Tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi.(GU n.273 del 22-11-1995)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 19, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 30 aprile 1980, come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale sono state fissate le tariffe per le prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto di amministrazioni statali, di enti e di privati; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazioni; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero; Visto l'art. 8, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che prevede l'effettuazione, da parte dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, di prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche ed economiche per conto di organismi pubblici e privati; Riconosciuta la necessita' di adeguare le tariffe anzidette ai costi per il personale utilizzato nell'esame della documentazione e nella effettuazione delle prove nonche' ai costi relativi all'uso degli equipaggiamenti impiegati (strumentazione, camere climatiche, apparecchiature per prove meccaniche, apparecchiature per prove di sicurezza elettrica, campioni di riferimento, apparecchiature per analisi tecnologiche e chimico fisiche); Decreta: Art. 1. 1. I compensi dovuti per le prestazioni scientifiche e sperimentali, eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sotto elencati elementi: a) spese per il personale impiegato nell'esame della documentazione, per l'effettuazione delle prove e delle verifiche tecniche: L. 90.000 per ogni ora o frazione di ora, con un minimo di L. 360.000 per prestazioni inferiori alle tre ore; b) spese per l'uso di apparecchiature impiegate nelle prove, espresse in percentuale del costo iniziale dell'apparecchiatura per ogni ora di utilizzo: strumentazione e camere climatiche 0,80 per mille; apparecchiature per prove meccaniche, per prove di sicurezza elettrica e per analisi tecnologiche e chimico fisiche 0,60 per mille; campioni di riferimento 0,40 per mille; c) spese per i materiali di consumo: rimborso del costo sostenuto per l'acquisto del materiale utilizzato; d) spese di missione per il personale impiegato fuori della sede di servizio: rimborso delle indennita' da corrispondere al personale sulla base della normativa vigente; e) spese generali: il 15% del totale delle voci precedenti. 2. Qualora si tratti di prestazioni standard a carattere ripetitivo l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni puo' adottare listini prezzi compilati sulla base degli elementi indicati nel comma 1. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 settembre 1995 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO p. Il Ministro del tesoro VEGAS Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1995 Registro n. 6 Poste, foglio n. 178