UNIVERSITA' DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.281 del 1-12-1995)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  concernente  la  riforma
degli ordinamenti didattici;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   delle  predette  autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Padova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 61, comma 10, concernente la scuola di  specializzazione  in
archeologia e' soppresso e sostituito dal seguente:
  "Art.   61,   comma  10:  Sono  ammessi  alle  prove  per  ottenere
l'iscrizione i laureati in lettere, in storia, in materie letterarie,
nonche' i laureati in conservazione dei beni culturali (con indirizzo
archeologico) e in architettura. Sono  altresi'  ammessi  coloro  che
siano  in  possesso di titoli di studio conseguiti presso universita'
straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382, del testo unico 31
agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti al comma precedente".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 15 novembre 1995
                                                   Il rettore: MURARO