MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 settembre 1995 

  Criteri    per    l'assegnazione   dei   lavoratori   ai   progetti
interregionali di lavori socialmente utili.
(GU n.241 del 14-10-1995)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Considerato che nella seduta del  31  luglio  1995  la  commissione
centrale  per l'impiego ha approvato dieci progetti interregionali di
lavori  socialmente  utili  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,   del
decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232;
  Visto il decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, che ha reiterato, con
modifiche  ed  integrazioni, il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232,
sopracitato;
  Tenuto  conto  dell'esigenza  di   procedere   all'avviamento   dei
lavoratori  da  impegnare  nell'ambito dei suddetti progetti entro il
termine del 30 settembre 1995 ai sensi del comma 5  dell'art.  1  del
decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326;
  Atteso  che  l'art.  1,  comma  1,  lettera  e),  del decreto-legge
suddetto prevede che  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  possa  disporre, in considerazione della specificita', anche
territoriale, dell'emergenza occupazionale,  modalita'  straordinarie
per   l'assegnazione  dei  lavoratori  ai  lavori  socialmente  utili
adottando specifici criteri;
                              Decreta:
  I criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai  progetti  approvati
ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 14 giugno 1995, n.
232,  reiterato,  con  modifiche  o integrazioni, dal decreto-legge 4
agosto 1995, n. 326, per gli effetti del comma 5 del medesimo art.  1
sono nell'ordine:
   1) possesso di capacita' compatibili con i requisiti richiesti per
l'attuazione dei progetti;
   2)  residenza  nel  comune  ove  si  svolgono i lavori socialmente
utili,  e,  in  subordine,  residenza   nell'ambito   della   sezione
circoscrizionaleper l'impiego che comprende il comune;
   3) maggiore carico familiare;
   4) eta' piu' elevata.
  I  medesimi  criteri si applicano per l'assegnazione dei lavoratori
ai corsi di formazione professionale previsti dal comma 7 dell'art. 1
del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 settembre 1995
                                                    Il Ministro: TREU