MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei  vini  inteso  ad  apportare  una  modifica al disciplinare di
   produzione della denominazione di origine controllata e  garantita
   dei vini "Chianti".
(GU n.258 del 4-11-1995)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche e tipiche
dei vini, istituito a norma dell'art.  17  della  legge  10  febbraio
1992, n. 164;
   Considerato  che  avverso  il proprio parere concernente modifiche
del disciplinare di produzione relativo ai vini  a  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  "Chianti"  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  290  del  20 ottobre 1984 sono state avanzate numerose
istanze e controdeduzioni il cui esame comporta  l'impossibilita'  di
provvedere  all'emanazione  del decreto di modifica a decorrere dalla
vendemmia 1995;
   Considerato altresi' che  rendesi  necessario  accogliere  tra  le
modifiche  proposte  quella  concernente  l'art.  10,  comma  1,  del
disciplinare di produzione di cui trattasi, al fine di assicurare  la
decorrenza  della  disposizione  di  cui  alla  detta  modifica dalla
vendemmia 1995;
   Propone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8, lettera
b), della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la modifica del citato art.
10, comma 1, come di seguito riportato:
   L'art. 10, comma 1, del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione   di   origine   controllata   e  garantita  "Chianti",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1984,  n.  290,  viene
modificato come appresso:
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dell'art.  10,  comma  1,  del  disciplinare  di  produzione
dovranno  essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Art. 10, comma 1. - Il vino "Chianti" se sottoposto ad un  periodo
di  invecchiamento  di  almeno due anni e ad un periodo di almeno tre
mesi  di  affinamento  in  bottiglia,   puo'   avere   diritto   alla
qualificazione "riserva" purche' all'atto dell'immissione al consumo,
abbia  un  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo 12%. Il vino
"Chianti" accompagnato dalla specificazione aggiuntiva  "classico"  o
dalle  specificazioni  geografiche  "Colli Fiorentini", "Montalbano",
"Rufina", "Colli Senesi", "Colli Aretini", "Colline Pisane", per aver
diritto alla qualifica riserva deve  avere  un  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo 12,5%.