Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.236 del 9-10-1995)
Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in Buccinasco (Milano) e unita' in Buccinasco (Milano) e deposito di Zingonia (Bergamo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 aprile 1995 al 14 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciarieria e ferriera di Crema, con sede in Crema (Cremona) e unita' in Crema (Cremona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Nuoro, con sede in Nuoro e unita' in Nuoro, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Ge.Co. Prefabbricati, con sede in Galugnano (Lecce) e unita' in Galugnano (Lecce), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 settembre 1994 al 12 marzo 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' nazionali, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1994 al 4 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring (gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania (gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unita' in Montefredane (Avellino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unita' in Montefredane (Avellino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli industriale (gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasma (gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli (gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.S. - Ferriere acciaierie sarde, con sede in Elmas (Cagliari) e unita' in Elmas (Cagliari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 luglio 1995, in favore dei lavoratori della societa' Alutekna S.p.a., con sede in Marcon (Venezia) e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, della legge n. 33/1993, dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Con decreto ministeriale 25 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994, della ditta S.p.a. Rockwell Body e Chassis Systems Italiana, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino). Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rockwell Body e Chassis Systems Italiana, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994, con decorrenza 16 maggio 1994. 2) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 genanio 1995, della ditta S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994, con decorrenza 1 agosto 1994. 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995, della ditta S.p.a. Sipe, con sede in Vicenza e unita' di Vicenza. Parere comitato tecnico del 19 luglio 1994 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 28 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipe, con sede in Vicenza e unita' di Vicenza, per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994, con decorrenza 28 settembre 1994. 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Acciaieria e ferriera di Crema, con sede in Crema (Cremona) e unita' di Crema (Cremona). Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaieria e ferriera di Crema, con sede in Crema (Cremona) e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 23 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1994, con decorrenza 10 ottobre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 giugno 1995, n. 17885/8. 5) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 22 agosto 1994 al 21 agosto 1995, della ditta S.p.a. Cetem, con sede in Lodi (Milano) e unita' di Lodi (Milano). Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cetem, con sede in Lodi (Milano) e unita' di Lodi (Milano), per il periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994, con decorrenza 22 agosto 1994. 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1996, della ditta S.r.l. Pierre Fabre Pharma, con sede in Milano e unita' di Milano, Trezzano (Milano) e Corsico (Milano). Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pierre Fabre Pharma, con sede in Milano e unita' di Milano, Trezzano (Milano), Corsico (Milano), per il periodo dal 17 agosto 1994 al 19 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994, con decorrenza 20 giugno 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1995: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994, al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Tecnost-Mael - gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino), e unita' di Carsoli (L'Aquila), Ivrea (Torino) e Roma. Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tecnost-Mael (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Carsoli (L'Aquila), Ivrea (Torino) e Roma, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17512/1 dell'8 maggio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tecnost-Mael (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Carsoli (L'Aquila), Ivrea (Torino) e Roma, per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1994 con decorrenza 2 settembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17512/2 dell'8 maggio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Zincocelere (Gruppo Olivetti) gia' Circuiti stampati Italia, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cavaglia (Torino). Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Zincocelere (Gruppo Olivetti) gia' Circuiti stampati Italia, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cavaglia (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17512/3 dell'8 maggio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Zincocelere (Gruppo Olivetti) gia' Circuiti stampati Italia, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cavaglia (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17512/4 dell'8 maggio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 5) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Altare (Savona). Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Altare (Savona), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17512/5 dell'8 maggio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Altare (Savona), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17512/6 dell'8 maggio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 7) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Crema (Cremona). Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17512/7 dell'8 maggio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17512/8 dell'8 maggio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1995. 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. Carlo Filipponi, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e unita' di Falconara Marittima (Ancona). Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carlo Filipponi, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e unita' di Falconara Marittima (Ancona), per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 23 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carlo Filipponi, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e unita' di Falconara Marittima (Ancona), per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 23 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 febbraio 1994 al 1 febbraio 1995, della ditta Maglificio Classic di Storari Ferdinando, con sede in Calcinaia (Pisa) e unita' di Calcinaia-Fornacette (Pisa). Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Maglificio Classic di Storari Ferdinando, con sede in Calcinaia (Pisa) e unita' di Calcinaia-Fornacette (Pisa), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Tre-Farm, con sede in Genova e unita' di Bussana (Imperia) e Genova. Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tre-Farm, con sede in Genova e unita' di Bussana (Imperia) e Genova, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tre-Farm, con sede in Genova e unita' di Bussana (Imperia) e Genova, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilcoop, con sede in Crevalcore (Bologna) e unita' nazionali, per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995. Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1995 con decorrenza 19 marzo 1995. Dal 1 maggio 1995 pagamento diretto: si; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 maggio 1995, della ditta S.r.l. Foritalia, con sede in Milano e unita' di Ravenna. Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Foritalia, con sede in Milano e unita' di Ravenna, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza 1 dicembre 1994; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 ottobre 1994 al 16 ottobre 1995, della ditta S.r.l. E.K.R., con sede in Firenze e unita' di Impruneta (Firenze). Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. E.K.R., con sede in Firenze e unita' di Impruneta (Firenze), per il periodo dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 17 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 dicembre 1993 al 2 dicembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Latina, con sede in Latina e unita' di Latina. Parere comitato tecnico del 19 maggio 1994 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 3 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Latina, con sede in Latina e unita' di Latina, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 2 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1994 con decorrenza 3 giugno 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/93; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1995, della ditta S.p.a. Industria generale ceramiche, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e unita' di Borgo Valsugana (Trento). Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria generale ceramiche, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e unita' di Borgo Valsugana (Trento), per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1994 con decorrenza 3 maggio 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 3 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria generale ceramiche, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e unita' di Borgo Valsugana (Trento), per il periodo dal 3 novembre 1994 al 2 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 3 novembre 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995, della ditta S.r.l. Comar, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e unita' di Comunanza (Ascoli Piceno). Parere comitato tecnico del 2 settembre 1994 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dal 28 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Comar, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e unita' di Comunanza (Ascoli Piceno), per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 28 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1994 al 4 agosto 1994, della ditta S.p.a. Spirit, con sede in Genova e unita' di Genova. Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Spirit, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 1 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Spirit, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 7) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.r.l. Plotter Design, con sede in Capena (Roma) e unita' di Capena (Roma). Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Plotter Design, con sede in Capena (Roma) e unita' di Capena (Roma), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994 con decorrenza 30 maggio 1994; 8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Plotter Design, con sede in Capena (Roma) e unita' di Capena (Roma), per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza 30 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 settembre 1993 al 23 novembre 1993, della ditta S.r.l. Control Cavi, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Latina. Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Control Cavi, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Latina, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 23 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993, con decorrenza 1 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, della ditta S.r.l. Engelhard, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Engelhard, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1994, con decorrenza 18 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 luglio 1993 al 25 gennaio 1994, della ditta S.p.a. Tema, con sede in Napoli e unita' di Nola (Napoli). Parere comitato tecnico del 16 novembre 1994 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tema, con sede in Napoli e unita' di Nola (Napoli), per il periodo dal 26 luglio 1993 al 25 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1993, con decorrenza 26 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. S.C.A.C. Societa' cementi armati, con sede in Milano e unita' di Bari S. Spirito (Bari) e Montesilvano (Pescara). Parere comitato tecnico del 17 maggio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Societa' cementi armati, con sede in Milano e unita' di Bari S. Spirito (Bari) e Montesilvano (Pescara), per il periodo dal 19 febbraio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1994, con decorrenza 1 gennaio 1994. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 19 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Societa' cementi armati, con sede in Milano e unita' di Bari S. Spirito (Bari) e Montesilvano (Pescara), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994, con decorrenza 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 gennaio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 gennaio 1995 con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaieria del Sud, con sede in Napoli e unita' di Casoria, via Diaz (Napoli), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Comitato tecnico dell'8 giugno 1995: favorevole. Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Eva di Accatino, con sede in Valenza (Alessandria) e unita' in Valenza (Alessandria), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Urania di Pelucchi Giuseppe, con sede in Bresso (Milano) e unita' in Bresso (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 ottobre 1994 al 24 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25 aprile 1995 al 24 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unita' in Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1994 al 14 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unita' in Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1994 al 14 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 gennaio 1995 al 14 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.P.E.R. - Italiana perforazione e ricerche, con sede in Prezzate di Mapello (Bergamo) e unita' in Pantelleria (Ragusa), Prezzate di Mapello (Bergamo) e Ragusa, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17030 dell'8 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.B.C. Italiana, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' in Cinisello Balsamo (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995. Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995. Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Met., con sede in Torino e unita' in Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 dicembre 1994 al 7 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 giugno 1995 al 7 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Guarda, con sede in Paitone (Brescia) e unita' in Paitone (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1993 al 9 giugno 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 giugno 1994 al 30 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano) e unita' in Cormano (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 ottobre 1994 al 24 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi Antonio di Dante Grandi & C., con sede in Varese e unita' in Solbiate Arno (Verese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cigala e Bertinetti, con sede in Milano e unita' in Leini' (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1994 al 14 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.O.M. Industria Confezioni Monticelli, con sede in Brescia e unita' in Monticelli-Brusati (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 1994 all'8 giugno 1995. Con esclusione unita' in C.F.L. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 giugno 1995 all'8 dicembre 1995. Con esclusione unita' in C.F.L . L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Osma, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita' in Settimo Torinese (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30 maggio 1995 al 29 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.B.T. di Fasson Marzia & C., con sede in Milano e unita' in Cernusco sul Naviglio (Milano), Trecate (Novara) e Trieste, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 agosto 1995 all'8 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastic Company, con sede in Alpignano (Torino) e unita' in Alpignano (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omicron Plann, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unita' in Cambiago (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 agosto 1994 al 5 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tofren macchine, con sede in Solto Collina (Bergamo) e unita' in Solto Collina (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Mozzarini, con sede in Cagliari e unita' in Cagliari, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 ottobre 1994 al 21 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metaltempra, con sede in Settala (Milano) e unita' in Settala (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Griesser italiana, con sede in Como e unita' in Como, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26 marzo 1995 al 25 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.N.T.M. - Costruzioni nastri trasportatori meccanici, con sede in Milano e unita' in Corbetta (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zimo Explor, con sede in Burago di Molgora (Milano) e unita' in Rozzano (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1994 al 1 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 dicembre 1994 al 1 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alea, con sede in Bergamo, e unita' in Cinisello Balsamo (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 dicembre 1994 al 4 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l . Mandelli, con sede in Monza (Milano) e unita' in Monza (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Legatoria Alvise Zavattin di Decarlini Lina & Figli, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita' in Paderno Dugnano (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cos.Edil., con sede in Milano e unita' in Milano e Rho (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 giugno 1995 al 22 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sgat Italia, con sede in Lallio (Bergamo) e unita' in Lallio (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 settembre 1994 all'8 marzo 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituice il decreto ministeriale n. 15993/5-6 limitatamente al periodo dal 9 marzo 1994 al 2 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' in Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 giugno 1993 al 18 dicembre 1993. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 dicembre 1993 al 18 giugno 1994. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1994, prosecuzione dell'esercizio inpresa sino al 21 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi - Societa' costruzioni industriali Milano, con sede in Milano, e unita' in Binasco (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi - Societa' costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unita' in Chilivani (Sassari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 12 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Macchi, con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unita' in Gazzada Schianno (Varese), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 25 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie di Cogolo, con sede in Zugliano (Udine) e unita' in Zugliano (Udine e S. Giorgio di Nogaro (Udine), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 luglio 1993 al 19 gennaio 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 gennaio 1994 al 19 luglio 1994. I periodi di cui ai precedenti articoli sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanotecnica Lenguito, con sede in Napoli e unita' in Marcianise (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 novembre 1994 al 3 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo Ceramiche Vavid, con sede in Napoli, uffici di Napoli e uffici e unita' di Altavilla Irpina (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.O.M. - Cooperativa operai mobilieri, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), filiali di Firenze, Forli', Milano, Roma e unita' di San Giovanni in Persiceto (Bologna), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 marzo 1995 al 21 settembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 settembre 1995 al 21 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica castellania stoviglierie, con sede in Civitacastellana(Viterbo) e unita' in Civitacastellana (Viterbo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 ottobre 1994 al 4 novembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 novembre 1994 al 4 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.Pi., con sede in Cagliari, cantieri di: Ales (Oristano), Casic di Assemini (Cagliari), di Villacidro (Cagliari), di Villanova Forru (Cagliari), Marconi di Cagliari, Simaxis (Oristano), U.S.L. di Cagliari, unita' di Palau (Sassari) e uffici di Cagliari, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 maggio 1995 al 30 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igiemme, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' in Lamezia Terme (Catanzaro), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1995 al 19 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 luglio 1995 al 19 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Siel di Gemma Bice Spigarelli, con sede in Grammichele (Catania) e unita' in Caltanissetta, Siracusa, Enna, Agrigento, Perugia, Messina e Catania, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1994 al 7 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 gennaio 1995 al 7 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderpress, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unita' in Zola Predosa (Bologna), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stemi, con sede in Marina di Ravenna (Ravenna) e unita' in Marina di Ravenna (Ravenna), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1995 al 13 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 ottobre 1995 al 13 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quienquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.