Limiti di somma oltre i quali e' obbligatoria la richiesta di parere all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.(GU n.279 del 29-11-1995)
Vigente al: 29-11-1995
Ai dirigenti responsabili dei sistemi informativi delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici e, per conoscenza: Al Dipartimento per la funzione pubblica Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alla Ragioneria generale dello Stato Al Provveditorato generale dello Stato Come e' noto, l'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, stabilisce l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto, di richiedere il parere di congruita' tecnico-economica di questa autorita' sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati. Al proposito, questa autorita', con proprie circolari n. 14/AIPA del 2 aprile 1993, CR/4/AIPA del 24 marzo 1994 e CR/6/AIPA del 5 settembre 1994 - alle quali si rinvia per quanto necessario - ha diramato istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della nuova normativa, con particolare riguardo alle modalita' di formulazione e di inoltro delle richieste di parere ex art. 8 citato. La normativa sopra richiamata ha subito ora una profonda modifica per effetto degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, che hanno, rispettivamente, modificato l'art. 17, primo comma, e l'art. 8 del ripetuto decreto legislativo n. 39 del 1993, nel senso che: a) la procedura semplificata, gia' prevista dal citato art. 17, comma 1, per i progetti da avviare negli anni 1993 e 1994, e' stata estesa anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996; b) il parere di congruita' tecnico-economica sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati, gia' previsto dall'art. 8 citato senza la prefissazione di alcun limite di somma, e' ora stabilito obbligatoriamente, a regime, "qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risultanti da successive disposizioni". Nel nuovo testo dell'art. 8, e' stata altresi' modificata anche la procedura per la richiesta di parere al Consiglio di Stato, che e' ora prevista come obbligatoria - ovviamente per le sole amministrazioni dello Stato gia' astrette dal vincolo in questione in base alla legge di contabilita' generale dello Stato - per i contratti (in materia informatica) che superino i limiti come sopra individuati. Cio' premesso, occorre precisare che l'ultima disposizione che ha rivalutato i suddetti limiti di somma e' contenuta nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, recante, come e' noto, nuove norme per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la cui efficacia, peraltro, e' stata piu' volte differita da una serie di decreti-legge. Da ultimo, il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, all'art. 2, aveva differito al 1 novembre 1995 l'entrata in vigore del citato art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994. Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1995, n. 253, e' stata infine pubblicata la legge 27 ottobre 1995, n. 436, di conversione di tale decreto-legge. A seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, a decorrere dal 1 novembre 1995, i nuovi limiti di valore lordo oltre i quali deve essere richiesto il parere dell'autorita' sono, pertanto, i seguenti: procedura negoziata (trattativa privata): 300 milioni; procedura ristretta (licitazione o appalto concorso): 600 milioni; procedura aperta (asta pubblica): 1.200 milioni. In via conclusiva, mentre si confermano le istruzioni contenute nelle precedenti circolari, in particolare in quella CR/6/AIPA del 5 settembre 1994, si precisa che, per quanto riguarda le richieste gia' pervenute a questa autorita' e per le quali, alla data del 1 novembre 1995, non sia ancora intervenuto il relativo parere, le stesse saranno restituite alle amministrazioni richiedenti, in conformita' ai principi che regolano gli effetti della sopravvenienza delle norme sui procedimenti in corso, allorche' non risultino superati i suddetti importi. Il presidente: REY