Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'ACI.(GU n.268 del 16-11-1995)
Con deliberazioni adottate dal consiglio generale il 14 aprile 1994 e il 20 aprile 1995, ed approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, di concerto con il Ministero del tesoro in data 14 settembre 1995, l'Automobile club d'Italia ha deliberato il seguente regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo che qui di seguito viene riportato: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352. Art. 1 (Fonti e finalita'). - 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile club d'Italia. Art. 2 (Documenti esclusi dal diritto di accesso). - 1. L'Automobile club d'Italia garantisce a chiunque ne abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le sole eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo, da porre in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese. 2. Sono sottratti al diritto di accesso, al di fuori del caso in cui quest'ultimo venga esercitato dallo stesso soggetto che ha formato o esibito l'atto, le seguenti categorie di documenti amministrativi: a) gli elaborati scritti svolti da candidati nel corso dell'espletamento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'ente; b) i progetti di opere o di lavori presentati dai partecipanti ad un appalto-concorso indetto dall'ente; c) la documentazione riguardante imprese, aziende e societa' acquisita dall'ente nel corso dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e di servizi; d) i certificati medici contenenti notizie circa lo stato di salute di dipendenti o di terzi, comunque utilizzati dall'ente ai fini dell'espletamento della propria attivita' amministrativa; e) la documentazione riguardante i pagamenti delle tasse automobilistiche effettuati da soggetti diversi dal richiedente. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, all'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, all'art. 24, commi 1 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre a tutte le altre norme giuridiche che limitino in qualsiasi modo l'accesso ai documenti amministrativi. Art. 3 (Differimento del diritto di accesso). - 1. Allo scopo di evitare il verificarsi di gravi ostacoli o impedimenti all'esercizio dell'attivita' amministrativa, e' in facolta' dell'Automobile club d'Italia differire l'accesso da parte dei singoli candidati ai rispettivi elaborati scritti, predisposti nel corso dello svolgimento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'ente, fino alla conclusione dei concorsi stessi. 2. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 4 (Corrispettivi dovuti per l'estrazione di copie). - 1. L'esame dei documenti amministrativi e' gratuito. 2. Per l'estrazione di copie dei documenti amministrativi consultati e' dovuto il corrispettivo di L. 200 a copia per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di riproduzione sostenuti dall'ente. Detto corrispettivo potra' essere aggiornato con provvedimento del presidente dell'ente. 3. Il rilascio di copie autenticate dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni, e' subordinato, oltre che al pagamento dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo, all'apposizione ed al contestuale annullamento da parte dell'Automobile club d'Italia delle prescritte marche da bollo, ove richieste, dovute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che dovranno essere fornite ai competenti uffici dell'ente a spese e a cura dei richiedenti.