Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini "Castelli Romani", "Civitella d'Agliano", "Colli Cimini", "Colli della Sabina", "Colli Etruschi Viterbesi", "Circeo", "Frusinate" o "Del Frusinate", "Nettuno", "Lazio" e proposte dei relativi disciplinari di produzione.(GU n.242 del 16-10-1995)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate: "Castelli Romani", "Civitella d'Agliano", "Colli Cimini", "Colli della Sabina", "Colli Etruschi Viterbesi", "Circeo", "Frusinate", o "Del Frusinate", "Nettuno", "Lazio" per i vini da tavola prodotti nei territori per ciascuno di essi indicati e ricadenti nell'ambito della regione Lazio ha espresso parere favorevole al loro accoglimento ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Castelli Romani" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Castelli Romani", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Castelli Romani", e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante. I vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani", rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Roma e Latina a bacca di colore corrispondente. L'indicazione geografica tipica "Castelli Romani" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Latina fino un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello, limitatamente ai rossi. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Castelli Romani" comprende il territorio appresso indicato ricadente nelle provincie di Roma e Latina. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani", bianco a tonnellate 18 e per i vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani", rosso e rosato a tonnellate 17 e per le tipologie con la specificazione del vitigno dei limiti sotto indicati: Sangiovese tonnellate 17; Trebbiano tonnellate 18; Malvasia tonnellate 18. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Castelli Romani", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rossi; 9% per i rosati. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Castelli Romani" bianco 10%; "Castelli Romani" rosso 10,5%; "Castelli Romani" rosato 10%; "Castelli Romani" Malvasia 10%; "Castelli Romani" Sangiovese 10,5%; "Castelli Romani" Trebbiano 10%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Castelli Romani" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Castelli Romani" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di colore corrispondente. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano" comprende l'intero territorio amministrativo di Civitella d'Agliano in provincia di Viterbo. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Viterbo. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano", bianco a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano" rosso e rosato a tonnellate 17. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rossi; 9% per i rosati. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Civitella d'Agliano" bianco 10%; "Civitella d'Agliano" rosso 10%; "Civitella d'Agliano" rosato 10%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Colli Cimini" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Colli Cimini" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Colli Cimini" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Cimini" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di colore corrispondente. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli Cimini" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Viterbo. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Viterbo. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli Cimini", bianco a tonnellate 18 ed ai vini ad indicazione geografica tipica "Colli Cimini" rosso e rosato a tonnellate 17. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Cimini", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rossi; 9% per i rosati. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Colli Cimini" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Cimini" con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Colli Cimini" bianco 10%; "Colli Cimini" rosso 10%; "Colli Cimini" rosato 10%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Colli Cimini" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Colli Cimini" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Rieti e Roma a bacca di colore corrispondente. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" l'intero territorio amministrativo della provincia di Rieti e Roma. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio delle province di Rieti e Roma. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" bianchi tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" rosso e rosato a tonnellate 17. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli della Sabina", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rossi; 9% per i rosati. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Colli della Sabina" bianco 10%; "Colli della Sabina" rosso 10%; "Colli della Sabina" rosato 10%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di colore corrispondente. La indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni Procanico, Grechetto, Robetto, Moscatello, Sangiovese, Canaiolo, Merlot, Grechetto e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai rossi. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Viterbo, Vitorchiano, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Latera, Capodimonte, Marta, Bomarzo, Orte, Bassano in Teverina, Celleno, Vetralla, Blera, Villa S. Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Veiano, Monteromano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Piansano, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Onano, Acquapendente, Proceno, Oriolo Romano, Civitella d'Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Graffignano, in provincia di Viterbo. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Viterbo. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" anche con la specificazione di uno dei vitigni a tonnellate 18 per i vini bianchi ed a tonnellate 15 per i rossi e rosati. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rossi; 9% per i rosati. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Colli Etruschi Viterbesi" bianco 10%; "Colli Etruschi Viterbesi" rosso 10,5%; "Colli Etruschi Viterbesi" rosato 10%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi delll'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Circeo" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Circeo" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Circeo" e riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Circeo" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Latina a bacca di colore corrispondente. La indicazione geografica tipica "Circeo" con la specificazione del vitigno Trebbiano e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal predetto vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Latina fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Circeo" con la specificazione del vitigno Trebbiano di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Circeo" comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Pontina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina. La perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana, Persicara e del Mare. Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud-est, fino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in localita' Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto di incrocio con la strada della Rosa. Quindi, seguendo quest'ultima in direzione nord-est, raggiunge la strada del Piccarello, lungo la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la s.s. n. 156 (s.s. dei monti Lepini). Continua lungo tale strada in direzione sud-est e poi nord-est fino a raggiungere il ponte sul Canale Sisto. Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud sino al ponte della Crocetta. Da quest'ultimo, poi, prosegue verso ovest, lungo la Migliara 58, attraverso la strada Mediana, sino all'incrocio con la via Litoranea; quindi continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla Cantoniera Mezzomonte. Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del Monte Circeo, raggiungendo, in prossimita' dell'idrovora Vetica, la costa. Segue quest'ultima, dapprima verso sud-ovest, poi ovest, infine nord-ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia all'altezza del canale dei Pescatori. Continuando lungo quest'ultimo si porta sulla sponda del Lago di Sabaudia, all'altezza della strada di Folaga Morta, abbandona la sponda del lago e raggiunge, in linea retta, l'adiacente strada di Caterattino. Prosegue lungo quest'ultima verso sud-ovest, fino ad incontrare la strada del lungo mare, lungo la quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S. Andrea. Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada del Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo canale, in direzione nord-ovest. Continua poi, attraversando il predetto canale, lungo la strada interpoderale della Bufalara (incrociando la strada della Lavorazione); infine raggiunge il canale del Rio Martino. Costeggia quest'ultimo verso sud-ovest per breve tratto, fino a raggiungere il canale di Cicerchia, lungo il quale prosegue fino all'incrocio con la strada Latina Fogliano; segue poi tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue lungo la stessa strada Litoranea in direzione nord-ovest fino ad incontrare la strada del Mare, lungo la quale continua raggiungendo l'incrocio con la strada Mediana e con la strada della Persicara, inizio della perimetrazione. E' consentita la vinificazione nella zona di produzione sopra indicata. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Circeo" ai limiti sotto indicati: "Circeo" bianco tonnellate 18; "Circeo" rosso tonnellate 17; "Circeo" rosato tonnellate 17; "Circeo" Trebbiano tonnellate 18. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Circeo", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rosati; 9% per i rossi; 9% Trebbiano. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Circeo" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Circeo" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Circeo" bianco 10%; "Circeo" rosso 10%; "Circeo" rosato 10%; "Circeo" Trebbiano 10%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Circeo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato 1audativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Circeo" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e spumante e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante. I vini ad indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone a bacca di colore corrispondente. La indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" con la specificazione di uno dei vitigni sottoindicati: Sangiovese, Cabernet, Merlot, Passerina, Malvasia, Pinot bianco, Sirah, Bellone, Moscato, Olivella, Bombino e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" con la specificazione dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e spumante, novello limitatamente ai rossi. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Frosinone. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Frosinone. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" ai limiti sotto indicati: "Frusinate" o "Del Frusinate" bianco tonnellate 17; "Frusinate" o "Del Frusinate" rosso tonnellate 16; "Frusinate" o "Del Frusinate" rosati tonnellate 16; "Frusinate" o "Del Frusinate" con la specificazione dei vitigni a bacca bianca tonnellate 17; "Frusinate" o "Del Frusinate" con la specificazione dei vitigni a bacca rossa tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rosati; 9% per i rossi. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Frusinate" o "Del Frusinate" bianco 10%; "Frusinate" o "Del Frusinate" rosso 10%; "Frusinate" o "Del Frusinate" rosato 10%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi delll'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Frusinate" o "Del Frusinate" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Nettuno" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Nettuno" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Nettuno" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia frizzante; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Nettuno" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Roma a bacca di colore corrispondente. La indicazione geografica tipica "Nettuno" con la specificazione del vitigno Bellone (localmente detto Cacchione) e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal predetto vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Roma fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Nettuno" con la specificazione del vitigno di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Nettuno" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Anzio e Nettuno in provincia di Roma. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Roma e Latina. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Nettuno" ai limiti sotto indicati: "Nettuno" bianco tonnellate 18; "Nettuno" rosso tonnellate 17; "Nettuno" Bellone tonnellate 17. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Nettuno" seguita o meno dal riferimento al vitigno Bellone, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per tutte le tipologie. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Nettuno" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Nettuno" bianco 10%; "Nettuno" rosso 10%; "Nettuno" rosato 10%; "Nettuno" Bellone 10,5. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Nettuno" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Nettuno" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Lazio" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Lazio" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Lazio" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Lazio" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo a bacca di colore corrispondente. La indicazione geografica tipica "Lazio" con la specificazione dei vitigni Malvasia, Sangiovese e Trebbiano e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province sopra indicate fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Lazio" con la specificazione del vitigno di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Lazio" comprende l'intero territorio della regione Lazio. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Lazio. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Lazio" ai limiti sotto indicati: "Lazio" bianco tonnellate 18; "Lazio" rosso e rosato tonnellate 17; "Lazio" Malvasia tonnellate 18; "Lazio" Sangiovese tonnellate 17; "Lazio" Trebbiano tonnellate 18. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Lazio" seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rosati; 9% per i rossi. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Lazio" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Lazio" bianco 10%; "Lazio" rosso 10%; "Lazio" rosato 10%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Lazio" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Lazio" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.