UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.249 del 24-10-1995)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 maggio 1989
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  186  del  10  agosto  1989)
recante   modificazioni   all'ordinamento   didattico   universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 6 settembre 1995;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Perugia,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 170 del titolo X - relativo  alla  facolta'  di  ingegneria,
corso  di  laurea  in  ingegneria  dei  materiali - viene soppresso e
sostituito dal nuovo art. 170.
  Art. 170. - Per il conseguimento della  laurea  in  ingegneria  dei
materiali sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualita':
   n. 3 nel sett. scie. disc. A021 analisi matematica;
   n. 1 nel sett. scie. disc. A012 geometria;
   n. 1 nel sett. scie. disc. A030 fisica matematica;
   n. 2 nel sett. scie. disc. B011 fisica generale;
   n.  1  nel  sett.  scie.  disc. I250 sistemi di elaborazione delle
informazioni;
   n. 1 nel sett. scie. disc. C060 chimica;
   n. 1 a scelta nei sett. scie. disc.:
    H150 estimo;
    I270 ingegneria economico-gestionale;
    P012 economia politica;
   n. 1 nel sett. scie. disc. H071 scienza delle costruzioni;
   n. 1 a scelta nei sett. scie. disc.:
    I070 meccanica applicata alle macchine;
    I090 disegno e metodi dell'ingegneria industriale;
   n. 1 nel sett. scie. disc. I050 fisica tecnica;
   n.  1  nel  sett.  scie.  disc.  I170  elettrotecnica e tecnologie
elettriche;
   n. 1 nel sett. scie. disc. I042 macchine e sistemi energetici;
   n. 1 nel sett. scie.  disc.  I140  chimica  applicata,  scienza  e
tecnologia dei materiali;
   n. 1 nel sett. scie. disc. I210 elettronica;
   n. 1 nel sett. scie. disc. B030 struttura della materia;
   n. 1 nel sett. scie. disc. I130 metallurgia;
   n. 1 a scelta nei sett. scie. disc.:
    I100 tecnologie e sistemi di lavorazione;
    I140 chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali;
   n. 1 a scelta nei sett. scie. disc.:
    I080 progettazione meccanica e costruzione di macchine;
    I060 misure meccaniche e termiche;
   n. 1 a scelta nei sett. scie. disc.:
    I170 elettrotecnica e tecnologie elettriche;
    I200 misure elettriche ed elettroniche;
   n. 1 a scelta nei sett. scie. disc.:
    I130 metallurgia;
    I110 impianti industriali meccanici;
    I153 impianti chimici;
   n. 1 nel sett. scie. disc. C050 chimica organica.
  Il  presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 6 ottobre 1995
                                                  Il rettore: CALZONI