Modificazione dell'art. 45 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.(GU n.277 del 27-11-1995)
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988; Nella seduta del 16 novembre 1995; Ha deliberato di apportare modifiche ed integrazioni all'art. 45 del regolamento interno a seguito delle quali il testo di detto articolo e' formulato come segue: Art. 45 (Formazione dell'ordine del giorno). - L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' predisposto dal vicepresidente, e, previo assenso del presidente, e' comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio puo' deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti. Se pero' un componente ne faccia richiesta, l'argomento e' rinviato alla seduta successiva o ad altra che sia deliberata dal Consiglio. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma e' predisposto un ordine del giorno speciale relativo alle seguenti pratiche proposte all'unanimita' dalle commissioni e per le quali nessuno dei componenti o dei presenti alla deliberazione della proposta abbia chiesto la trattazione in via ordinaria: a) le proposte di archiviazione per palese infondatezza o incompetenza, della prima commissione; b) le proposte della seconda commissione relative ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario e per astensione obbligatoria, relative al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di eta', relative alle cessazioni per collocamento a riposo, relative alla concessione di titoli onorifici, relative alla cessazione dal servizio, relative a presa d'atto o a non luogo a provvedere, relative ad autorizzazioni per incarichi presso le commissioni tributarie e per quelli di insegnamento; c) le proposte della terza commissione relative ai trasferimenti su domanda, eccettuate quelle relative ad incarichi semidirettivi, quelle relative ai posti presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte ed eccettuate, altresi', tutte quelle in cui siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini e quelle in cui vengano concessi punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unita' familiare, esercizio di funzioni in sedi disagiate; le proposte relative a pratiche tabellari quando non siano state espresse valutazioni discordanti dagli ineressati o dal Consiglio giudiziario, relative ad applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, prese d'atto e di non luogo a provvedere, nonche' quelle di rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali; d) tutte le proposte della quarta commissione quando nel corso della procedura non siano state espresse valutazioni discordanti ed escluse comunque quelle in tema di incompatibilita'; e) le proposte di archiviazione o di presa d'atto, formulate dalla commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia; f) le proposte della commissione uditori giudiziari relative a prese d'atto, relative al tirocinio degli uditori e a valutazioni sugli uditori quando nel corso della procedura non siano state espresse valutazioni discordanti, nonche' quelle riguardanti rilascio copia di atti della procedura di concorso; g) tutte le proposte della commissione per l'eliminazione e l'inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati; h) tutte le proposte della commissione per i giudici di pace, con esclusione di quelle di risposta a quesiti d'ordine generale nonche' di quelle in tema di incompatibilita', dispensa, revoca dell'ufficio e decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia; i) le proposte di archiviazione della commissione per i problemi posti all'amministrazione della giustizia dalla criminalita' organizzata per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare; l) le proposte della commissione per il conferimento degli uffici direttivi di non luogo a provvedere o di presa d'atto non riguardanti provvedimenti giurisdizionali, nonche' quelle relative a valutazioni positive sulla nomina alle funzioni direttive superiori quando nel corso della procedura non siano state espresse opinioni discordanti. Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente non ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie. Le disposizioni dei precedenti quarto e quinto comma si applicano alle materie e alle competenze cosi' come determinate nei decreti istitutivi delle commissioni. Roma, 20 novembre 1995 Il vice presidente: CAPOTOSTI