CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 20 novembre 1995 

  Modificazione  dell'art.  45  del regolamento interno del Consiglio
superiore della magistratura.
(GU n.277 del 27-11-1995)

                       IL CONSIGLIO SUPERIORE
                         DELLA MAGISTRATURA
  Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto il testo del proprio  regolamento  interno  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;
  Nella seduta del 16 novembre 1995;
                            Ha deliberato
di  apportare  modifiche  ed integrazioni all'art. 45 del regolamento
interno a seguito delle quali il testo di detto articolo e' formulato
come segue:
  Art. 45 (Formazione dell'ordine del giorno). - L'ordine del  giorno
di  ciascuna  seduta  e'  predisposto  dal  vicepresidente, e, previo
assenso del presidente, e' comunicato  a  tutti  i  componenti  e  al
Ministro  almeno  cinque  giorni prima, assieme alla convocazione del
Consiglio.
  In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunto
all'ordine del giorno possono essere comunicati  successivamente,  ma
almeno un giorno prima.
  All'inizio  di  ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su
proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio puo' deliberare  di
aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti.
Se  pero'  un componente ne faccia richiesta, l'argomento e' rinviato
alla seduta successiva o ad altra che sia deliberata dal Consiglio.
  Oltre all'ordine del giorno ordinario di  cui  al  primo  comma  e'
predisposto  un  ordine  del  giorno  speciale relativo alle seguenti
pratiche proposte all'unanimita' dalle commissioni  e  per  le  quali
nessuno  dei  componenti  o  dei  presenti  alla  deliberazione della
proposta abbia chiesto la trattazione in via ordinaria:
    a)  le  proposte  di  archiviazione  per  palese  infondatezza  o
incompetenza, della prima commissione;
    b)  le proposte della seconda commissione relative ad assenze dal
servizio per aspettativa, per congedo straordinario e per  astensione
obbligatoria,   relative   al  trattenimento  in  servizio  oltre  il
settantesimo anno di eta', relative alle cessazioni per  collocamento
a  riposo,  relative  alla  concessione di titoli onorifici, relative
alla cessazione dal servizio, relative a presa d'atto o a non luogo a
provvedere,  relative  ad  autorizzazioni  per  incarichi  presso  le
commissioni tributarie e per quelli di insegnamento;
    c)  le proposte della terza commissione relative ai trasferimenti
su domanda, eccettuate quelle relative  ad  incarichi  semidirettivi,
quelle  relative  ai posti presso la Corte di cassazione e la procura
generale presso la stessa Corte ed eccettuate, altresi', tutte quelle
in cui siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per
merito o attitudini e quelle in cui  vengano  concessi  punteggi  per
stato  di  salute,  salvaguardia  dell'unita' familiare, esercizio di
funzioni in sedi disagiate; le proposte relative a pratiche tabellari
quando  non  siano  state  espresse  valutazioni  discordanti   dagli
ineressati  o  dal  Consiglio  giudiziario,  relative ad applicazioni
endodistrettuali, supplenze, ferie, prese d'atto e  di  non  luogo  a
provvedere,  nonche'  quelle  di rigetto di richieste di applicazioni
extradistrettuali;
    d)  tutte  le  proposte della quarta commissione quando nel corso
della procedura non siano state espresse valutazioni  discordanti  ed
escluse comunque quelle in tema di incompatibilita';
    e)  le  proposte  di  archiviazione  o di presa d'atto, formulate
dalla commissione per  la  riforma  giudiziaria  e  l'amministrazione
della giustizia;
    f)  le  proposte  della commissione uditori giudiziari relative a
prese d'atto, relative al tirocinio degli  uditori  e  a  valutazioni
sugli  uditori  quando  nel  corso  della  procedura  non siano state
espresse valutazioni discordanti, nonche' quelle riguardanti rilascio
copia di atti della procedura di concorso;
    g) tutte le  proposte  della  commissione  per  l'eliminazione  e
l'inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati;
    h) tutte le proposte della commissione per i giudici di pace, con
esclusione  di quelle di risposta a quesiti d'ordine generale nonche'
di quelle in tema di incompatibilita', dispensa, revoca  dell'ufficio
e decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia;
    i)  le proposte di archiviazione della commissione per i problemi
posti  all'amministrazione   della   giustizia   dalla   criminalita'
organizzata  per  palese  mancanza di provvedimenti di competenza del
Consiglio da adottare;
    l) le proposte della commissione per il conferimento degli uffici
direttivi di non luogo a provvedere o di presa d'atto non riguardanti
provvedimenti giurisdizionali, nonche' quelle relative a  valutazioni
positive  sulla  nomina  alle funzioni direttive superiori quando nel
corso della procedura non siano state espresse opinioni discordanti.
  Sulle proposte di cui al precedente  comma  il  Consiglio  delibera
unitariamente, salvo che un componente non ne richieda la trattazione
nelle forme ordinarie.
  Le  disposizioni  dei precedenti quarto e quinto comma si applicano
alle materie e alle competenze cosi'  come  determinate  nei  decreti
istitutivi delle commissioni.
   Roma, 20 novembre 1995
                                        Il vice presidente: CAPOTOSTI