Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. (Deliberazione n. 9557).(GU n.263 del 10-11-1995)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob; Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento; Visto che in data 28 settembre 1995 la Deutsche Bank AG e la propria controllata Deutsche Bank S.p.a. hanno acquistato dalla Cofide - Compagnia finanziaria De Benedetti S.p.a. n. 30.187.000 azioni emesse dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. rappresentanti il 48,81% del capitale sociale; Visto che in data 16 ottobre 1995 la Deutsche Bank AG ha comunicato a questa Commissione l'intenzione di effettuare, ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge n. 149/1992, un'offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni ordinarie di Finanza & Futuro Holding S.p.a. in circolazione per un totale di n. 14.224.000 azioni pari al 23% del capitale sociale; Considerato che, a seguito della citata operazione, per i titoli ordinari emessi dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992; Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9; Delibera: Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 9 per cento. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 30 ottobre 1995 Il presidente: BERLANDA