AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

COMUNICATO

Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
   241,  e  degli  articoli  7  e  8 del decreto del Presidente della
   Repubblica  27  giugno  1992,  n.  352,  concernente  i  casi   di
   esclusione  o di differimento del diritto di accesso nei confronti
   dei  documenti  amministrativi  formati  o  stabilmente   detenuti
   dall'ACI.
(GU n.268 del 16-11-1995)

   Con  deliberazioni  adottate  dal  consiglio generale il 14 aprile
1994 e il 20 aprile 1995, ed approvate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento del turismo, di concerto con il Ministero
del tesoro in data 14 settembre 1995, l'Automobile club  d'Italia  ha
deliberato  il  seguente regolamento di attuazione dell'art. 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nel  testo  che  qui  di  seguito  viene
riportato:
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.
   241,  E  DEGLI  ARTICOLI  7  E  8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
   REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352.
   Art.  1  (Fonti  e  finalita').  -  1.  Il  presente   regolamento
disciplina,  in  attuazione  dell'art.  24  della legge n. 241/1990 e
degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  27
giugno  1992,  n.  352,  i  casi  di esclusione o di differimento del
diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati
o stabilmente detenuti dall'Automobile club d'Italia.
   Art.  2  (Documenti  esclusi  dal  diritto  di  accesso).   -   1.
L'Automobile   club  d'Italia  garantisce  a  chiunque  ne  abbia  un
interesse  personale  e  concreto,  per  la  tutela   di   situazioni
giuridicamente   rilevanti,   il  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi, con le sole eccezioni di cui  al  secondo  comma  del
presente   articolo,   da   porre   in   relazione   all'esigenza  di
salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni
ed imprese.
   2. Sono sottratti al diritto di accesso, al di fuori del  caso  in
cui  quest'ultimo  venga  esercitato  dallo  stesso  soggetto  che ha
formato  o  esibito  l'atto,  le  seguenti  categorie  di   documenti
amministrativi:
     a)   gli   elaborati  scritti  svolti  da  candidati  nel  corso
dell'espletamento delle prove di concorsi pubblici o interni  indetti
dall'ente;
     b)  i  progetti di opere o di lavori presentati dai partecipanti
ad un appalto-concorso indetto dall'ente;
     c) la documentazione riguardante  imprese,  aziende  e  societa'
acquisita  dall'ente  nel  corso  dell'espletamento  di  procedure ad
evidenza pubblica per la fornitura di beni e di servizi;
     d) i certificati medici contenenti notizie  circa  lo  stato  di
salute  di  dipendenti  o  di terzi, comunque utilizzati dall'ente ai
fini dell'espletamento della propria attivita' amministrativa;
     e)  la  documentazione  riguardante  i  pagamenti  delle   tasse
automobilistiche effettuati da soggetti diversi dal richiedente.
   3.  Restano  ferme  le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  nel  testo
sostituito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 8, 9 e 10
del  decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322, all'art. 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, all'art. 24, commi 1 e 5, della  legge
7  agosto  1990,  n. 241, oltre a tutte le altre norme giuridiche che
limitino in qualsiasi modo l'accesso ai documenti amministrativi.
   Art.  3  (Differimento del diritto di accesso). - 1. Allo scopo di
evitare il verificarsi di gravi ostacoli o impedimenti  all'esercizio
dell'attivita'  amministrativa,  e'  in facolta' dell'Automobile club
d'Italia differire  l'accesso  da  parte  dei  singoli  candidati  ai
rispettivi elaborati scritti, predisposti nel corso dello svolgimento
delle  prove  di  concorsi pubblici o interni indetti dall'ente, fino
alla conclusione dei concorsi stessi.
   2. Non e' comunque ammesso l'accesso  agli  atti  preparatori  nel
corso  della  formazione  dei  provvedimenti di cui all'art. 13 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  Art. 4 (Corrispettivi dovuti  per  l'estrazione  di  copie).  -  1.
L'esame dei documenti amministrativi e' gratuito.
   2.   Per   l'estrazione  di  copie  dei  documenti  amministrativi
consultati e' dovuto il corrispettivo di L. 200 a copia  per  ciascun
foglio,  a  titolo  di  rimborso  dei costi di riproduzione sostenuti
dall'ente.
   Detto corrispettivo potra' essere aggiornato con provvedimento del
presidente dell'ente.
   3. Il rilascio di copie autenticate dei documenti  amministrativi,
ai  sensi  della  legge  n.  15/1968,  e successive modificazioni, e'
subordinato, oltre che al pagamento dei diritti di cui al comma 2 del
presente articolo, all'apposizione ed al contestuale annullamento  da
parte dell'Automobile club d'Italia delle prescritte marche da bollo,
ove   richieste,   dovute   nella   misura   prevista  dalle  vigenti
disposizioni di legge, che  dovranno  essere  fornite  ai  competenti
uffici dell'ente a spese e a cura dei richiedenti.