)  e unita' in Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero
(Brescia),  e'  autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  15 luglio 1994 al 14
gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15
gennaio 1995 al 14 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. I.P.E.R. - Italiana perforazione e ricerche,
con sede in Prezzate di Mapello (Bergamo)  e  unita'  in  Pantelleria
(Ragusa),  Prezzate  di  Mapello  (Bergamo) e Ragusa, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17030 dell'8 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  G.B.C.  Italiana,  con  sede  in Cinisello
Balsamo  (Milano)  e  unita'  in  Cinisello  Balsamo   (Milano),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.
   Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
giugno 1995 al 19 dicembre 1995.
   Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Pro.Met.,  con  sede in Torino e unita' in
Torino,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dall'8 dicembre 1994 al 7
giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
giugno 1995 al 7 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. F.lli Guarda, con sede in Paitone (Brescia) e
unita'  in  Paitone  (Brescia),  e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  10  dicembre
1993 al 9 giugno 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10
giugno 1994 al 30 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi  nell'arco  del  quienquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano)
e unita' in Cormano (Milano), e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 25 ottobre
1994 al 24 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Grandi Antonio di Dante Grandi & C., con sede
in  Varese  e  unita'  in  Solbiate  Arno (Verese), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3
aprile 1995 al 2 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Cigala  e Bertinetti, con sede in Milano e
unita'  in  Leini'  (Torino),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 15 giugno
1994 al 14 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi  nell'arco  del  quienquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. I.C.O.M. Industria Confezioni Monticelli, con
sede  in  Brescia  e  unita'  in  Monticelli-Brusati  (Brescia),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 9 dicembre 1994  all'8  giugno  1995.  Con
esclusione unita' in C.F.L.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9
giugno 1995 all'8 dicembre 1995. Con esclusione unita' in C.F.L .
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Osma, con sede in Settimo Torinese (Torino) e
unita' in Settimo Torinese (Torino), e' autorizzata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  30
novembre 1994 al 29 maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30
maggio 1995 al 29 novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s.  F.B.T.  di Fasson Marzia & C., con sede in
Milano e unita' in Cernusco sul Naviglio (Milano), Trecate (Novara) e
Trieste,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 9 febbraio 1995 all'8
agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  9
agosto 1995 all'8 febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi  nell'arco  del  quienquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla  S.r.l.  Plastic  Company,  con  sede  in  Alpignano
(Torino)   e   unita'   in  Alpignano  (Torino),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28
giugno 1995 al 27 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Omicron Plann, con  sede  in  Agrate  Brianza
(Milano)   e   unita'   in   Cambiago  (Milano),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 6 agosto 1994 al 5 febbraio 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6
febbraio 1995 al 5 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Tofren macchine, con sede in Solto Collina
(Bergamo) e unita' in Solto  Collina  (Bergamo),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  9
novembre 1994 all'8 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi  nell'arco  del  quienquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Impresa Mozzarini, con  sede  in  Cagliari  e
unita'  in Cagliari, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 22  ottobre  1994  al  21
aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22
aprile 1995 al 21 ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi  nell'arco  del  quienquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Metaltempra, con sede in Settala  (Milano)  e
unita'  in  Settala  (Milano),  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  30  maggio
1993 al 29 novembre 1993.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30
novembre 1993 al 29 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi  nell'arco  del  quienquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Griesser italiana, con sede in Como e  unita'
in   Como,   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 26 settembre 1994  al  25
marzo 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26
marzo 1995 al 25 settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi  nell'arco  del  quienquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. C.N.T.M. - Costruzioni  nastri  trasportatori
meccanici,  con  sede  in  Milano  e  unita' in Corbetta (Milano), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7
agosto 1995 al 6 febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Zimo Explor, con sede in  Burago  di  Molgora
(Milano)   e   unita'   in   Rozzano   (Milano),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 2 giugno 1994 al 1 dicembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2
dicembre 1994 al 1 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi  nell'arco  del  quienquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Alea,  con  sede  in  Bergamo,  e  unita'  in
Cinisello  Balsamo  (Milano),  e'  autorizzata  la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  5  dicembre
1994 al 4 giugno 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5
giugno 1995 al 4 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quienquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l . Mandelli,  con  sede  in  Monza  (Milano)  e
unita'  in  Monza  (Milano),  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  7  dicembre
1994 al 6 giugno 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7
giugno 1995 al 6 dicembre 1995.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.d.f. Legatoria Alvise Zavattin di Decarlini Lina &
Figli,  con  sede  in  Paderno  Dugnano  (Milano) e unita' in Paderno
Dugnano (Milano), e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  18 luglio 1994 al 17
gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18
gennaio 1995 al 17 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Cos.Edil.,  con sede in Milano e unita' in
Milano  e  Rho  (Milano),  e'  autorizzata  la   corresponsione   del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 23 dicembre
1994 al 22 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23
giugno 1995 al 22 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Sgat Italia, con sede in Lallio (Bergamo) e
unita' in Lallio (Bergamo),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1994
all'8 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  9
settembre 1994 all'8 marzo 1995.
   Il  presente  decreto ministeriale annulla e sostituice il decreto
ministeriale n. 15993/5-6 limitatamente al periodo dal 9  marzo  1994
al 2 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a.  Fratelli  Lombardi,  con  sede  in  Rezzato
(Brescia)  e  unita'  in  Napoli,  e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  19  giugno
1993 al 18 dicembre 1993.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
dicembre 1993 al 18 giugno 1994.
   Decreto    del    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  del  6  aprile  1994,  prosecuzione  dell'esercizio
inpresa sino al 21 gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di 36 mesi nell'arco del quienquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Socimi  - Societa' costruzioni industriali
Milano, con  sede  in  Milano,  e  unita'  in  Binasco  (Milano),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Socimi  - Societa' costruzioni industriali
Milano, con sede in  Milano  e  unita'  in  Chilivani  (Sassari),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 12 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli Macchi, con sede in Gazzada Schianno
(Varese) e unita' in  Gazzada  Schianno  (Varese),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 7 novembre 1994 al 25 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Concerie di  Cogolo,  con  sede  in  Zugliano
(Udine)  e  unita' in Zugliano (Udine e S. Giorgio di Nogaro (Udine),
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 20 luglio 1993 al 19 gennaio 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
gennaio 1994 al 19 luglio 1994.
   I  periodi  di  cui  ai  precedenti articoli sono autorizzati, ove
necessario, anche in deroga al limite massimo  di  fruizione  dei  36
mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
    Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Meccanotecnica Lenguito, con sede in Napoli e
unita' in Marcianise (Napoli), e' autorizzata la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1994
al 3 novembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4
novembre 1994 al 3 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Gruppo Ceramiche Vavid, con sede in Napoli,
uffici di Napoli e uffici e unita' di Altavilla Irpina (Avellino), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18
gennaio 1995 al 17 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi  nell'arco  del  quienquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. C.O.M. - Cooperativa  operai  mobilieri,
con  sede  in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), filiali di Firenze,
Forli', Milano, Roma e unita' di San Giovanni in Persiceto (Bologna),
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 22 marzo 1995 al 21 settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22
settembre 1995 al 21 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi  nell'arco  del  quienquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Ceramica castellania stoviglierie,  con  sede
in  Civitacastellana(Viterbo) e unita' in Civitacastellana (Viterbo),
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 5 ottobre 1994 al 4 novembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5
novembre 1994 al 4 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.Pi., con sede in Cagliari, cantieri di:
Ales   (Oristano),   Casic  di  Assemini  (Cagliari),  di  Villacidro
(Cagliari), di  Villanova  Forru  (Cagliari),  Marconi  di  Cagliari,
Simaxis  (Oristano),  U.S.L. di Cagliari, unita' di Palau (Sassari) e
uffici di Cagliari, e' autorizzata la corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 1 novembre 1994 al 30
aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
maggio 1995 al 30 ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi  nell'arco  del  quienquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Igiemme,  con  sede   in   Lamezia   Terme
(Catanzaro)  e unita' in Lamezia Terme (Catanzaro), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 20 gennaio 1995 al 19 luglio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
luglio 1995 al 19 gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di 36 mesi nell'arco del quienquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s.  Siel di Gemma Bice Spigarelli, con sede in
Grammichele (Catania) e  unita'  in  Caltanissetta,  Siracusa,  Enna,
Agrigento,   Perugia,   Messina   e   Catania,   e'   autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dall'8 luglio 1994 al 7 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
gennaio 1995 al 7 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Fonderpress,  con  sede  in  Zola  Predosa
(Bologna)  e  unita'  in  Zola  Predosa  (Bologna), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2
novembre 1995 al 1 maggio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quienquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Stemi,  con  sede  in  Marina  di  Ravenna
(Ravenna)  e unita' in Marina di Ravenna (Ravenna), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 14 aprile 1995 al 13 ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14
ottobre 1995 al 13 aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di 36 mesi nell'arco del quienquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.