MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti
il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.281 del 1-12-1995)

   Con   decreto   ministeriale  17  novembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud,  con  sede  in
Siracusa  e  unita'  di  Siracusa, e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  dal  4  luglio
1995 al 3 gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero del contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e'  prorogata,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con
sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio
Calabria),  per  il  periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995 la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e'  prorogata,  in
favore   dei   lavoratori   interessati   dipendenti   dalla   S.p.a.
Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unita' di Monte  Sinni
(Cagliari),  per  il  periodo  dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996 la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti dalla S.p.a. Meditele
Impianti, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal
19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996 la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 19 gennaio 1996 al 18 luglio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  17  novembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.E.M., con  sede  in  Catania  e
unita'  di  Catania,  e'  prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso, per il periodo dal  29  marzo  1994  al  28
settembre 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16139 del 21 novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 29 settembre 1994 al 28 marzo 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16418 del 28 dicembre 1994.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto  legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  17  novembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oreb, con sede in Tito (Potenza) e
unita'   di  Tito  (Potenza),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
1 marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Beniconf,
con  sede  in  Castrovillari  (Cosenza)  e  unita'  di  Castrovillari
(Cosenza),  per  il  periodo dal 26 aprile 1995 al 25 ottobre 1995 la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e'  prorogata,  in
favore   dei   lavoratori   interessati   dipendenti   dalla   S.p.a.
Saldotecnica, con sede in Siracusa e unita' della zona industriale di
Siracusa, per il periodo dal 7 febbraio 1995  al  6  agosto  1995  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi  dell'art.  6,
comma  6,  del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in
favore   dei   lavoratori   interessati   dipendenti   dalla   S.p.a.
Saldotecnica,  con  sede  in  Siracusa  e  unita'  di Catania, per il
periodo dal 1 marzo 1995 al 31  agosto  1995  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  17  novembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a  r.l.  Sar.Co.M.I.,  con  sede  in
Sarroch  (Cagliari)  e  unita' di Sarroch (Cagliari), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 18 febbraio 1994 al 17 agosto 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16927 del 25 febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16927 del 25 febbraio 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto  legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi  dell'art.  6,
comma  6,  del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a.  Tecnoserre
Mediterranea,  con  sede  in  Alghero  (Sassari)  e unita' di Alghero
(Sassari), per il periodo dal 21 ottobre 1994 al 20  aprile  1995  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  17  novembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Siracusana Navalmeccanica, con
sede in Siracusa e unita'  di  Cantieri  delle  zone  industriali  di
Siracusa,    e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio
1995 al 30 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  17  novembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T. Societa' Italiana Tabacchi,
con sede in Chieti e unita' di Pianella, frazione Cerratina (Pesaro),
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal 23 agosto 1995 al 22 febbraio
1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 23 febbraio 1996 al 22 agosto 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  17  novembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Sadam  Meccanica,  con  sede  in
Bologna   e   unita'  di  Montecosaro  (Macerata),  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 31 dicembre 1994.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  17  novembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Cartacartex,  con  sede  in
Cittaducale (Rieti) e unita' di Santa Rufina di Cittaducale  (Rieti),
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 24  marzo  1995  al  23  settembre
1995.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   Con  decreto  ministeriale  17  novembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  edili  rientranti  nel campo di applicazione dell'art. 3,
comma 3 del decreto legge 16 maggio  1994,  n.  299,  convertito  con
modificazioni  nella  legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla
S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e
unita' del comprensorio di Bari, comprensorio di Foggia, comprensorio
di  Matera,  comprensorio  di  Potenza,  comprensorio  di  Savona   e
comprensorio   di   Taranto,   e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della durata del trattamento speciale di disoccupazione,
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata   dal  21  settembre  1995  al  20  marzo  1996,  con  pari
diminuzione della durata del trattamento speciale di  disoccupazione,
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  17  novembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  edili  rientranti  nel campo di applicazione dell'art. 3,
comma 3 del decreto legge 16 maggio  1994,  n.  299,  convertito  con
modificazioni  nella  legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla
S.p.a. Engineering (Gruppo Dicorato), con  sede  in  Trani  (Bari)  e
unita'  di Canosa (Bari) e Foggia, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della durata del trattamento speciale di disoccupazione,
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata   dal  21  settembre  1995  al  20  marzo  1996,  con  pari
diminuzione della durata del trattamento speciale di  disoccupazione,
tenendosi  conto,  ai  fini  della determinazione del trattamento del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  17  novembre  1995,  e'  disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di
Sassari, di cui al richiamato decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 6 aprile 1995, e nei limiti del contingente  dallo
stesso fissati, per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.