Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Cosenza, Bari, Salerno e Brescia.(GU n.263 del 10-11-1995)
Con decreto ministeriale n. I/2/3162/95 del 18 maggio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.437.953.817, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/2979/95 del 18 maggio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Bari e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 17.366.595.925, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Bari, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/3821/95 del 27 giugno 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.833.273.600, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Salerno, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/3822/95 del 12 luglio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 15.897.820.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Brescia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.