Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "Conselvano", "Delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona", o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto Orientale", "Veneto".(GU n.281 del 1-12-1995)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "Conselvano", "Delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto Orientale", "Veneto" per i vini da tavola prodotti nel territorio per ciascuno di essi indicato e ricadente nell'ambito della regione Veneto e per quanto concerne: la indicazione geografica tipica "Alto Livenza", anche nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia; la indicazione geografica tipica "Delle Venezie" anche nell'ambito del territorio della provincia autonoma di Trento e della regione Friuli-Venezia Giulia; la indicazione geografica tipica "Vallagarina" anche nel territorio della provincia autonoma di Trento. Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica "Alto Livenza" per i territori della regione Veneto e della regione Friuli-Venezia Giulia e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodita' di uso dovra' essere riportata in ciascun parere interessante le regioni predette. Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica "Delle Venezie" per i territori della provincia autonoma di Trento, della regione Veneto e della regione Friuli-Venezia Giulia e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodita' di uso dovra' essere riportata in ciascun parere interessante la provincia autonoma e le regioni predette. Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica "Vallagarina" per i territori della provincia autonoma di Trento e della regione Veneto e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodita' di uso dovra' essere riportata in ciascun parere interessante la provincia autonoma e le regioni predette. Ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande di riconoscimento delle IGT di seguito elencate: "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "Conselvano", "Delle Venezie", "Marca Trevigiana" "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto Orientale", "Veneto" ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Alto Livenza" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Alto Livenza", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Alto Livenza" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Treviso e Pordenone. La indicazione geografica tipica "Alto Livenza" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o del relativo sinonimo: "Chardonnay", "I.M. 6.0.13", "Malvasia" (da Malvasia istriana), "Muller Thurgau", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Prosecco", "Riesling renano", "Riesling italico", "Sauvignon", "Tocai italico", "Traminer", "Verdiso", "Verduzzo" (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano), "Cabernet franc", "Cabernet Sauvignon", "Franconia", "I.M. 2.15.", "Malbech", "Marzemino", "Merlot", "Pinot nero", "Raboso Piave", "Raboso Veronese", "Refosco dal peduncolo rosso", "Tocai rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Treviso e Pordenone, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza" con la specificazione dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica tipica "Alto Livenza" coincide con l'intero territorio amministrativo dei commi di: Cordigneno, Orsago, Gaiarine, Portobuffole', Gorgo al Monticano, Mansue', Motta di Livenza e Medusa di Livenza, in provincia di Treviso e dei comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile, in provincia di Pordenone. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza" bianco, rosso e rosato a tonnellate 16, anche con la specificazione del vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Alto Livenza" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Alto Livenza" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini bianchi ad indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o/ autorizzati per la provincia di Treviso. La indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o del relativo sinonimo: "Bianchetta trevigiana", "I.M. 6.0.13",, "Malvasia" (da Malvasia istriana), "Muller Thurgau", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Prosecco", "Riesling renano", "Riesling italico", "Sauvignon", "Tocai italico" (da Tocai friulano), "Traminer", "Verdiso", "Verduzzo" (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), "Cabernet franc", "Cabernet Sauvignon", "I.M. 2.15.", "Malbech", "Marzemino", "Merlot", "Pinot nero", "Raboso" (Piave), "Raboso Veronese", "Refosco del peduncolo rosso", "Tocai rosso", "Wildbacher" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Treviso fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani" comprende l'area collinare del territorio amministrativo della provincia di Treviso come di seguito delimitata: "dalla localita' Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale detta 'panoramica del Montello' fino al punto di uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla 'panoramica' fino a raggiungere l'orlo del colle che da' sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla localita' detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comum di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 'Schiavonesca Marosticana' che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimita' del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in localita' Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa. Superato il paese Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa, toccando Tuna, Rover e giunto in localita' Fornace piega a nord-ovest per la localita' Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la localita' Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della 'pedemontana' del Grappa ad una quota di circa 300 metri e cioe' al linite di vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova poco sopra l'abitato di Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una distanza media di circa 400 metri a nord della pedemontana del Grappa. Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Grenigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla localita' Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia pedemontana porta a sud-est sulla pedemontana del Grappa. Scende quindi per tale strada e ritornando sulla 'pedemontana del Grappa', il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 'Feltrina', una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta statale fino ad Onigo di Pederobba. in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve Rive costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimita' della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimita' del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso sud e all'altezza della localita' Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la localita' Ciano da dove e' iniziata la delimitazione. Il confine nord prende come punto di partenza localita' Fornace, prosegue lungo il greto della sinistra del fiume Piave ai confini fino con la provincia di Belluno. Segue detto confine provinciale fino a quota 582 sotto Croera. Prosegue a est toccando Tomba, C. Spinazze', C. Trenta e proseguendo in linea retta nella stessa direzione raggiunge i confini con il comune di Valdobbiadene. Scende lungo i medesimi fino a M. Perlo (quota 610) si stacca verso est fino a casa Simonetto per arrivare al Monte Castello, passando sotto le casere S. Maria, Zoppe', Geronazzo. Dal Monte Castello entra nel borgo Val di Guietta costeggiando a 100 metri a monte la strada che porta a Combai e raggiunge la piazza di detto paese. Da qui il confine nord e' delimitato da una linea a nord della strada pedemontana corrispondente alla curva di livello di 500 metri. Passa a nord dei comuni di Miano, Follina, Cison di Valmarino, Revine, Vittorio Veneto, fino ad incontrare la strada statale n. 51 di Alemagna in localita' Savassa. Quindi riprende a est di detta strada statale, la curva di livello 500 metri passando a nord del comune di Fregona e Sarmede fino ad incontrare il confine con la provincia di Pordenone in localita' Valbona a quota 608. Segue a sud detto confine provinciale fino a Torricello in comune di Cordignano. Da qui attraversa il centro di Cordignano prosegue verso ovest lungo la strada che conduce a Vittorio Veneto fino all'incrocio con la linea di confine con il comune di Colle Umberto in localita' S. Stefano. Da qui si dirige a sud, seguendo il confine tra i comuni di Cordignano e Colle Umberto fino a raggiungere la localita' 4 Strade sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Segue quindi verso ovest detta strada statale e passando per il centro storico di Conegliano, arriva a Susegana, passa la strada provinciale della Barca a Colfosco e prosegue lungo la strada Colfosco-Pieve di Soligo fino in localita' Colombere. Segue poi la linea di delimitazione attraversando il quartier del Piave, il confine amministrativo del comune di Farra di Soligo fino a raggiungere in localita' Palu' a sud di Campagnola i confini amministrativi del comune di Vidor. Segue a sud i medesimi fino al greto della sinistra del fiume Piave. Prosegue ad ovest lungo il medesimo fino alla localita' Fornace". Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani" anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Pinot nero", "Chardonnay", "Cabernet franc", "Riesling renano", "Traminer", "Incrocio Manzoni", "6.0.13.", "Sauvignon", per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Conselvano" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Conselvano", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Conselvano", e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Conselvano" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Padova. La indicazione geografica tipica "Conselvano", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e relativo sinonimo: "Chardonnay", "I.M. 6.0.13", "Malvasia" (da Malvasia istriana), "Moscato bianco", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Riesling renano", "Riesling italico", "Sauvignon", "Tocai italico" (da Tocai friulano), "Cabernet franc", "Cabernet Sauvignon", "Marzemino", "Merlot", "Raboso Piave", "Raboso Veronese", "Refosco del peduncolo rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Padova fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Conselvano" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Conselvano" comprende tutti o in parte i territori dei Comuni di: Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani, in provincia di Padova. Tale zona e' cosi' delimitata: a sud dal fiume Adige; a nord dal canale Diancolino, dal canale di Cagnola e dal fiume Bacchiglione; a ovest dalla strada statale "Adriatica" n. 16; a est dalla strada provinciale "Frapiero-Bosco". Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Conselvano" bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Chardonnay", "Incrocio Manzoni", "6.0.13", "Cabernet franc", "Riesling renano", "Sauvignon", per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Conselvano", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Conselvano", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Conselvano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Conselvano" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Delle Venezie" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Delle Venezie" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Delle Venezie" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Delle Venezie" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli Venezia Giulia. Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento: La indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot grigio, Merlot, Cabernet e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%. Per quanto concerne la regione Veneto: La indicazione geografica tipica "Delle Venezie" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato bianco; Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composto nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%. Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia: La indicazione geografica tipica "Delle Venezie", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Provincia di Udine: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Muller Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Gamay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde; Provincia di Pordenone: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Raboso Piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano; Provincia di Gorizia: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino; Provincia di Trieste: Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti) Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Delle Venezie" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Delle Venezie", comprende: per la provincia autonoma di Trento: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimego, Cimone, Civezzano, Condino, Daone, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fiave', Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rosso, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana; per la regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza; per la regione Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Delle Venezie", nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno a tonnellate 19,5 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Delle Venezie", con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Delle Venezie" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Delle Venezie" puo essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini bianchi ad indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Treviso. La indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativo sinonimo: "Chardonnay", "I.M. 6.0.13", "Malvasia" (da Malvasia istriana), "Muller Thurgau", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Prosecco", "Riesling renano", "Riesling italico", "Sauvignon", "Tocai italico" (da Tocai friulano), "Traminer", "Verdiso", "Verduzzo" (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano), "Cabernet franc", "Cabernet Sauvignon", "Franconia", "I.M. 2.15", "Malbech", "Marzemino", "Merlot", "Pinot nero", "Raboso Piave", "Raboso Veronese", "Refosco dal peduncolo rosso", "Tocai rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Treviso, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana" comprende l'intero territorio della provincia di Treviso, nella regione Veneto. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana" bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione dei vitigni, non deve essere superiore a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: "Chardonnay", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Riesling renano", "Traminer", "Incrocio Manzoni 6.0.13", "Sauvignon", "Cabernet franc", per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona. La indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativo sinonimo: "Chardonnay", "Garganega", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Riesling renano", "Sauvignon", "Tocai italico" (da Tocai friulano), "Cabernet franc", "Cabernet Sauvignon", "Corvina", "Merlot", "Pinot nero" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: "Chardonnay", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Pinot nero", "Riesling renano", "Sauvignon", "Cabernet franc", per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Vallagarina" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Vallagarina" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Vallagarina" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Verona, nella regione Veneto. La indicazione geografica tipica "Vallagarina" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente: per la provincia di Trento: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Lagrein, Marzemino, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Riesling renano, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Sylvaner verde, Teroldego, Traminer aromatico, Vetliner, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Kerner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Sauvignon, Trebbiano toscano; per la provincia di Verona: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Riesling italico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino, Moscato giallo, Muller Thurgau, Negrara trentina, Nosiola, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Teroldego, Trebbiano toscano, Veltliner, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Vallagarina" comprende: per la provincia autonoma di Trento: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga; per la provincia di Verona, nella regione Veneto: il territorio di seguito delimitato: il confine inizia in localita' San Valentino al limite sud della provincia di Trento e a nord del comune di Brentino-Belluno, corre lungo detto limite in direzione sud fino ad immergersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore del bosco e successivamente attraverso i dirupi per quota 297 fino a raggiungere la strada di servizio delle cave di marmo scendendo poi questa fino a localita' Costasenel a quota 269 inserendosi nella mulattiera che, toccando quota 300 raggiunge all'altezza del cimitero di Belluno Veronese la localita' S. Andrea, si inserisce sulla strada provinciale per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per seguire poi il canale Biffis abbandonandolo successivamente per seguire il limite inferiore del bosco passando a monte della localita' Ca' Nova attraverso quota 238 e correndo a monte dell'abitato di Rivalta lungo il sentiero che si immette sulla strada provinciale a quota 139. Di qui il confine prosegue lungo quest'ultima toccando quota 123 proseguendo sulla stessa fino in prossimita' del rio Bissolo, seguendo questo fino a localita' Molino, di qui passando a monte dall'abitato di Brentino lungo il limite boschivo a monte della strada comunale della localita' predetta, si congiunge con il ponte sul canale Biffis in localita' Casa Cantoniera a quota 137. Segue il canale Biffis fino alla localita' Preabocco e raggiunge la provinciale a Finilone attraversa la localita' Corvara, continua sulla stessa sino in prossimita' di quota 110 per proseguire poi sulla vecchia provinciale e ritornare sulla nuova in vicinanza del Capitello del Cristo. Da quest'ultimo piega veso monte, attraversa l'autostrada del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale fino che si interseca con il tracciato del Biffis in galleria, segue quest'ultimo fino a quota 133 passando poi a monte delle localita' Tessari e Casetta, raggiungendo poi il paese di Canale raggiungendo quota 208, proseguendo a monte di detta localita' segue poi la provinciale fino a localita' Dogana. In detta localita' attraversa l'autostrada e l'Adige e prosegue lungo la sponda sinistra del fiume fino a localita' Chiuse di Ceraino. Da questo punto piega verso nord, segue la statale n. 12 fino al km 314 a quota 102. Piega quindi verso il centro di Dolce' passando a monte di quest'ultimo raggiungendo il serbatoio dell'acquedotto tocca quota 179 passando a monte di localita' Ca' il Maso tocca quota 209 e 213 prosegue quindi lungo il sentiero a monte della nazionale fino al km 317 continua lungo quest'ultima fino al km 319 segue poi l'acquedotto che corre al limite del bosco fino in localita' Cava del Prete, prosegue per quota 202 fino ad arrivare a Cava del Prete scendendo poi per mulattiera che si immette sulla statale al km 321, prosegue lungo la detta fino al km 322, dove devia verso monte imboccando il sentiero che passa sopra l'abitato di Peri proseguendo per la mulattiera attraverso il rio Fontane e costeggiando il limite inferiore del bosco tocca quota 206 a monte dell'abitato di Ossenigo. Da detta localita' prosegue lungo il limite boschivo fino ad immettersi sulla strada statale n. 12 al km 325 segue la stessa fino ad incontrare il confine della provincia di Trento proseguendo poi per questo, fino ad incontrare il punto di partenza in localita' San Valentino. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina', nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno a tonnellate 19,5 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina", devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina", con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Vallagarina" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Vallagarina" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Veneto Orientale" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Veneto Orientale", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Veneto Orientale" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Veneto Orientale" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Venezia e Treviso. La indicazione geografica tipica "Veneto Orientale" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o sinonimi relativi: "Chardonnay", "I.M. 6.0.13", "Malvasia" (da Malvasia istriana), "Muller Thurgau", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Riesling renano", "Riesling italico", "Sauvignon", "Tocai italico" (da Tocai friulano), "Verduzzo" (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), "Cabernet franc", "Cabernet Sauvignon", "Franconia", "Malbech", "Marzemino", "Merlot", "Pinot nero", "Raboso Piave", "Raboso Veronese", "Refosco del peduncolo rosso", "Tocai rosso", "Ancellotta" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Venezia e Treviso fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Veneto Orientale", con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Veneto Orientale" rientra nelle province di Venezia e di Treviso. Tale zona risulta delimitata come appresso. Provincia di Venezia: L'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. Provincia di Treviso: L'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Veneto Orientale" bianco rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: "Chardonnay", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Pinot nero", "Cabernet franc", "Riesling renano", "Traminer", "Incrocio Manzoni 6.0.13", "Sauvignon", per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Veneto Orientale", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Veneto Orientale", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Veneto Orientale" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Veneto Orientale" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Veneto" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Veneto", accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Veneto" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Veneto" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto. I vini bianchi ad indicazione geografica tipica "Veneto", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o di sinonimi relativi: "Chardonnay", "Durella", "Garganega", "I.M. 6.0.13", "Malvasia" (da Malvasia istriana), "Moscato bianco", "Muller Thurgau", "Pinella", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Prosecco", "Riesling renano", "Riesling italico", "Sauvignon", "Tocai italico" (da Tocai friulano), "Traminer", "Verdiso", "Verduzzo" (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), "Vespaiola", "Barbera", "Cabernet franc", "Cabernet Sauvignon", "Corvina", "Franconia", "I.M. 2.15.", "Malbech", "Marzemino", "Merlot", "Molinara", "Pinot nero", "Raboso Piave", "Raboso Veronese", "Refosco del peduncolo rosso", "Rondinella", "Sangiovese", "Tocai rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%. I vini rossi ad indicazione geografica tipica "Veneto", con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Veneto" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Veneto" bianco, rosso e rosato a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: "Chardonnay", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Pinot nero", "Riesling renano", "Cabernet franc", "Traminer", "Incrocio Manzoni 6.0.13", "Sauvignon" per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Veneto" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Veneto", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Veneto" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Veneto" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.