Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Universita'.(GU n.268 del 16-11-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Udine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 19 luglio 1995, che ha modificato l'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico, e che ha approvato la tabella didattica XLV/2 relativa alle scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quella in otorinolaringoiatria; Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995, con il quale si autorizza l'Universita' degli studi di Udine ad istituire nuove scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quella in otorinolaringoiatria; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) formulate dalle autorita' accademiche rispettivamente in data: consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del 24 luglio 1995; senato accademico del 6 settembre 1995; consiglio di amministrazione del 28 settembre 1995; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 5 ottobre 1995; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come segue: Articolo unico Dopo l'art. 155, relativo alla scuola di specializzazione in "ortopedia e traumatologia", viene inserito il "Capo XII - Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria" e i seguenti nuovi articoli: Capo XII SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA Art. 156 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Nella facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Udine e' istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti capaci di svolgere attivita' di prevenzione, diagnosi e cura nel settore professionale della otorinolaringoiatria. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria. 4. Le universita' possono istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 157 (Organizzazione, durata, norme d'accesso). - 1. Il corso di specializzazione in otorinolaringoiatria ha la durata di quattro anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di scienze chirurgiche. 2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. 3. Concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di scienze chirurgiche della facolta' di medicina e chirurgia, sede amministrativa della scuola, le altre strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Udine, nonche' le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. 4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. ll numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 158 (Piano di studi e di addestramento). - 1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 157, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 156, comma 2 e gli obiettivi previsti al comma 2 del presente articolo e specificati nelle tabelle A e B, relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in otorinolaringoiatria, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B. 3. Il piano dettagliato delle attivita formative, di cui ai precedenti commi 1 e 2, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 159 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 160 (Esame di diploma). - 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica dell'indirizzo scelto assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standards nazionali specifici riportati nella tabella B. Art. 161 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita' su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 162 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specialita' in otorinolaringoiatria (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica, deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A Fisiologia umana E09A Anatomia umana F01X Statistica medica B - Area di semeiotica generale e strumentale e di metodologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B Patologia clinica F06A Anatomia patologica F15A Otorinolaringoiatria F15B Audiologia F08A Chirurgia generale F18X Diagnostica per immagini e radioterapia C - Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche. Settori: F06A Anatomia patologica F15A Otorinolaringoiatria F08A Chirurgia generale D - Area di otorinolaringoiatria. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la metodologia diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza otorinolaringoiatrica. Settori: F15A Otorinolaringoiatria F08A Chirurgia generale F13C Chirurgia maxillo-facciale E - Area di anestesiologia e valutazione critica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F15A Otorinolaringoiatria F08A Chirurgia generale F21X Anestesiologia F22B Medicina legale Tabella B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: aver frequentato una annualita' di chirurgia generale; aver acquisito una preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore; b) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 19 ottobre 1995 Il rettore: STRASSOLDO