MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 novembre 1995 

  Modalita' di cessione delle monete d'oro da L.  50.000  celebrative
dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova.
(GU n.271 del 20-11-1995)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente  la
coniazione  e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche
nei tagli da  lire  mille,  cinquemila,  diecimila,  cinquantamila  e
centomila;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  641503  del  25 ottobre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1995,  con
il  quale  si  autorizza  l'emissione  di  monete  d'oro da L. 50.000
celebrative dell'VIII centenario della  nascita  di  Sant'Antonio  da
Padova;
  Ritenuto  di  dover disciplinare la prenotazione e la distribuzione
ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri  delle  suddette
monete;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono
acquistare il 60% del contingente delle monete  d'oro  da  L.  50.000
celebrative  dell'VIII  centenario  della  nascita di Sant'Antonio da
Padova direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma, al prezzo di L.
375.000, entro il 31 marzo 1996.
  Il restante 40% potra' essere acquistato alle  condizioni  suddette
tramite  prenotazione  con  versamento  sul c/c n. 59231001 intestato
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10  -
Roma.
  La  cassa  speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta
custodia",  i   quantitativi   di   monete   richiesti   all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.
  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini e le
modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato dovra' versare ad apposito capitolo di  entrata  in
questo Ministero.
  Il  presente  decreto sara' inviato alla ragioneria centrale per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 novembre 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO