Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilita' speciali fruttifere.(GU n.281 del 1-12-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministero del tesoro viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilita' speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del tesoro a scadenza trimestrale; Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1993 che ha fissato nella misura dell'8% lordo il tasso di interesse da corrispondere sulle predette contabilita' speciali fruttifere; Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 dell'11 ottobre 1995 che riduce di due punti il saggio di interesse da corrispondere per i depositi sui libretti postali di risparmio liberi e vincolati; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adeguare il tasso di interesse sulle contabilita' speciali di cui sopra in relazione alla discesa del valore dell'interesse sul risparmio postale; Decreta: Articolo unico Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 720/1984, sulle somme depositate nelle contabilita' speciali fruttifere relative alle entrate proprie degli enti ed organismi pubblici, e' stabilito nella misura del 6% lordo, con decorrenza dal 1 dicembre 1995. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 1995 Il direttore generale: DRAGHI