UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.256 del 2-11-1995)

                             IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto l'art. 9 della legge n. 341/1990;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata"
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 ottobre
1980, n. 1137, ed in particolare  l'art.  34  relativo  ai  piani  di
studio della facolta' di giurisprudenza;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11  febbraio  1994  recante:
"Modificazioni all'ordinamento didattico universitario  relativamente
al  corso  di laurea in giurisprudenza" e, in particolare, l'allegata
tabella III;
  Vista la delibera del consiglio di facolta' di giurisprudenza del 5
luglio  1995  relativa  all'adeguamento  del  corso  di   laurea   in
giurisprudenza alla citata tabella III;
  Vista la delibera del senato accademico del 19 luglio 1995;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione del 21 luglio
1995;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
del 6 ottobre 1995;
  Rilevata  la  necessita'  di  approvare  le  modifiche proposte, in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Roma "Tor Vergata",
approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 34 e' soppresso e sostituito con il seguente:
  Art. 34 (Piani  di  studio).  -  I.  Tra  il  corso  di  laurea  in
giurisprudenza  e  i corsi di diploma universitario di consulente del
lavoro, di operatore giudiziario e di operatore  giuridico  d'impresa
vi  e'  l'affinita'  prevista  dall'art.  2,  comma 2, della legge n.
341/1990;  il  riconoscimento  degli  esami  tra  corsi   affini   e'
disciplinato dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 1994;
  II.  Il  corso di laurea in giurisprudenza, di durata quadriennale,
comprende ventisei annualita' di insegnamento e si  conclude  con  un
esame di laurea; la struttura didattica stabilisce le modalita' degli
esami  di  profitto,  delle  eventuali prove di idoneita' richieste e
dell'esame di laurea.
  III. In via generale,  sono  da  considerare  a  statuto  tutte  le
discipline  previste  dai  decreti  ministeriali  12  aprile 1994 e 6
maggio 1994 (in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n.  184,  8
agosto  1994),  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  per i
settori dell'area N e tutti i  settori  richiamati  nell'art.  5  del
decreto   ministeriale  11  febbraio  (e  successive  integrazioni  e
modificazioni).
   IV. Piano statutario  e  piani  di  studi  individuali.  Il  piano
statutario  di  studi  risulta  dalla  tabella  A. Conformemente alle
vigenti disposizioni, lo studente puo'  sottoporre  al  consiglio  di
facolta' un piano di studio individuale. La facolta' indica i criteri
da  seguire  nell'elaborazione  dei piani predetti. In mancanza di un
piano individuale si intende adottato il  piano  statutario  (tabella
A).
   V.  Insegnamenti.  Nella facolta' di giurisprudenza sono impartiti
gli insegnamenti indicati nella tabella B inoltre  sono  insegnamenti
attivabili,   con  delibera  del  consiglio  di  facolta',  tutte  le
discipline previste dai decreti  ministeriali  12  aprile  1994  e  6
maggio 1994, e successive integrazioni e modificazioni.
                              TABELLA A
                     Piano di studio statutario
  Insegnamenti   fondamentali   obbligatori   e   rispettivi  settori
scientifico-disciplinari.   (Rientranti   nelle   aree   disciplinari
fondamentali  di  cui  all'art.  8  della  tabella  ministeriale  III
allegata al decreto ministeriale 11 febbraio 1994):
   N10X   Diritto   amministrativo:   Diritto   amministrativo   (una
annualita');
   N01X  Diritto  privato:  Istituzioni  di diritto privato - Diritto
civile (una annualita');
   N04X Diritto commerciale: Diritto commerciale;
   N08X Diritto costituzionale: Diritto costituzionale;
   N07X Diritto del lavoro: Diritto del lavoro;
   N14X Diritto  internazionale:  Diritto  internazionale  -  Diritto
delle Comunita' europee;
   N17X Diritto penale: Diritto penale (due annualita');
   N15X Diritto processuale civile: Diritto processuale civile;
   N16X Diritto processuale penale: Procedura penale;
   N18X  Diritto  romano  e  diritti  dell'antichita': Istituzioni di
diritto romano - Diritto romano (una annualita');
   N19X Storia del diritto italiano: Storia del diritto italiano (una
annualita');
   P01A Economia politica: Economia politica;
   N20X Filosofia del diritto: Filosofia del diritto;
   N02X Diritto privato comparato: Diritto privato comparato.
  Inoltre e' insegnamento obbligatorio:
   N09X Istituzioni  di  diritto  pubblico:  Istituzioni  di  diritto
pubblico.
  Due annualita' a scelta in ciascuno dei seguenti gruppi:
   A):
   N18X  Diritto romano e diritti dell'antichita': Diritto romano (2a
annualita') - Storia del diritto romano;
   N19X Storia del diritto italiano: Storia del diritto italiano  (2a
annualita') - Diritto comune;
   N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico: Diritto canonico;
   N02X  Diritto  privato  comparato:  Diritto  musulmano e dei Paesi
islamici.
   B):
   N01X  Diritto privato: Diritto civile (2a annualita') - Diritto di
famiglia;
   N03X Diritto agrario: Diritto agrario;
   N04X  Diritto   commerciale:   Diritto   industriale   -   Diritto
commerciale comunitario;
   N07X Diritto del lavoro: Diritto della sicurezza sociale;
   C):
   N10X    Diritto   amministrativo:   Diritto   amministrativo   (2a
annualita');
   N09X Istituzioni di diritto pubblico: Diritto regionale;
   N05X Diritto dell'economia: Diritto pubblico dell'economia;
   N13X Diritto tributario: Diritto tributario;
   N12X   Diritto   canonico   e   diritto   ecclesiastico:   Diritto
ecclesiastico;
   N06X Diritto della navigazione: Diritto della navigazione.
  Una  annualita'  a  scelta  nel  seguente  gruppo  od  in  uno  dei
precedenti:
   D):
   P01C Scienza delle finanze: Scienza delle finanze;
   P01F Economia monetaria: Economia monetaria;
   N17X Diritto penale: Diritto penale commerciale;
   N10X Diritto amministrativo: Diritto processuale amministrativo;
   N20X Filosofia del diritto: Teoria generale del diritto;
   N18X Diritto romano e diritti dell'antichita': Esegesi delle fonti
del diritto romano;
   N19X Storia del diritto  italiano:  Storia  del  diritto  pubblico
italiano.
  Agli studenti che sostengono la tesi di laurea in una delle materie
comprese  nei  gruppi  B)  o C) e' consentito sostenere tre esami nel
medesimo gruppo riducendo di una unita'  il  numero  degli  esami  da
sostenere  nell'altro.  Ai  fini  dell'esercizio  di  tale  facolta',
l'insegnamento di diritto processuale amministrativo e' equiparato  a
quelli del gruppo C);
  Agli studenti che sostengono la tesi di laurea in una delle materie
economiche  e'  consentito  sostenere  gli esami nelle due discipline
economiche comprese nel gruppo D), riducendo di una unita' il  numero
degli esami da sostenere in uno dei gruppi B) e C).
                              TABELLA B
  Avvertenza:  Sono  contrassegnati con un asterisco gli insegnamenti
obbligatori secondo il piano statutario.
 1 Anno:
   economia politica *;
   istituzioni di diritto privato *;
   istituzioni di diritto pubblico *;
   istituzioni di diritto romano *;
   storia del diritto romano.
 2 Anno:
   diritto amministrativo (prima annualita') *;
   diritto civile (prima annualita') *;
   diritto commerciale *;
   diritto romano (prima annualita') *;
   economia monetaria;
   filosofia del diritto *;
   storia del diritto italiano (prima annualita') *;
   teoria generale del diritto.
 3 Anno;
   diritto agrario;
   diritto amministrativo (seconda annualita');
   diritto canonico;
   diritto civile (seconda annualita');
   diritto comune;
   diritto costituzionale *;
   diritto musulmano e dei Paesi islamici;
   diritto del lavoro *;
   diritto della sicurezza sociale;
   diritto ecclesiastico;
   diritto internazionale *;
   diritto penale (prima annualita') *;
   diritto privato comparato *;
   diritto processuale civile *;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto regionale;
   diritto romano (seconda annualita');
   diritto tributario;
   scienza delle finanze;
   storia del diritto italiano (seconda annualita').
 4 Anno:
   diritto commerciale comunitario;
   diritto della navigazione;
   diritto delle Comunita' europee *;
   diritto di famiglia;
   diritto industriale;
   diritto penale (seconda annualita') *;
   diritto penale commerciale;
   esegesi delle fonti di diritto romano;
   diritto processuale amministrativo;
   procedura penale *;
   storia del diritto pubblico italiano.
  Il  presente  decreto  rettorale  verra'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 26 ottobre 1995
                                                 Il rettore: BRANCATI