MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni
   geografiche   tipiche   dei  vini  "Castelli  Romani",  "Civitella
   d'Agliano", "Colli Cimini", "Colli della Sabina", "Colli  Etruschi
   Viterbesi",  "Circeo",  "Frusinate"  o "Del Frusinate", "Nettuno",
   "Lazio" e proposte dei relativi disciplinari di produzione.
(GU n.242 del 16-10-1995)

   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle
indicazioni geografiche  tipiche  sottoelencate:  "Castelli  Romani",
"Civitella  d'Agliano",  "Colli Cimini", "Colli della Sabina", "Colli
Etruschi  Viterbesi",  "Circeo",  "Frusinate",  o  "Del   Frusinate",
"Nettuno",  "Lazio"  per  i vini da tavola prodotti nei territori per
ciascuno di essi indicati e ricadenti nell'ambito della regione Lazio
ha espresso parere favorevole al loro accoglimento ed ha  proposto  i
relativi disciplinari di produzione di seguito riportati.
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   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
     "Castelli Romani" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
 
   La indicazione geografica tipica "Castelli Romani", accompagnata o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La  indicazione  geografica tipica "Castelli Romani", e' riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Castelli  Romani",  rossi
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o piu'  dei  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati  rispettivamente per le province di Roma e Latina a bacca
di colore corrispondente.
   L'indicazione  geografica  tipica   "Castelli   Romani"   con   la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni  e' riservata ai vini
ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati  e/o  autorizzati  per  le  province di Roma e
Latina fino un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani"  con  la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere   prodotti   anche   nella   tipologia  frizzante  e  novello,
limitatamente ai rossi.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Castelli Romani" comprende il territorio appresso indicato ricadente
nelle provincie di Roma e Latina.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica  "Castelli  Romani",  bianco  a
tonnellate 18 e per i vini ad indicazione geografica tipica "Castelli
Romani",  rosso  e  rosato  a tonnellate 17 e per le tipologie con la
specificazione del vitigno dei limiti sotto indicati:
    Sangiovese tonnellate 17;
    Trebbiano tonnellate 18;
    Malvasia tonnellate 18.
   Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica "Castelli Romani", seguita o meno dal riferimento al  vitigno,
devono  assicurare  ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rossi;
    9% per i rosati.
 
                               Art. 5.
 
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
 
                               Art. 6.
 
   I vini ad indicazione geografica tipica  "Castelli  Romani"  anche
con  la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione
al consumo devono avere  i  seguenti  titoli  alcolometrici  volumici
totali minimi:
    "Castelli Romani" bianco 10%;
    "Castelli Romani" rosso 10,5%;
    "Castelli Romani" rosato 10%;
    "Castelli Romani" Malvasia 10%;
    "Castelli Romani" Sangiovese 10,5%;
    "Castelli Romani" Trebbiano 10%.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  indicazione  geografica  tipica "Castelli Romani" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica "Castelli Romani" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti   coltivati   nell'ambito   del   territorio  delimitato  nel
precedente art. 3 ed iscritti negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine controllata, a condizione che i vini per i
quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica  di  cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.
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   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
   "Civitella d'Agliano" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
 
   La    indicazione    geografica   tipica   "Civitella   d'Agliano"
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare  di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La  indicazione  geografica  tipica   "Civitella   d'Agliano"   e'
riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Civitella d'Agliano",
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da
vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a  bacca  di
colore corrispondente.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Civitella d'Agliano" comprende l'intero territorio amministrativo di
Civitella d'Agliano in provincia di Viterbo.
   E'   consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio  della
provincia di Viterbo.
 
                               Art. 4.
 
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano", bianco a
tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica "Civitella
d'Agliano" rosso e rosato a tonnellate 17.
   Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica "Civitella d'Agliano",  seguita  o  meno  dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rossi;
    9% per i rosati.
 
                               Art. 5.
 
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
 
                               Art. 6.
 
   I vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Civitella  d'Agliano"
anche   con   la   specificazione  del  nome  del  vitigno,  all'atto
dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Civitella d'Agliano" bianco 10%;
    "Civitella d'Agliano" rosso 10%;
    "Civitella d'Agliano" rosato 10%.
 
                               Art. 7.
 
   Alla   indicazione  geografica  tipica  "Civitella  d'Agliano"  e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste  nel  presente  disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Civitella  d'Agliano"  puo'
essere  utilizzata  come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da  vigneti  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3  ed  iscritti  negli  Albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine controllata, a condizione che i vini  per  i
quali  si  intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.
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   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
      "Colli Cimini" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
 
   La  indicazione  geografica  tipica  "Colli Cimini" accompagnata o
meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione  e'  riservata  ai  mosti  e  ai  vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La indicazione geografica tipica "Colli Cimini"  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Colli Cimini" bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti,   nell'ambito   aziendale,   da  uno  o  piu'  dei  vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a  bacca  di
colore corrispondente.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Colli  Cimini"  comprende  l'intero  territorio amministrativo della
provincia di Viterbo.
   E'  consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio   della
provincia di Viterbo.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Colli  Cimini",  bianco  a
tonnellate  18  ed  ai  vini  ad indicazione geografica tipica "Colli
Cimini" rosso e rosato a tonnellate 17.
   Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica "Colli Cimini", seguita o meno  dal  riferimento  al  vitigno,
devono  assicurare  ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rossi;
    9% per i rosati.
 
                               Art. 5.
 
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dell'indicazione  geografica
tipica "Colli Cimini" tipologia rosato devono  essere  vinificate  in
bianco.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
 
                               Art. 6.
 
   I vini ad indicazione geografica  tipica  "Colli  Cimini"  con  la
specificazione  del  nome  del  vitigno,  all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici  totali
minimi:
    "Colli Cimini" bianco 10%;
    "Colli Cimini" rosso 10%;
    "Colli Cimini" rosato 10%.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Colli  Cimini"  e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Colli  Cimini"  puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti   coltivati   nell'ambito   del   territorio  delimitato  nel
precedente art. 3 ed iscritti negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine controllata, a condizione che i vini per i
quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica  di  cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.
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   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
   "Colli della Sabina" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
 
   La indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" accompagnata
o  meno  dalle  specificazioni  previste dal presente disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" e' riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Colli della Sabina"
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da
vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Rieti
e Roma a bacca di colore corrispondente.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Colli   della   Sabina"  l'intero  territorio  amministrativo  della
provincia di Rieti e Roma.
   E'  consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio   delle
province di Rieti e Roma.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Colli  della  Sabina"  bianchi
tonnellate  18;  per  i  vini ad indicazione geografica tipica "Colli
della Sabina" rosso e rosato a tonnellate 17.
   Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica "Colli della  Sabina",  seguita  o  meno  dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rossi;
    9% per i rosati.
 
                               Art. 5.
 
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dell'indicazione  geografica
tipica "Colli della Sabina" tipologia rosato devono essere vinificate
in bianco.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
 
                               Art. 6.
 
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Colli della Sabina" bianco 10%;
    "Colli della Sabina" rosso 10%;
    "Colli della Sabina" rosato 10%.
 
                               Art. 7.
 
   Alla indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti   coltivati   nell'ambito   del   territorio  delimitato  nel
precedente art. 3 ed iscritti negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine controllata, a condizione che i vini per i
quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica  di  cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.
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   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
"Colli Etruschi Viterbesi" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
 
   La   indicazione  geografica  tipica  "Colli  Etruschi  Viterbesi"
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare  di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La indicazione geografica tipica  "Colli  Etruschi  Viterbesi"  e'
riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi"
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o  piu'  dei  vitigni
raccomandati  e/o  autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di
colore corrispondente.
   La indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" con la
specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni  Procanico,  Grechetto,
Robetto,  Moscatello,  Sangiovese,  Canaiolo,  Merlot,  Grechetto  e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati  e/o  autorizzati  per la provincia di Viterbo
fino ad un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi"
con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo,
possono essere prodotti anche nelle  tipologie  frizzante  e  novello
limitatamente ai rossi.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Colli    Etruschi    Viterbesi"    comprende   l'intero   territorio
amministrativo   dei   seguenti   comuni:    Viterbo,    Vitorchiano,
Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli,
Latera,  Capodimonte,  Marta,  Bomarzo,  Orte,  Bassano  in Teverina,
Celleno, Vetralla, Blera, Villa  S.  Giovanni  in  Tuscia,  Barbarano
Romano,  Veiano, Monteromano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano,
Canino, Piansano, Cellere,  Ischia  di  Castro,  Farnese,  Valentano,
Onano,  Acquapendente,  Proceno,  Oriolo Romano, Civitella d'Agliano,
Bagnoregio,  Castiglione  in  Teverina,  Lubriano,  Graffignano,   in
provincia di Viterbo.
   E'   consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio  della
provincia di Viterbo.
 
                               Art. 4.
 
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Colli Etruschi Viterbesi"
anche con la specificazione di uno dei vitigni a tonnellate 18 per  i
vini bianchi ed a tonnellate 15 per i rossi e rosati.
   Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica  "Colli Etruschi Viterbesi", seguita o meno dal riferimento al
vitigno, devono assicurare ai vini un titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rossi;
    9% per i rosati.
 
                               Art. 5.
 
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
 
                               Art. 6.
 
   I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi"
anche  con  la  specificazione  del  nome   del   vitigno,   all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   avere   i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Colli Etruschi Viterbesi" bianco 10%;
    "Colli Etruschi Viterbesi" rosso 10,5%;
    "Colli Etruschi Viterbesi" rosato 10%.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  indicazione  geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste  nel  presente  disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  delll'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi"  puo'
essere  utilizzata  come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da  vigneti  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3  ed  iscritti  negli  albi dei vitigni dei vini a
denominazione di origine controllata, a condizione che i vini  per  i
quali  si  intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.
------------
 
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
         "Circeo" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
 
   La indicazione geografica  tipica  "Circeo"  accompagnata  o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La  indicazione geografica tipica "Circeo" e riservata ai seguenti
vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Circeo" bianchi, rossi  e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o piu' dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati  per  la  provincia  di  Latina   a   bacca   di   colore
corrispondente.
   La  indicazione  geografica  tipica "Circeo" con la specificazione
del  vitigno  Trebbiano  e'  riservata  ai  vini  ottenuti   da   uve
provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale, per almeno
l'85% dal predetto vitigno.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Latina fino
ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica   "Circeo"   con   la
specificazione  del  vitigno  Trebbiano  di cui al presente articolo,
possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Circeo"  comprende  parte  del  territorio  dei  comuni  di  Latina,
Pontina, Sabaudia, San Felice Circeo  e  Terracina  in  provincia  di
Latina.
   La  perimetrazione  ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana,
Persicara e del Mare. Da tale incrocio segue la  strada  Mediana,  in
direzione  sud-est,  fino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in
localita' Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso  nord  sino
al  punto  di  incrocio  con  la  strada della Rosa. Quindi, seguendo
quest'ultima  in  direzione  nord-est,  raggiunge   la   strada   del
Piccarello,  lungo la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con
la s.s. n. 156 (s.s. dei monti Lepini). Continua lungo tale strada in
direzione sud-est e poi nord-est fino  a  raggiungere  il  ponte  sul
Canale Sisto. Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud sino al
ponte  della  Crocetta.  Da  quest'ultimo, poi, prosegue verso ovest,
lungo la Migliara 58, attraverso la strada Mediana, sino all'incrocio
con la via Litoranea; quindi continua  verso  sud,  lungo  la  stessa
Litoranea  sino  alla  Cantoniera Mezzomonte. Prosegue poi verso est,
lungo la  strada  pedemontana  del  Monte  Circeo,  raggiungendo,  in
prossimita'  dell'idrovora  Vetica,  la  costa.  Segue  quest'ultima,
dapprima verso sud-ovest, poi ovest,  infine  nord-ovest,  portandosi
sul  confine tra i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia all'altezza
del canale dei Pescatori. Continuando  lungo  quest'ultimo  si  porta
sulla sponda del Lago di Sabaudia, all'altezza della strada di Folaga
Morta,  abbandona  la  sponda  del  lago e raggiunge, in linea retta,
l'adiacente strada di Caterattino. Prosegue lungo quest'ultima  verso
sud-ovest,  fino  ad  incontrare  la  strada del lungo mare, lungo la
quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S.
Andrea. Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada  del
Diversivo  Nocchia,  lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo
canale, in  direzione  nord-ovest.  Continua  poi,  attraversando  il
predetto   canale,  lungo  la  strada  interpoderale  della  Bufalara
(incrociando la strada della Lavorazione); infine raggiunge il canale
del Rio Martino. Costeggia quest'ultimo  verso  sud-ovest  per  breve
tratto,  fino  a  raggiungere  il canale di Cicerchia, lungo il quale
prosegue fino all'incrocio con la strada Latina Fogliano;  segue  poi
tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue
lungo  la  stessa  strada  Litoranea  in direzione nord-ovest fino ad
incontrare la strada del Mare, lungo la quale  continua  raggiungendo
l'incrocio  con  la  strada  Mediana e con la strada della Persicara,
inizio della perimetrazione.
   E' consentita la vinificazione  nella  zona  di  produzione  sopra
indicata.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Circeo"  ai  limiti  sotto
indicati:
    "Circeo" bianco tonnellate 18;
    "Circeo" rosso tonnellate 17;
    "Circeo" rosato tonnellate 17;
    "Circeo" Trebbiano tonnellate 18.
   Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica  "Circeo",  seguita  o meno dal riferimento al vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo
di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rosati;
    9% per i rossi;
    9% Trebbiano.
 
                               Art. 5.
 
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dell'indicazione  geografica
tipica "Circeo" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
 
                               Art. 6.
 
   I vini ad indicazione geografica  tipica  "Circeo"  anche  con  la
specificazione  del  nome  del  vitigno,  all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici  totali
minimi:
    "Circeo" bianco 10%;
    "Circeo" rosso 10%;
    "Circeo" rosato 10%;
    "Circeo" Trebbiano 10%.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  indicazione geografica tipica "Circeo" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente
disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato 1audativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Circeo" puo' essere  utilizzata
come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3
ed iscritti negli albi  dei  vitigni  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata,  a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano
i  requisiti  previsti  per  una  o  piu'  delle  tipologie di cui al
presente disciplinare.
------------
 
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
"Frusinate"   o  "Del  Frusinate"  e  del  relativo  disciplinare  di
produzione
 
                               Art. 1.
 
   La indicazione geografica tipica  "Frusinate"  o  "Del  Frusinate"
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La  indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" e'
riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e spumante e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Frusinate"  o  "Del
Frusinate"  bianchi,  rossi  e  rosati  devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'
dei  vitigni  raccomandati  e/o  autorizzati  per  la  provincia   di
Frosinone a bacca di colore corrispondente.
   La indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" con
la  specificazione  di  uno  dei  vitigni  sottoindicati: Sangiovese,
Cabernet, Merlot, Passerina, Malvasia, Pinot bianco, Sirah,  Bellone,
Moscato,  Olivella,  Bombino  e'  riservata  ai  vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno
l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati  e/o autorizzati per la provincia di Frosinone
fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Frusinate"  o  "Del
Frusinate"  con  la  specificazione  dei  vitigni  di cui al presente
articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia  frizzante  e
spumante, novello limitatamente ai rossi.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Frusinate"   o   "Del   Frusinate"   comprende  l'intero  territorio
amministrativo della provincia di Frosinone.
   E'  consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio   della
provincia di Frosinone.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Frusinate" o  "Del  Frusinate"
ai limiti sotto indicati:
    "Frusinate" o "Del Frusinate" bianco tonnellate 17;
    "Frusinate" o "Del Frusinate" rosso tonnellate 16;
    "Frusinate" o "Del Frusinate" rosati tonnellate 16;
    "Frusinate" o "Del Frusinate" con la specificazione dei vitigni
a bacca bianca tonnellate 17;
    "Frusinate" o "Del Frusinate" con la specificazione dei vitigni a
bacca rossa tonnellate 16.
   Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica  "Frusinate"  o "Del Frusinate" seguita o meno dal riferimento
al  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rosati;
    9% per i rossi.
 
                               Art. 5.
 
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
 
                               Art. 6.
 
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Frusinate"  o  "Del
Frusinate" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto
dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Frusinate" o "Del Frusinate" bianco 10%;
    "Frusinate" o "Del Frusinate" rosso 10%;
    "Frusinate" o "Del Frusinate" rosato 10%.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  indicazione  geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate"
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle
previste  nel  presente  disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  delll'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Frusinate"  o  "Del  Frusinate"
puo'  essere  utilizzata  come  ricaduta  per  i vini ottenuti da uve
prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del  territorio  delimitato
nel  precedente  art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a
denominazione di origine controllata, a condizione che i vini  per  i
quali  si  intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.
------------
 
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
         "Nettuno" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
 
   La  indicazione  geografica  tipica  "Nettuno" accompagnata o meno
dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La  indicazione  geografica  tipica  "Nettuno"  e'  riservata   ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nella tipologia frizzante;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Nettuno" bianchi, rossi e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o piu' dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati  per  la  provincia   di   Roma   a   bacca   di   colore
corrispondente.
   La  indicazione  geografica tipica "Nettuno" con la specificazione
del vitigno Bellone (localmente detto Cacchione) e' riservata ai vini
ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dal predetto vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati  e/o autorizzati per la provincia di Roma fino
ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Nettuno"   con   la
specificazione  del  vitigno  di  cui  al  presente articolo, possono
essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
 
                               Art. 3.
 
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Nettuno" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni  di
Anzio e Nettuno in provincia di Roma.
   E'   consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio  della
provincia di Roma e Latina.
 
                               Art. 4.
 
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Nettuno"  ai limiti sotto
indicati:
    "Nettuno" bianco tonnellate 18;
    "Nettuno" rosso tonnellate 17;
    "Nettuno" Bellone tonnellate 17.
   Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica  "Nettuno"  seguita o meno dal riferimento al vitigno Bellone,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico  volumico  naturale
minimo di: 9% per tutte le tipologie.
 
                               Art. 5.
 
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
 
                               Art. 6.
 
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Nettuno" anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Nettuno" bianco 10%;
    "Nettuno" rosso 10%;
    "Nettuno" rosato 10%;
    "Nettuno" Bellone 10,5.
 
                               Art. 7.
 
   Alla indicazione geografica tipica "Nettuno" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente
disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Nettuno" puo' essere utilizzata
come ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3
ed  iscritti  negli  albi  dei  vitigni  dei  vini a denominazione di
origine controllata, a condizione che i vini per i quali  si  intende
utilizzare  la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano
i requisiti previsti per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al
presente disciplinare.
------------
 
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
          "Lazio" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
 
   La indicazione geografica tipica "Lazio" accompagnata o meno dalle
specificazioni  previste  dal presente disciplinare di produzione, e'
riservata ai mosti e ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La  indicazione geografica tipica "Lazio" e' riservata ai seguenti
vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Lazio" bianchi,  rossi  e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o piu' dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati nelle rispettive province di  Frosinone,  Latina,  Rieti,
Roma e Viterbo a bacca di colore corrispondente.
   La indicazione geografica tipica "Lazio" con la specificazione dei
vitigni  Malvasia,  Sangiovese  e  Trebbiano  e'  riservata  ai  vini
ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province
sopra indicate fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica   tipica   "Lazio"   con   la
specificazione  del  vitigno  di  cui  al  presente articolo, possono
essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
 
                               Art. 3.
 
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Lazio" comprende l'intero territorio della regione Lazio.
   E'  consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio   della
regione Lazio.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Lazio"  ai  limiti  sotto
indicati:
    "Lazio" bianco tonnellate 18;
    "Lazio" rosso e rosato tonnellate 17;
    "Lazio" Malvasia tonnellate 18;
    "Lazio" Sangiovese tonnellate 17;
    "Lazio" Trebbiano tonnellate 18.
   Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica  "Lazio"  seguita  o  meno  dal riferimento al vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo
di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rosati;
    9% per i rossi.
 
                               Art. 5.
 
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
 
                               Art. 6.
 
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Lazio" anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Lazio" bianco 10%;
    "Lazio" rosso 10%;
    "Lazio" rosato 10%.
 
                               Art. 7.
 
   Alla indicazione geografica tipica "Lazio" e'  vietata  l'aggiunta
di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica tipica "Lazio" puo' essere utilizzata
come ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3
ed  iscritti  negli  albi  dei  vitigni  dei  vini a denominazione di
origine controllata, a condizione che i vini per i quali  si  intende
utilizzare  la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano
i requisiti previsti per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al
presente disciplinare.