Integrazioni al decreto ministeriale 30 maggio 1995 concernente modalita', condizioni e tempi dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. previsto dall'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, a favore degli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle societa' o imprese miste all'estero partecipate dalla Simest S.p.a.(GU n.253 del 28-10-1995)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 1990, n. 101, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero", e in particolare l'art. 4, comma 1, periodo primo, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalita', le condizioni e l'importo massimo dei crediti agevolati che il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio degli operatori italiani nelle societa' e imprese miste all'estero partecipate dalla Simest S.p.a.; Visto l'art. 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100 del 1990, che prevedono che il tasso di interesse di tali crediti agevolati in ogni caso e' stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295; Visto l'art. 4, comma 2, della citata legge n. 100 del 1990, che prevede che in caso di mancato conferimento anche parziale della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa mista si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; Visti i decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per il commercio estero del 29 aprile 1992 e del 30 maggio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente il 4 novembre 1992, n. 260 e il 6 giugno 1995, n. 130, emanati in attuazione dell'art. 4, comma 1, periodo primo, della citata legge n. 100/1990; Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente l'abolizione del "fixing" delle valute e la definizione di un cambio alternativo di riferimento; Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, che ha disposto, fra l'altro, la trasformazione in societa' per azioni dell'ente creditizio pubblico "Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)"; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge; Ravvisata l'opportunita' di integrare il decreto del 30 maggio 1995 sopra richiamato al fine di evitare, sotto il profilo operativo, qualsiasi incertezza interpretativa dello stesso; Decreta: Articolo unico All'art. 7 del decreto ministeriale 30 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 1995, n. 130, e' aggiunto il seguente comma: "Ai finanziamenti concernenti operazioni per le quali prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia gia' intervenuta la deliberazione positiva della Simest e sia gia' pervenuta al Mediocredito centrale la relativa domanda di intervento agevolativo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 aprile 1992 richiamato nelle premesse del presente decreto.". Roma, 24 ottobre 1995 Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro del commercio con l'estero CLO'