Equipollenza tra le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e scienze e tecnologie alimentari.(GU n.242 del 16-10-1995)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma 6; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2; Vista la nota n. 2786 del 22 marzo 1994 dell'Universita' di Udine concernente la richiesta di equipollenza delle lauree in scienze delle preparazioni alimentari e scienze e tecnologie alimentari; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e scienze e tecnologie alimentari conferite dalle Universita' statali e da quelle non statali, riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equipollenti tra di loro ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 dicembre 1994 Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica PODESTA' Il Ministro per la funzione pubblica URBANI Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995 Registro n. 1 Universita', foglio n. 131