UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.271 del 20-11-1995)

                             IL RETTORE
  Vista  la  legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Universita'
statale della Tuscia;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  della   Tuscia,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980,
n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordino della docenza universitaria e relativa fascia di  formazione
per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  agli
ordinamenti didattici universitari;
  Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1993 e 29 settembre 1994 -
Modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario relativamente
ai corsi di laurea in  scienze  agrarie  (tab.  XXXI)  e  in  scienze
forestali (tab. XXXII), con i quali e' stato modificato l'ordinamento
didattico  universitario  relativamente ai corsi di laurea in scienze
agrarie e scienze forestali;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche di questo ateneo e precisamente: dal consiglio
di facolta' di agraria nella  riunione  del  15  febbraio  1995,  dal
senato  accademico  nella riunione del 18 luglio 1995 e dal consiglio
di amministrazione  nella  riunione  del  21  luglio  1995,  relative
all'adeguamento  dell'ordinamento  didattico  dei  corsi di laurea in
scienze agrarie e scienze forestali alle nuove tabelle XXXI  e  XXXII
approvate con i citati decreti ministeriali 10 dicembre 1993;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nell'adunanza del 7 settembre 1995;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati  in  premessa, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 1 della "Parte I - Disposizioni  generali"  e'  soppresso  e
cosi' sostituito:
                               Art. 1.
  L'Universita'  degli  studi  della  Tuscia comprende la facolta' di
agraria con i corsi di laurea in scienze e tecnologie  agrarie  e  in
scienze   forestali   ed   ambientali   e  con  i  corsi  di  diploma
universitario   in   produzioni   animali,   gestione    tecnica    e
amministrativa  in  agricoltura,  tecniche  forestali; la facolta' di
lingue e letterature straniere moderne con  il  corso  di  laurea  in
lingue  e  letterature straniere; la facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali con i corsi di laurea in scienze biologiche  e  in
scienze    ambientali   (indirizzo   terrestre);   la   facolta'   di
conservazione  dei  beni  culturali  con  il  corso  di   laurea   in
conservazione  dei  beni  culturali  e  la  facolta'  di  economia  e
commercio con il corso di laurea in economia aziendale.
  Gli articoli da 9 a 23 (esclusi gli articoli 11, 17 e 18), relativi
all'ordinamento didattico della facolta' di agraria, sono soppressi e
sostituiti  dai  seguenti  nuovi   articoli,   con   il   conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli intermedi e successivi:
                              Parte II
                        Ordinamento didattico
                         FACOLTA' DI AGRARIA
  Art.  9. - La facolta' di agraria conferisce i diplomi di laurea in
scienze e tecnologie agrarie e in scienze forestali ed ambientali,  e
i  diplomi  universitari  in  produzioni  animali, gestione tecnica e
amministrativa in agricoltura e tecniche forestali.
           CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
  Art. 11. - L'iscrizione al corso e' regolata  in  conformita'  alle
leggi  di  accesso  agli studi universitari. Il numero degli iscritti
sara' stabilito annualmente dal senato accademico,  su  proposta  del
consiglio  di  facolta',  in  base  ai  criteri  generali fissati dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.
  Il  corso di laurea puo' essere articolato in indirizzi, riservando
all'indirizzo almeno  quattro  annualita'.  Le  aree  caratterizzanti
ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di
ateneo.  L'indirizzo  potra'  essere  riportato nel certificato degli
studi.
  Art. 12 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze  e  tecnologie
agrarie  e'  dichiarato  affine  ai  corsi  di  laurea ed ai corsi di
diploma delle facolta' di agraria.
  Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio  dai
corsi  di diploma universitario e di diploma di laurea della facolta'
di agraria e da quelli di  altre  facolta'  al  corso  di  laurea  in
scienze  e  tecnologie agrarie, il consiglio di facolta' adottera' il
criterio generale della  loro  validita'  culturale  (propedeutica  o
professionale)   nell'ottica   della   formazione  richiesta  per  il
conseguimento del diploma di laurea.
  La facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti  con  esito
positivo  nei  corsi di diploma universitario, indicandone le singole
corrispondenze, anche parziali, con gli  insegnamenti  del  corso  di
laurea.   La   facolta'   indichera',   inoltre,  sia  gli  eventuali
insegnamenti integrativi, appositamente  istituiti  ed  attivati  per
completare  la  formazione  per  accedere al corso di laurea, che gli
insegnamenti specifici del corso di laurea necessari  per  conseguire
il   diploma   di  laurea.  Gli  insegnamenti  integrativi  non  sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Il consiglio di facolta' indichera' inoltre  l'anno  di  corso  del
corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma  universitario,  il  consiglio  di  facolta' riconoscera' gli
insegnamenti sempre col criterio della loro utilita'  ai  fini  della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo ed
indichera'  il  piano  degli  studi  da  completare per conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art. 13 (Articolazione del corso degli studi). -  La  durata  degli
studi  del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e' fissata
in cinque anni.  Ciascuno  dei  cinque  anni  di  corso  puo'  essere
articolato in periodi didattici piu' brevi.
  L'impegno  didattico  complessivo e' di 3.300 ore; di queste almeno
400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed
al tirocinio pratico-applicativo.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica  teorico-formale  e  didattica teorico-pratica. L'attivita'
teorico-pratica  e'   comprensiva   di   esercitazioni,   laboratori,
seminari,  dimostrazioni,  attivita'  guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e  discussione  di  elaborati  e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
  Parte    dell'attivita'    didattico-pratica    e    dell'attivita'
sperimentale di tesi potra' essere svolta  anche  presso  qualificate
strutture  esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le
quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.
  Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge  n.
341/1990,  l'ordinamento  didattico  nazionale  e' articolato in aree
disciplinari, di cui al successivo art. 15. Nell'organizzare il piano
degli studi la facolta' attivera'  corsi  ufficiali  di  insegnamento
monodisciplinari  e/o  integrati.  Un  corso  di  insegnamento ha una
durata  di  circa  100  ore,  comprensive  di  tutte   le   attivita'
didattiche.  Per  motivate  esigenze didattiche e' possibile svolgere
corsi aventi una durata minima di circa 50  ore.  I  corsi  integrati
sono  costituiti  da  un  massimo di tre moduli; i docenti di ciascun
modulo fanno parte della commissione di esame.
  Il numero di corsi di insegnamento sara' non  inferiore  a  25  ne'
superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i
corsi  di  insegnamento  impartiti  constano di lezioni teoriche e di
esercitazioni pratiche.
  Per essere ammessi a  sostenere  l'esame  di  laurea  occorre  aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di  studio e avere effettuato il tirocinio pratico applicativo presso
aziende   della   facolta'   o    convenzionate.    Inoltre,    prima
dell'iscrizione  al  quarto anno di corso lo studente deve presentare
una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo,  ove
esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al
livello  "intermedio  1" di una lingua straniera tra quelle stabilite
dalla  facolta'.   La   facolta'   puo'   eventualmente   riconoscere
certificazioni  rilasciate  da altre istituzioni, anche straniere. In
assenza di una adeguata certificazione, la  facolta'  istituira'  una
prova di accertamento.
  L'esame  di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
 Art. 14 (Manifesto degli studi). -  All'atto  della  predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce
il  piano  di  studi  ufficiale  del corso di laurea, comprendente le
denominazioni degli insegnamenti  da  attivare,  in  applicazione  di
quanto  disposto  dal  secondo  comma  dell'art.  11  della  legge n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a)  propone  il  numero  dei  posti disponibili per l'iscrizione,
secondo quanto previsto dal precedente art. 10;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati) e le relative denominazioni;
    c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli  insegnamenti
che  vi  afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata
alle attivita' pratiche;
    d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti  ad  un
medesimo corso integrato;
    e)  indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi di
insegnamento di  cui  lo  studente  dovra'  avere  l'attestazione  di
frequenza  e  superata  la  relativa  prova di valutazione al fine di
ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi'
le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 15 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati  e'  affidata,
nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  di facolta' ai
professori di ruolo  afferenti  ai  settori  scientifico-disciplinari
indicati  nell'ordinamento  didattico  e  ai  professori  di ruolo di
settori ritenuti dalla facolta'  affini,  ovvero  per  affidamento  o
supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.
  Al  fine  di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
  Art.   16  (Aree  disciplinari  ed  impegno  didattico  minimo).  -
L'articolazione del corso  di  studi  per  conseguire  la  laurea  in
scienze  e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti
aree  disciplinari,  con  il  numero  minimo  di  ore  per   ciascuna
specificato:
   matematica,  statistica  ed  informatica  (ore 150). Settori: A02A
(Analisi matematica); A02B (Probabilita'  e  statistica  matematica);
A04A  (Analisi  numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di
elaborazione   delle   informazioni);   K05B   (Informatica);    S01A
(Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale);
   fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);
   chimica   generale   ed   inorganica,  chimica  organica,  chimica
analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica
generale ed inorganica); C05X (Chimica organica);
   biologia  vegetale  (ore  100).  Settori:  E01A  (Botanica);  E01B
(Botanica  sistematica);  E01C  (Biologia  vegetale  applicata); E01E
(Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria);
   biologia  animale  (ore  100).  Settori:  E02A  (Zoologia);   E02B
(Anatomia  comparata  e  citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A
(Anatomia degli animali domestici); V30B  (Fisiologia  degli  animali
domestici); G06A (Entomologia agraria);
   biochimica  agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100).
Settori: G07A (Chimica agraria);  E01E  (Fisiologia  vegetale);  E05A
(Biochimica);
   genetica agraria (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria);
   scienza  del suolo (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B
(Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B  (Geologia
applicata);
   agronomia  e  coltivazioni  (ore  200). Settori: G02A (Agronomia e
coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura
e floricoltura);
   difesa  delle  colture  (ore  100).  Settori:  G06A   (Entomologia
agraria);  G06B  (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni
erbacee);
   zootecnia  (ore  100).  Settori:  G09A   (Zootecnia   generale   e
miglioramento  genetico);  G09B (Nutrizione e alimentazione animale);
G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture);
   ecologia applicata al sistema agrario  (ore  100).  Settori:  G02A
(Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C
(Orticoltura   e  floricoltura);  G06A  (Entomologia  agraria);  G07A
(Chimica  agraria);  G09A   (Zootecnia   generale   e   miglioramento
genetico);  E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D
(Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale);
   microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150).  Settori:
G08A  (Scienza  e  tecnologia  dei  prodotti  agro-alimentari);  G08B
(Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);
   genio  rurale  (ore  150).  Settori:  G05A  (Idraulica  agraria  e
forestale);  G05B  (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti
tecnici per l'agricoltura);
   economia ed estimo (ore 200). Settori: G01X  (Economia  ed  estimo
rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).
  Le  rimanenti  ore  sono  destinate  dalla  facolta' alla eventuale
definizione di profili professionali per specifici indirizzi  o  alla
integrazione  della  formazione  di  base o professionale, prevedendo
anche possibilita' di scelta per gli studenti.
         CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI
  Art. 19. - L'iscrizione al corso e' regolata  in  conformita'  alle
leggi  di  accesso  agli studi universitari. Il numero degli iscritti
sara' stabilito annualmente dal senato accademico,  su  proposta  del
consiglio  di  facolta',  in  base  ai  criteri  generali fissati dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Art.  20  (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze forestali ed
ambientali e' dichiarato affine ai corsi di laurea  ed  ai  corsi  di
diploma delle facolta' di agraria.
  Per  il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai
corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della  facolta'
di  agraria  e  da  quelli  di  altre  facolta' al corso di laurea in
scienze forestali ed ambientali, il consiglio di  facolta'  adottera'
il  criterio  generale della loro validita' culturale (propedeutica o
professionale)  nell'ottica  della  formazione   richiesta   per   il
conseguimento del diploma di laurea.
  La  facolta'  potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito
positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone  le  singole
corrispondenze,  anche  parziali,  con  gli insegnamenti del corso di
laurea.  La  facolta'  indichera',   inoltre,   sia   gli   eventuali
insegnamenti  integrativi,  appositamente  istituiti  ed attivati per
completare la formazione per accedere al corso  di  laurea,  che  gli
insegnamenti  specifici  del corso di laurea necessari per conseguire
il  diploma  di  laurea.  Gli  insegnamenti  integrativi   non   sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Il  consiglio  di  facolta'  indichera' inoltre l'anno di corso del
corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma universitario, il  consiglio  di  facolta'  riconoscera'  gli
insegnamenti  sempre  col  criterio della loro utilita' ai fini della
formazione necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo  ed
indichera'  il  piano  degli  studi  da  completare per conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art. 21 (Articolazione del corso degli studi). -  La  durata  degli
studi  del  corso  di  laurea  in  scienze forestali ed ambientali e'
fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere
articolato in periodi didattici piu' brevi.
  L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di  queste  almeno
400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed
al tirocinio pratico-applicativo.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica teorico-formale e  didattica  teorico-pratica.  L'attivita'
teorico-pratica   e'   comprensiva   di   esercitazioni,  laboratori,
seminari, dimostrazioni, attivita' guidate,  visite  tecniche,  prove
parziali  di  accertamento,  correzione  e discussione di elaborati e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
   Parte   dell'attivita'    didattico-pratica    e    dell'attivita'
sperimentale  di  tesi  potra' essere svolta anche presso qualificate
strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con  le
quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.
  Ai  sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n.
341/1990, l'ordinamento didattico e' articolato in aree disciplinari,
di cui al successivo art. 21. Nell'organizzare il piano  degli  studi
la    facolta'    attivera'    corsi    ufficiali   di   insegnamento
monodisciplinari e/o integrati.  Un  corso  di  insegnamento  ha  una
durata   di   circa  100  ore,  comprensive  di  tutte  le  attivita'
didattiche. Per motivate esigenze didattiche  e'  possibile  svolgere
corsi  aventi  una  durata  minima di circa 50 ore. I corsi integrati
sono costituiti da un massimo di tre moduli;  i  docenti  di  ciascun
modulo fanno parte della commissione di esame.
  Il  numero  di  corsi  di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne'
superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i
corsi di insegnamento impartiti constano di  lezioni  teoriche  e  di
esercitazioni pratiche.
  Per  essere  ammessi  a  sostenere  l'esame  di laurea occorre aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso  lo
studente  deve  presentare  una certificazione, rilasciata dal centro
linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti  il  superamento
della  prova  di  conoscenza  al livello "intermedio 1" di una lingua
straniera tra quelle  stabilite  dalla  facolta'.  La  facolta'  puo'
eventualmente   riconoscere   certificazioni   rilasciate   da  altre
istituzioni,  anche   straniere.   In   assenza   di   una   adeguata
certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento.
  L'esame  di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art. 22 (Manifesto degli studi). - All'atto  della  predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce
il  piano  di  studi  ufficiale  del corso di laurea, comprendente le
denominazioni degli insegnamenti  da  attivare,  in  applicazione  di
quanto  disposto  dal  secondo  comma  dell'art.  11  della  legge n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a) propone il numero  dei  posti  disponibili  per  l'iscrizione,
secondo quanto previsto dal precedente art. 16;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati) e le relative denominazioni;
    c)  ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti
che vi afferiscono, precisando per ogni corso la  frazione  destinata
alle attivita' pratiche;
    d)  fissa  la frazione temporale delle discipline afferenti ad un
corso integrato;
    e) indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi  di
insegnamento  di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione
di frequenza ed avere superato la relativa prova  di  valutazione  al
fine  di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa
altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 23 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati  e'  affidata,
nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  di facolta' ai
professori di ruolo  afferenti  ai  settori  scientifico-disciplinari
indicati  nell'ordinamento  didattico  e  ai  professori  di ruolo di
settori ritenuti dalla facolta'  affini,  ovvero  per  affidamento  o
supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.
  Al  fine  di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
  Art.   24  (Aree  disciplinari  ed  impegno  didattico  minimo).  -
L'articolazione del corso  di  studi  per  conseguire  la  laurea  in
scienze   forestali  ed  ambientali  comprende  obbligatoriamente  le
seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per  ciascuna
specificato:
   Matematica,  statistica  ed  informatica  (ore 150). Settori: A02A
(Analisi matematica); A02B (Probabilita'  e  statistica  matematica);
A04A  (Analisi  numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di
elaborazione   delle   informazioni);   K05B   (Informatica);    S01A
(Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).
  Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica).
  Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica
(ore  150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale
ed inorganica); C05X (Chimica organica).
  Biologia  (ore  250).  Settori:  E01A  (Botanica);  E01B  (Botanica
sistematica);  E01C  (Biologia  vegetale applicata); E01E (Fisiologia
vegetale);  E02A  (Zoologia);  E04A   (Fisiologia   generale);   G06A
(Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria).
  Genetica  agraria  e miglioramento genetico (ore 50). Settori: G04X
(Genetica agraria).
  Biochimica agraria (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria);  E05A
(Biochimica).
  Microbiologia  ambientale  (ore  50).  Settori: G08B (Microbiologia
agro-alimentare ed ambientale).
  Scienza della terra e del suolo (ore 100). Settori:  G07A  (Chimica
agraria);  G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia);
D02B (Geologia applicata).
  Sistemazioni  idrauliche  e  conservazione  del  suolo  (ore  100).
Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale).
  Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100). Settori:  G05A
(Idraulica  agraria  e  forestale);  G05B  (Meccanica  agraria); G05C
(Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).
  Misure forestali  e  rappresentazioni  del  territorio  (ore  100).
Settori:   G03A   (Assestamento   forestale   e  selvicoltura);  G07B
(Pedologia); H05X (Topografia e cartografia).
  Ecologia e fisiologia dei sistemi  forestali  (ore  100).  Settori:
G03A  (Assestamento  forestale  e  selvicoltura);  G06A  (Entomologia
agraria); G07A (Chimica  agraria);  E01D  (Ecologia  vegetale);  E01E
(Fisiologia vegetale).
  Botanica  forestale  (ore  50).  Settori:  E01C  (Biologia vegetale
applicata).
  Selvicoltura e pianificazione forestale ed  ambientale  (ore  250).
Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura).
  Tecnologie  del  legno  e  delle utilizzazioni forestali (ore 100).
Settori: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali).
  Difesa dei sistemi forestali (ore 150). Settori: G06A  (Entomologia
agraria); G06B (Patologia vegetale).
  Gestione  ed utilizzazione delle risorse agro-forestali in ambiente
montano (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni  erbacee);
G09C (Zootecnica speciale).
  Economia e politica forestale e ambientale (ore 200). Settori: G01X
(Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica
economica).
  Estimo e valutazioni forestali e ambientali (ore 50). Settori: G01X
(Economia ed estimo rurale).
  Diritto  e legislazione forestale ed ambientale (ore 100). Settori:
N03X (Diritto agrario); N09X (Istituzioni di diritto pubblico).
  Le rimanenti ore  sono  destinate  dalla  facolta'  alla  eventuale
definizione  di  profili  professionali specifici o alla integrazione
della  formazione  di  base   o   professionale,   prevedendo   anche
possibilita'  di  scelta  per gli studenti. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Viterbo, 31 ottobre 1995
                                       Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA