Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.271 del 20-11-1995)
IL RETTORE Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Universita' statale della Tuscia; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordino della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma agli ordinamenti didattici universitari; Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1993 e 29 settembre 1994 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in scienze agrarie (tab. XXXI) e in scienze forestali (tab. XXXII), con i quali e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in scienze agrarie e scienze forestali; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo ateneo e precisamente: dal consiglio di facolta' di agraria nella riunione del 15 febbraio 1995, dal senato accademico nella riunione del 18 luglio 1995 e dal consiglio di amministrazione nella riunione del 21 luglio 1995, relative all'adeguamento dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea in scienze agrarie e scienze forestali alle nuove tabelle XXXI e XXXII approvate con i citati decreti ministeriali 10 dicembre 1993; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 7 settembre 1995; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 1 della "Parte I - Disposizioni generali" e' soppresso e cosi' sostituito: Art. 1. L'Universita' degli studi della Tuscia comprende la facolta' di agraria con i corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie e in scienze forestali ed ambientali e con i corsi di diploma universitario in produzioni animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, tecniche forestali; la facolta' di lingue e letterature straniere moderne con il corso di laurea in lingue e letterature straniere; la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze ambientali (indirizzo terrestre); la facolta' di conservazione dei beni culturali con il corso di laurea in conservazione dei beni culturali e la facolta' di economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale. Gli articoli da 9 a 23 (esclusi gli articoli 11, 17 e 18), relativi all'ordinamento didattico della facolta' di agraria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli intermedi e successivi: Parte II Ordinamento didattico FACOLTA' DI AGRARIA Art. 9. - La facolta' di agraria conferisce i diplomi di laurea in scienze e tecnologie agrarie e in scienze forestali ed ambientali, e i diplomi universitari in produzioni animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura e tecniche forestali. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Art. 11. - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Il corso di laurea puo' essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualita'. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di ateneo. L'indirizzo potra' essere riportato nel certificato degli studi. Art. 12 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facolta' di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facolta' di agraria e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indichera', inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 13 (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e' fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi. L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo. L'attivita' didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attivita' teorico-pratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte dell'attivita' didattico-pratica e dell'attivita' sperimentale di tesi potra' essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale e' articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 15. Nell'organizzare il piano degli studi la facolta' attivera' corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Il numero di corsi di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne' superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio e avere effettuato il tirocinio pratico applicativo presso aziende della facolta' o convenzionate. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello "intermedio 1" di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facolta'. La facolta' puo' eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione. Art. 14 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 10; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni; c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' pratiche; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato; e) indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovra' avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 15 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto. Art. 16 (Aree disciplinari ed impegno didattico minimo). - L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato: matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilita' e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale); fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica); chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica); biologia vegetale (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria); biologia animale (ore 100). Settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria); biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica); genetica agraria (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria); scienza del suolo (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata); agronomia e coltivazioni (ore 200). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); difesa delle colture (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); zootecnia (ore 100). Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture); ecologia applicata al sistema agrario (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale); microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); genio rurale (ore 150). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura); economia ed estimo (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica). Le rimanenti ore sono destinate dalla facolta' alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilita' di scelta per gli studenti. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI Art. 19. - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Art. 20 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facolta' di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facolta' di agraria e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indichera', inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 21 (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli studi del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali e' fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi. L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo. L'attivita' didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attivita' teorico-pratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte dell'attivita' didattico-pratica e dell'attivita' sperimentale di tesi potra' essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico e' articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 21. Nell'organizzare il piano degli studi la facolta' attivera' corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Il numero di corsi di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne' superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello "intermedio 1" di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facolta'. La facolta' puo' eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione. Art. 22 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 16; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni; c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' pratiche; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un corso integrato; e) indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 23 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto. Art. 24 (Aree disciplinari ed impegno didattico minimo). - L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze forestali ed ambientali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato: Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilita' e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale). Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica). Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica). Biologia (ore 250). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria). Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria). Biochimica agraria (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); E05A (Biochimica). Microbiologia ambientale (ore 50). Settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale). Scienza della terra e del suolo (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata). Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo (ore 100). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale). Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura). Misure forestali e rappresentazioni del territorio (ore 100). Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G07B (Pedologia); H05X (Topografia e cartografia). Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100). Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale). Botanica forestale (ore 50). Settori: E01C (Biologia vegetale applicata). Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale (ore 250). Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura). Tecnologie del legno e delle utilizzazioni forestali (ore 100). Settori: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali). Difesa dei sistemi forestali (ore 150). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale). Gestione ed utilizzazione delle risorse agro-forestali in ambiente montano (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G09C (Zootecnica speciale). Economia e politica forestale e ambientale (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica). Estimo e valutazioni forestali e ambientali (ore 50). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale). Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore 100). Settori: N03X (Diritto agrario); N09X (Istituzioni di diritto pubblico). Le rimanenti ore sono destinate dalla facolta' alla eventuale definizione di profili professionali specifici o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilita' di scelta per gli studenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Viterbo, 31 ottobre 1995 Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA