UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1995 

  Modificazioni      al     regolamento     didattico     provvisorio
dell'Universita'.
(GU n.268 del 16-11-1995)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Udine, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  19  luglio  1995, che ha modificato
l'ordinamento didattico universitario, relativamente alle  scuole  di
specializzazione  del  settore  medico, e che ha approvato la tabella
didattica XLV/2 relativa alle scuole di specializzazione del  settore
medico, tra cui quella in otorinolaringoiatria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 14 settembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995, con il  quale  si
autorizza  l'Universita'  degli  studi  di  Udine  ad istituire nuove
scuole di specializzazione del settore  medico,  tra  cui  quella  in
otorinolaringoiatria;
  Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
dell'Universita'  degli  studi di Udine (decreto del Presidente della
Repubblica  11  giugno  1979,  n.  298)  formulate  dalle   autorita'
accademiche rispettivamente in data:
   consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del 24 luglio 1995;
   senato accademico del 6 settembre 1995;
   consiglio di amministrazione del 28 settembre 1995;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 5 ottobre 1995;
                              Decreta:
  Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita'  degli  studi
di  Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298) e' modificato come segue:
                           Articolo unico
  Dopo l'art.  155,  relativo  alla  scuola  di  specializzazione  in
"ortopedia  e traumatologia", viene inserito il "Capo XII - Scuola di
specializzazione  in  otorinolaringoiatria"  e   i   seguenti   nuovi
articoli:
                              Capo XII
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                       IN OTORINOLARINGOIATRIA
  Art.  156 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Nella
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita'  di  Udine  e'
istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.
  2.  La  scuola  ha lo scopo di formare medici specialisti capaci di
svolgere attivita'  di  prevenzione,  diagnosi  e  cura  nel  settore
professionale della otorinolaringoiatria.
  3.    La    scuola   rilascia   il   titolo   di   specialista   in
otorinolaringoiatria.
  4.   Le   universita'   possono   istituire   altresi'   corsi   di
aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della
legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della
direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.
  Art.  157  (Organizzazione, durata, norme d'accesso). - 1. Il corso
di specializzazione in otorinolaringoiatria ha la durata  di  quattro
anni,  con  sede  amministrativa  presso  il  dipartimento di scienze
chirurgiche.
  2. Ciascun anno di corso prevede di  norma  200  ore  di  didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare
frequentando  le  strutture  sanitarie delle scuole universitarie e/o
ospedaliere  convenzionate,  sino  a   raggiungere   l'orario   annuo
complessivo  previsto  per il personale medico a tempo pieno operante
nel Servizio sanitario nazionale.
  3. Concorrono al funzionamento  della  scuola  il  dipartimento  di
scienze  chirurgiche  della  facolta'  di  medicina e chirurgia, sede
amministrativa della scuola, le altre  strutture  della  facolta'  di
medicina  e  chirurgia dell'Universita' degli studi di Udine, nonche'
le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli  d'intesa  di  cui
all'art.  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 502/1992 ed il
relativo   personale   universitario    appartenente    ai    settori
scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del
S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  4.  Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel
loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art.  7  del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5.  Rispondono  automaticamente  a  tali  requisiti gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della  scuola  di  specializzazione.  Le  predette
strutture   non  universitarie  sono  individuate  con  i  protocolli
d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto  legislativo
n. 502/1992.
  6.  La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali da garantire oltre ad  una  adeguata  preparazione  teorica,  un
congruo  addestramento  professionale  pratico, compreso il tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990
e decreto legislativo n. 257/1991).
  7. Fatti salvi i criteri generali  per  la  regolamentazione  degli
accessi,  previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane
e finanziarie ed  alle  strutture  ed  attrezzature  disponibili,  la
scuola  e'  in  grado  di  accettare  un  numero  massimo di iscritti
determinato in quattro per ciascun anno di corso, per  un  totale  di
sedici   specializzandi.   Il  numero  effettivo  degli  iscritti  e'
determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra
il  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica  e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole
scuole. ll numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello
totale previsto nello statuto.
  8.  Sono  ammessi  al concorso di ammissione alla scuola i laureati
del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al
concorso coloro  che  siano  in  possesso  di  un  titolo  di  studio
conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle
competenti  autorita'  accademiche  italiane.  Per  l'iscrizione alla
scuola  e'  richiesto  il  possesso  del  diploma   di   abilitazione
all'esercizio della professione.
  Art.  158  (Piano  di  studi e di addestramento). - 1. Il consiglio
della scuola e' tenuto a determinare  l'articolazione  del  corso  di
specializzazione  ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e
nelle strutture di cui al precedente art. 157, comma 3. Il  consiglio
della  scuola,  al  fine  di conseguire lo scopo di cui all'art. 156,
comma 2 e gli obiettivi previsti al comma 2 del presente  articolo  e
specificati  nelle  tabelle  A e B, relative agli standards formativi
specifici per la specializzazione in otorinolaringoiatria,  determina
pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
    a)   la  tipologia  delle  opportune  attivita'  didattiche,  ivi
comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
    b)  la  suddivisione  nei  periodi  temporali   delle   attivita'
didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di
tutorato.
  2.  Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto degli obiettivi generali e di quelli  da  raggiungere  nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi settori
scientifico disciplinari riportati nella tabella A.  L'organizzazione
del processo di addestramento, ivi  compresa  l'attivita'  svolta  in
prima   persona,  minima  indispensabile  per  il  conseguimento  del
diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni  singola
specializzazione nella specifica tabella B.
  3.  Il  piano  dettagliato  delle  attivita  formative,  di  cui ai
precedenti commi 1 e 2, e' deliberato dal consiglio  della  scuola  e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art.  159  (Programmazione  annuale  delle attivita' e verifica del
tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno  di  corso  il  consiglio
della  scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel loro percorso  formativo  da  tutori  designati  annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3.  Il  tirocinio  e'  svolto  nelle  strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate. Lo  svolgimento  dell'attivita'  di
tirocinio  e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4. Il  consiglio  della  scuola  puo'  autorizzare  un  periodo  di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti  con  le finalita' della scuola per periodi complessivamente
non superiori ad un anno. A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il  consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla
base  d'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle  suddette
strutture estere.
  Art.  160  (Esame  di  diploma).  -  1. L'esame finale consta nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica  dell'indirizzo
scelto  assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame
stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
  2.  La  commissione  d'esame  per  il  conseguimento del diploma di
specializzazione e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo,  secondo  la
vigente normativa.
  3.  Lo  specializzando,  per  essere ammesso all'esame finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in  prima
persona,  con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
medici specialistici  certificati  secondo  gli  standards  nazionali
specifici riportati nella tabella B.
  Art.  161 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1. L'Universita',
su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di  specializzazione  in
otorinolaringoiatria  e  del  consiglio  della facolta' di medicina e
chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la  stessa  convenzione,
puo'  stabilire  protocolli  di  intesa  ai  sensi  del secondo comma
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i  fini  di  cui
all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
  2.   L'Universita'  su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di
specializzazione,  puo'  altresi'  stabilire  convenzioni  con   enti
pubblici   o   privati  con  finalita'  di  sovvenzionamento  per  lo
svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 162 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards   nazionali   per   la    scuola    di    specialita'    in
otorinolaringoiatria  (sugli  obiettivi  formativi e relativi settori
scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima  dello
specializzando  per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed
aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica
e  tecnologica,  con  le  procedure  di cui all'art. 9 della legge n.
341/1990.
                              Tabella A
              AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
             E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve    apprendere    conoscenze
approfondite  di  anatomo-fisiologia  ed  anatomia  chirurgica,  deve
apprendere le conoscenze necessarie alla  valutazione  epidemiologica
ed  alla  sistemazione  dei  dati  clinici,  anche  mediante  sistemi
informatici.
  Settori:
   E06A Fisiologia umana
   E09A Anatomia umana
   F01X Statistica medica
B - Area di semeiotica generale e strumentale e di
  metodologia clinica.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve   acquisire   le   conoscenze
semeiologiche  e  la  padronanza  delle  metodologie di laboratorio e
strumentali per attuare i  procedimenti  diagnostici  delle  malattie
d'interesse   chirurgico;   lo   specializzando   deve  apprendere  i
fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
  Settori:
   F04B Patologia clinica
   F06A Anatomia patologica
   F15A Otorinolaringoiatria
   F15B Audiologia
   F08A Chirurgia generale
   F18X Diagnostica per immagini e radioterapia
C - Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.
  Obiettivo:   lo  specializzando  deve  apprendere  le  fondamentali
tecniche chirurgiche.
  Settori:
   F06A Anatomia patologica
   F15A Otorinolaringoiatria
   F08A Chirurgia generale
D - Area di otorinolaringoiatria.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere   la   metodologia
diagnostica    e    le    tecniche    chirurgiche    di    pertinenza
otorinolaringoiatrica.
  Settori:
   F15A Otorinolaringoiatria
   F08A Chirurgia generale
   F13C Chirurgia maxillo-facciale
E - Area di anestesiologia e valutazione critica.
  Obiettivo: lo specializzando  deve  apprendere  le  metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della  piu'
opportuna  condotta  clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori:
   F15A Otorinolaringoiatria
   F08A Chirurgia generale
   F21X Anestesiologia
   F22B Medicina legale
                              Tabella B
                        STANDARD COMPLESSIVO
                DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  Lo  specializzando,  per essere ammesso all'esame finale di diploma
deve:
   aver frequentato una annualita' di chirurgia generale;
   aver acquisito una preparazione  professionale  specifica,  basata
sulla   dimostrazione   d'aver  personalmente  eseguito  atti  medici
specialistici, come di seguito specificato:
     a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali  almeno  il
10% condotti come primo operatore;
     b) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il
20% condotti come primo operatore;
     c)  almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno
il 30% condotti come primo operatore.
  Infine lo specializzando deve  aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 19 ottobre 1995
                                               Il rettore: STRASSOLDO