MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del
   servizio  di  riscossione degli ambiti territoriali delle province
   di Cosenza, Bari, Salerno e Brescia.
(GU n.263 del 10-11-1995)

   Con decreto ministeriale n. I/2/3162/95  del  18  maggio  1995  al
titolare   della   concessione  del  servizio  di  riscossione  della
provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata  di aprile 1996 del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   1.437.953.817,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 50% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  la  Calabria,  sezione
staccata  di Cosenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/2979/95  del 18 maggio 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia  di  Bari  e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della rata di febbraio 1996 del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  17.366.595.925,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 70% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia,  sezione
staccata  di  Bari,  dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/3821/95  del 27 giugno 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino  alla  scadenza  della  rata  di  giugno  1996  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  11.833.273.600,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  80%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per la Calabria, sezione
staccata di Salerno, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/3822/95  del 12 luglio 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino  alla  scadenza  della  rata  di  giugno  1996  del
versamento   delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  15.897.820.000
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  50%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate per la Lombardia, sezione
staccata di Brescia dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.