COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 ottobre 1995 

  Fissazione,  ai  sensi  ed  ai fini dell'applicazione dell'art. 10,
comma 9, della legge 18 febbraio  1992,  n.  149,  del  minor  limite
percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Finanza
& Futuro Holding S.p.a. (Deliberazione n. 9557).
(GU n.263 del 10-11-1995)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che
impone  l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla
totalita' dei titoli a  chi,  direttamente  o  indirettamente,  abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8  del  medesimo  art.  10,  il controllo di una societa' quotata nei
mercati regolamentati quando il flottante sia  inferiore  al  10  per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra  l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149  del  1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Visto che in data 28 settembre  1995  la  Deutsche  Bank  AG  e  la
propria  controllata  Deutsche  Bank  S.p.a.  hanno  acquistato dalla
Cofide - Compagnia finanziaria  De  Benedetti  S.p.a.  n.  30.187.000
azioni emesse dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. rappresentanti il
48,81% del capitale sociale;
  Visto che in data 16 ottobre 1995 la Deutsche Bank AG ha comunicato
a  questa  Commissione l'intenzione di effettuare, ai sensi dell'art.
10, comma 8, della legge n. 149/1992, un'offerta pubblica di acquisto
su tutte le azioni ordinarie di Finanza & Futuro  Holding  S.p.a.  in
circolazione  per  un  totale di n. 14.224.000 azioni pari al 23% del
capitale sociale;
  Considerato che, a seguito della citata operazione,  per  i  titoli
ordinari  emessi  dalla  Finanza  &  Futuro  Holding  S.p.a. potrebbe
verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10
per cento stabilito dall'art. 10, comma  9,  della  citata  legge  n.
149/1992;
  Ritenuto  che  il  valore di mercato, il numero dei titoli ordinari
emessi dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. ed il controvalore degli
scambi giornalmente effettuati rendono opportuno  definire  un  minor
limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito
dal ripetuto art. 10, comma 9;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge  18  febbraio  1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla
Finanza  &  Futuro  Holding  S.p.a.  e'  fissato  il   minor   limite
percentuale di flottante nella misura del 9 per cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 30 ottobre 1995
                                              Il presidente: BERLANDA