Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Ischia".(GU n.263 del 10-11-1995)
IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di orgine controllata dei vini "Ischia bianco", "Ischia rosso" e "Ischia bianco superiore" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1993 che ha sostituito la predetta denominazione di origine controllata con la denominazione di origine controllata "Ischia"; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Ischia" ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi; Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione dei vini in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Ischia", nelle tipologie bianco, rosso, Biancolella, Forastera, Piedirosso e passito, previsto nella misura del 5,0 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, e' modificato nella misura del 4,5 per mille. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 1995 Il dirigente: ADINOLFI