MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni
   geografiche tipiche dei vini "Alto Livenza",  "Colli  Trevigiani",
   "Conselvano",  "Delle  Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di
   Verona",  o   "Veronese",   "Vallagarina",   "Veneto   Orientale",
   "Veneto".
(GU n.281 del 1-12-1995)

   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle
indicazioni geografiche tipiche sottoelencate "Alto Livenza",  "Colli
Trevigiani",   "Conselvano",  "Delle  Venezie",  "Marca  Trevigiana",
"Provincia  di   Verona"   o   "Veronese",   "Vallagarina",   "Veneto
Orientale", "Veneto" per i vini da tavola prodotti nel territorio per
ciascuno  di  essi  indicato  e  ricadente  nell'ambito della regione
Veneto e per quanto concerne:
    la  indicazione   geografica   tipica   "Alto   Livenza",   anche
nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;
    la   indicazione   geografica   tipica   "Delle   Venezie"  anche
nell'ambito del territorio della provincia autonoma di Trento e della
regione Friuli-Venezia Giulia;
    la  indicazione  geografica  tipica   "Vallagarina"   anche   nel
territorio della provincia autonoma di Trento.
   Ritenuto  di  dover  accogliere  la  richiesta  della  indicazione
geografica tipica "Alto Livenza" per i territori della regione Veneto
e della regione Friuli-Venezia Giulia e conseguentemente di prevedere
un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodita'  di
uso dovra' essere riportata in ciascun parere interessante le regioni
predette.
   Ritenuto  di  dover  accogliere  la  richiesta  della  indicazione
geografica tipica "Delle Venezie" per  i  territori  della  provincia
autonoma   di   Trento,   della   regione   Veneto  e  della  regione
Friuli-Venezia  Giulia  e  conseguentemente  di  prevedere   un'unica
proposta  di  disciplinare  di  produzione  che  per comodita' di uso
dovra' essere riportata in ciascun parere interessante  la  provincia
autonoma e le regioni predette.
   Ritenuto  di  dover  accogliere  la  richiesta  della  indicazione
geografica tipica  "Vallagarina"  per  i  territori  della  provincia
autonoma  di  Trento  e  della  regione  Veneto e conseguentemente di
prevedere un'unica proposta di disciplinare  di  produzione  che  per
comodita'   di   uso   dovra'  essere  riportata  in  ciascun  parere
interessante la provincia autonoma e le regioni predette.
   Ha espresso parere favorevole all'accoglimento  delle  domande  di
riconoscimento  delle IGT di seguito elencate: "Alto Livenza", "Colli
Trevigiani",  "Conselvano",  "Delle  Venezie",   "Marca   Trevigiana"
"Provincia   di   Verona"   o   "Veronese",   "Vallagarina",  "Veneto
Orientale", "Veneto"  ed  ha  proposto  i  relativi  disciplinari  di
produzione.
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   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
      "Alto Livenza" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica "Alto Livenza", accompagnata o
meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Alto Livenza"  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Alto Livenza" bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati
e/o  autorizzati  rispettivamente  per  le  province  di  Treviso   e
Pordenone.
   La   indicazione   geografica   tipica   "Alto   Livenza"  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni o del  relativo  sinonimo:
"Chardonnay",  "I.M.  6.0.13",  "Malvasia"  (da  Malvasia  istriana),
"Muller  Thurgau",  "Pinot  bianco",  "Pinot   grigio",   "Prosecco",
"Riesling  renano", "Riesling italico", "Sauvignon", "Tocai italico",
"Traminer", "Verdiso", "Verduzzo" (da Verduzzo Friulano e/o  Verduzzo
Trevigiano),  "Cabernet  franc",  "Cabernet  Sauvignon", "Franconia",
"I.M. 2.15.", "Malbech", "Marzemino", "Merlot", "Pinot nero", "Raboso
Piave", "Raboso Veronese",  "Refosco  dal  peduncolo  rosso",  "Tocai
rosso"  e'  riservata  ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai  corrispondenti
vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le  uve  dei  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati  per  le rispettive province di Treviso e Pordenone, fino
ad un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica  tipica  "Alto  Livenza"  con  la
specificazione dei vitigni di cui al presente articolo possono essere
prodotti  anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai
vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve  atte  a  produrre  i  vini  della
indicazione  geografica  tipica  "Alto Livenza" coincide con l'intero
territorio amministrativo dei commi di: Cordigneno, Orsago, Gaiarine,
Portobuffole', Gorgo al Monticano, Mansue', Motta di Livenza e Medusa
di Livenza, in provincia di Treviso e dei comuni di Brugnera, Caneva,
Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati  e  Sacile,  in
provincia di Pordenone.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza" bianco, rosso  e
rosato a tonnellate 16, anche con la specificazione del vitigno.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Alto Livenza", seguita o meno dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", anche con
la specificazione del nome del vitigno, all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono  avere  i titoli alcolometrici volumici totali minimi
previsti dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla indicazione  geografica  tipica  "Alto  Livenza"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione  geografica  tipica  "Alto  Livenza"  puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
    "Colli Trevigiani" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani", accompagnata
o meno dalle specificazioni previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"  e'  riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini bianchi ad indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni
raccomandati e/o/ autorizzati per la provincia di Treviso.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Colli  Trevigiani",  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni o del  relativo  sinonimo:
"Bianchetta  trevigiana",  "I.M.  6.0.13",,  "Malvasia"  (da Malvasia
istriana),  "Muller  Thurgau",  "Pinot   bianco",   "Pinot   grigio",
"Prosecco",   "Riesling  renano",  "Riesling  italico",  "Sauvignon",
"Tocai  italico"  (da   Tocai   friulano),   "Traminer",   "Verdiso",
"Verduzzo"  (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), "Cabernet
franc", "Cabernet Sauvignon", "I.M. 2.15.",  "Malbech",  "Marzemino",
"Merlot", "Pinot nero", "Raboso" (Piave), "Raboso Veronese", "Refosco
del  peduncolo  rosso",  "Tocai  rosso", "Wildbacher" e' riservata ai
vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le  uve  dei  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati per la provincia di Treviso fino ad un massimo del 15%.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani" con la
specificazione di uno  dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo,
possono  essere  prodotti  anche nelle tipologie frizzante e novello,
limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Colli  Trevigiani"  comprende  l'area   collinare   del   territorio
amministrativo della provincia di Treviso come di seguito delimitata:
    "dalla  localita'  Ciano  in  comune  di Crocetta del Montello il
limite prosegue verso est lungo la provinciale detta 'panoramica  del
Montello'  fino al punto di uscita sulla stessa della trasversale del
Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una  linea
retta  verticale rispetto alla 'panoramica' fino a raggiungere l'orlo
del colle che da' sul fiume Piave.
   Da  questo  punto  il  limite segue in direzione est la parte alta
della  scarpata  del  Montello  che  costeggia  il  Piave  fino  alla
localita'  detta  Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia,
prosegue quindi, verso sud-est, lungo  il  confine  tra  i  comum  di
Nervesa  e  Susegana  e lungo la litoranea del Piave che passando per
l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove  piega  ad  ovest
lungo  la  strada  statale  n.  248  'Schiavonesca  Marosticana'  che
percorre fino al confine della provincia di  Treviso  con  quella  di
Vicenza,  in prossimita' del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone
degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la
strada  per  Liedolo,  supera  tale  centro  abitato   in   localita'
Capitello,  piega  ad  est  lungo  la  strada  per  Mezzociel. Di qui
prosegue lungo la strada  per  Fonte  Alto,  da  dove  piega  a  nord
costeggiando  la  strada  per  Paderno  del Grappa. Superato il paese
Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per
Possagno del Grappa, toccando  Tuna,  Rover  e  giunto  in  localita'
Fornace piega a nord-ovest per la localita' Roi di Possagno, da dove,
costeggiando   il   torrentello  raggiunge  la  localita'  Giustinet.
Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della  'pedemontana'  del
Grappa  ad  una  quota  di  circa  300  metri  e  cioe'  al linite di
vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto  sopra  il
paese  di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova poco sopra
l'abitato di Obledo e  di  Cavaso  del  Tomba,  mantenendosi  ad  una
distanza  media  di  circa  400  metri  a  nord della pedemontana del
Grappa.
   Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la  parte  alta
dell'abitato  di  Grenigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta
giunge alla localita' Costa Alta. Da qui, a quota  303,  segue  dagli
inizi  la  strada  che  passando nei pressi della colonia pedemontana
porta a sud-est sulla pedemontana del Grappa.
   Scende quindi per tale strada e ritornando sulla 'pedemontana  del
Grappa',  il  limite  costeggia  quest'ultima  fino  al  suo punto di
intersezione con la statale n. 348 'Feltrina', una volta superato  il
centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta statale fino ad Onigo
di  Pederobba.  in  corrispondenza del quale piega ad est seguendo la
strada per Covolo, tocca Pieve Rive  costeggia  il  canale  Brentella
fino  a  quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e
giunge a Barche, dove raggiunge la quota  146  in  prossimita'  della
riva  del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino
ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimita' del  km
27,800  circa.  Lungo  tale  strada  prosegue verso sud e all'altezza
della localita' Fornace piega a  sud-est  per  quella  che  raggiunge
Rivasecca,  la  supera  e seguendo sempre verso sud-est la strada che
costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la localita'  Ciano  da
dove e' iniziata la delimitazione.
   Il  confine  nord prende come punto di partenza localita' Fornace,
prosegue lungo il greto della sinistra del  fiume  Piave  ai  confini
fino  con  la  provincia  di Belluno. Segue detto confine provinciale
fino a quota 582 sotto Croera. Prosegue  a  est  toccando  Tomba,  C.
Spinazze',  C.  Trenta  e  proseguendo  in  linea  retta nella stessa
direzione raggiunge i confini con il comune di Valdobbiadene.  Scende
lungo i medesimi fino a M. Perlo (quota 610) si stacca verso est fino
a  casa  Simonetto  per arrivare al Monte Castello, passando sotto le
casere S. Maria, Zoppe', Geronazzo.  Dal  Monte  Castello  entra  nel
borgo  Val  di Guietta costeggiando a 100 metri a monte la strada che
porta a Combai e raggiunge la piazza di detto paese.
   Da qui il confine nord e' delimitato da una  linea  a  nord  della
strada pedemontana corrispondente alla curva di livello di 500 metri.
Passa  a  nord  dei  comuni  di  Miano,  Follina, Cison di Valmarino,
Revine, Vittorio Veneto, fino ad incontrare la strada statale  n.  51
di  Alemagna  in  localita'  Savassa.  Quindi riprende a est di detta
strada statale, la curva di livello 500 metri  passando  a  nord  del
comune  di  Fregona  e  Sarmede  fino ad incontrare il confine con la
provincia di Pordenone in localita' Valbona a quota 608.
   Segue a sud detto confine provinciale fino a Torricello in  comune
di Cordignano.
   Da  qui  attraversa  il  centro di Cordignano prosegue verso ovest
lungo la strada che conduce a Vittorio Veneto fino  all'incrocio  con
la  linea  di  confine con il comune di Colle Umberto in localita' S.
Stefano.
   Da qui si dirige a sud,  seguendo  il  confine  tra  i  comuni  di
Cordignano  e  Colle Umberto fino a raggiungere la localita' 4 Strade
sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Segue quindi verso ovest detta
strada statale e passando per il centro storico di Conegliano, arriva
a Susegana, passa la strada provinciale  della  Barca  a  Colfosco  e
prosegue  lungo  la strada Colfosco-Pieve di Soligo fino in localita'
Colombere.
   Segue poi la linea di delimitazione attraversando il quartier  del
Piave, il confine amministrativo del comune di Farra di Soligo fino a
raggiungere  in  localita'  Palu'  a  sud  di  Campagnola  i  confini
amministrativi del comune di Vidor.
   Segue a sud i medesimi fino al  greto  della  sinistra  del  fiume
Piave.  Prosegue  ad  ovest  lungo  il  medesimo  fino alla localita'
Fornace".
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani" anche con la
specificazione  del  vitigno,  a  tonnellate  21,  ad  eccezione  dei
vitigni: "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Pinot nero",  "Chardonnay",
"Cabernet  franc", "Riesling renano", "Traminer", "Incrocio Manzoni",
"6.0.13.", "Sauvignon", per i  quali  non  deve  essere  superiore  a
tonnellate 16.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Colli Trevigiani" devono  assicurare  ai  vini  il
titolo  alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente
normativa.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani", anche
con la specificazione del nome del vitigno, all'atto  dell'immissione
al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi
previsti dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica tipica "Colli Trevigiani" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica tipica "Colli Trevigiani" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
       "Conselvano" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Conselvano", accompagnata o meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Conselvano", e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Conselvano"  bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'  vitigni  raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Padova.
   La    indicazione   geografica   tipica   "Conselvano",   con   la
specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni  e  relativo  sinonimo:
"Chardonnay",  "I.M.  6.0.13",  "Malvasia"  (da  Malvasia  istriana),
"Moscato bianco", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Riesling  renano",
"Riesling italico", "Sauvignon", "Tocai italico" (da Tocai friulano),
"Cabernet   franc",   "Cabernet  Sauvignon",  "Marzemino",  "Merlot",
"Raboso Piave", "Raboso Veronese", "Refosco del peduncolo  rosso"  e'
riservata  ai  vini  ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati,  le uve dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Padova fino ad un massimo del 15%.
   I vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Conselvano"  con  la
specificazione  di  uno  dei  vitigni  di  cui  al presente articolo,
possono essere prodotti anche nelle tipologie  frizzante  e  novello,
limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Conselvano"  comprende  tutti  o in parte i territori dei Comuni di:
Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli,  Bovolenta,  Candiana,  Carrara  San
Giorgio,   Carrara   Santo  Stefano,  Cartura,  Conselve,  Monselice,
Pernumia,  Pozzonovo,  San  Pietro  Viminario,   Terrassa   Padovana,
Tribano,  Pontelongo,  Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani, in
provincia di Padova.
   Tale zona e' cosi' delimitata: a sud dal fiume Adige; a  nord  dal
canale  Diancolino, dal canale di Cagnola e dal fiume Bacchiglione; a
ovest dalla strada statale "Adriatica" n.  16;  a  est  dalla  strada
provinciale "Frapiero-Bosco".
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Conselvano" bianco, rosso e rosato, anche con la
specificazione del vitigno, non deve essere  superiore  a  tonnellate
21,  ad  eccezione  dei  vitigni:  "Pinot  bianco",  "Pinot  grigio",
"Chardonnay",  "Incrocio  Manzoni",   "6.0.13",   "Cabernet   franc",
"Riesling renano", "Sauvignon", per i quali non deve essere superiore
a tonnellate 16.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Conselvano", seguita o  meno  dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Conselvano", anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono  avere  i titoli alcolometrici volumici totali minimi
previsti dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Conselvano"   e'   vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Conselvano"   puo'   essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
      "Delle Venezie" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica "Delle Venezie" accompagnata o
meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Delle Venezie" e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Delle Venezie" bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati
e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, per tutte
le province della regione Veneto, per tutte le province della regione
Friuli Venezia Giulia.
   Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento:
   La  indicazione  geografica  tipica   "delle   Venezie"   con   la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Chardonnay,  Pinot  grigio, Merlot, Cabernet e' riservata ai vini
ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Trento, fino ad un massimo del 15%.
   Per quanto concerne la regione Veneto:
   La   indicazione   geografica   tipica   "Delle  Venezie"  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia
(da  Malvasia  istriana),  Moscato  bianco;  Moscato  giallo,  Muller
Thurgau,  Pinella,  Pinot  bianco,  Pinot  grigio, Prosecco, Riesling
renano,  Riesling  italico,  Sauvignon,  Tocai  italico   (da   Tocai
friulano),  Traminer,  Verdiso,  Verduzzo  (da  Verduzzo friulano e/o
Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet  Sauvignon,
Franconia,  Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero,
Raboso  Piave,  Raboso  veronese,  Refosco  dal  peduncolo  rosso  e'
riservata  ai  vini  ottenuti  da uve provenienti da vigneti composto
nell'ambito  aziendale,  per  almeno  dall'85%   dal   corrispondente
vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
corrispondente,   non   aromatici,   raccomandati   e/o   autorizzati
rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino  ad
un massimo del 15%.
   Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia:
   La   indicazione   geografica   tipica  "Delle  Venezie",  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
  Provincia di Udine:
    Cabernet franc,  Cabernet  Sauvignon,  Malvasia,  Merlot,  Muller
Thurgau,  Pignolo,  Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco,
Refosco  nostrano,  Refosco  dal  peduncolo  rosso,  Ribolla  gialla,
Riesling   italico,   Riesling   renano,   Sauvignon,  Schioppettino,
Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico,  Verduzzo  friulano,
Chardonnay,   Franconia,  Gamay,  Incrocio  Manzoni  6.0.13,  Moscato
giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde;
  Provincia di Pordenone:
    Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino,
Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio,  Pinot  nero,  Prosecco,  Refosco
nostrano,  Refosco  dal  peduncolo  rosso,  Ribolla  gialla, Riesling
italico,  Riesling  renano,  Sauvignon,  Tocai   friulano,   Traminer
aromatico,   Verduzzo  friulano,  Chardonnay,  Forgiarin,  Franconia,
Incrocio Manzoni  6.0.13,  Malbech,  Moscato  giallo,  Moscato  rosa,
Muller  Thurgau,  Raboso  Piave,  Raboso  veronese, Sciaglin, Ucelut,
Verduzzo trevigiano;
  Provincia di Gorizia:
    Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana,
Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo
rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano,  Sauvignon,
Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo
friulano,   Chardonnay,  Incrocio  Manzoni  6.0.13,  Moscato  giallo,
Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino;
  Provincia di Trieste:
    Garganega, Malvasia istriana,  Malvasia  lunga  (o  del  Chianti)
Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon,
Semillon,  Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,  non  aromatici,  raccomandati  e/o   autorizzati   per   le
rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Delle Venezie" con la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere  prodotti  anche  nelle   tipologie   frizzante   e   novello,
limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con la indicazione geografica tipica "Delle  Venezie",
comprende:
    per   la   provincia  autonoma  di  Trento:  l'intero  territorio
amministrativo dei comuni  di:  Ala,  Albiano,  Aldeno,  Arco,  Avio,
Besenello,  Bleggio  Inferiore,  Bleggio  Superiore, Borgo Valsugana,
Brentonico, Calavino,  Caldonazzo,  Calliano,  Carzano,  Castelnuovo,
Cavedine, Cembra, Cimego, Cimone, Civezzano, Condino, Daone, Dorsino,
Drena,  Dro,  Faedo,  Faver,  Fiave',  Garniga,  Giovo,  Isera, Ivano
Fracena,   Lasino,    Lavis,    Levico,    Lisignago,    Mezzocorona,
Mezzolombardo,  Mori,  Nago-Torbole,  Nave  S. Rosso, Nogaredo, Nomi,
Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda,
Roncegno,  Rovere  della  Luna,  Rovereto,  S.   Michele   all'Adige,
Scurelle,  Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di
Sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo,  Ton,  Trambileno,  Trento,
Valda,   Vallarsa,  Vezzano,  Vigolo  Vattaro,  Villa  Agnedo,  Villa
Lagarina, Volano, Zambana;
    per la regione Veneto: l'intero territorio  amministrativo  delle
province  di  Belluno,  Padova,  Rovigo,  Treviso,  Venezia, Verona e
Vicenza;
    per  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia:   l'intero   territorio
amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Delle   Venezie",   nelle
tipologie  bianco,  rosso  e  rosato, anche con la specificazione del
vitigno a tonnellate 19,5 ad eccezione dei  vitigni  Cabernet  franc,
Chardonnay,  Incrocio  Manzoni  6.0.13,  Pinot  bianco, Pinot grigio,
Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon per i quali  non  deve  essere
superiore a tonnellate 16.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "delle Venezie" devono assicurare ai vini il titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  previsto   dalla   vigente
normativa.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Delle Venezie", con o
senza la specificazione  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono  avere  i titoli alcolometrici volumici totali minimi
previsti dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica  tipica  "Delle  Venezie"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
l'indicazione geografica tipica "Delle Venezie" puo essere utilizzata
come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte da vigneti,
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art.
3,  ed  iscritti  negli  albi dei vigneti dei vini a denominazione di
origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.
------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
    "Marca Trevigiana" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana", accompagnata
o meno dalle specificazioni previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"  e'  riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini bianchi ad indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Treviso.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Marca  Trevigiana",  con  la
specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni  o  relativo  sinonimo:
"Chardonnay",  "I.M.  6.0.13",  "Malvasia"  (da  Malvasia  istriana),
"Muller  Thurgau",  "Pinot  bianco",  "Pinot   grigio",   "Prosecco",
"Riesling  renano",  "Riesling italico", "Sauvignon", "Tocai italico"
(da Tocai friulano), "Traminer", "Verdiso", "Verduzzo"  (da  Verduzzo
Friulano   e/o  Verduzzo  Trevigiano),  "Cabernet  franc",  "Cabernet
Sauvignon",  "Franconia",  "I.M.   2.15",   "Malbech",   "Marzemino",
"Merlot",  "Pinot  nero", "Raboso Piave", "Raboso Veronese", "Refosco
dal peduncolo rosso", "Tocai rosso" e' riservata ai vini ottenuti  da
uve  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale, per
almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati,  le uve dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Treviso, fino ad un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana" con  la
specificazione  di  uno  dei  vitigni  di  cui  al presente articolo,
possono essere prodotti anche nelle tipologie  frizzante  e  novello,
limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Marca  Trevigiana"  comprende l'intero territorio della provincia di
Treviso, nella regione Veneto.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad indicazione
geografica tipica "Marca Trevigiana" bianco, rosso  e  rosato,  anche
con  la  specificazione  dei  vitigni,  non  deve  essere superiore a
tonnellate  21,  ad  eccezione  dei  vitigni:  "Chardonnay",   "Pinot
bianco",  "Pinot  grigio",  "Riesling  renano", "Traminer", "Incrocio
Manzoni 6.0.13", "Sauvignon", "Cabernet franc", per i quali non  deve
essere superiore a tonnellate 16.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Marca Trevigiana", seguita o meno dal  riferimento
al  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  il  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana",  anche
con  la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione
al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi
previsti dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"  puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
Proposta   di  riconoscimento  della  indicazione  geografica  tipica
   "Provincia di Verona" o "Veronese" e del relativo disciplinare  di
   produzione
                               Art. 1.
   La   indicazione   geografica   tipica  "Provincia  di  Verona"  o
"Veronese", accompagnata o meno  dalle  specificazioni  previste  dal
presente  disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Provincia   di   Verona"   o
"Veronese" e' riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o
"Veronese" bianchi, rossi e rosati  devono  essere  ottenuti  da  uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'
vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona.
   La   indicazione   geografica   tipica  "Provincia  di  Verona"  o
"Veronese" con la  specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni  o
relativo  sinonimo: "Chardonnay", "Garganega", "Pinot bianco", "Pinot
grigio", "Riesling renano", "Sauvignon", "Tocai  italico"  (da  Tocai
friulano),   "Cabernet   franc",   "Cabernet  Sauvignon",  "Corvina",
"Merlot",  "Pinot  nero"  e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da   uve
provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale, per almeno
l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati,  le uve dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia  di  Verona"  o
"Veronese"  con  la  specificazione  di  uno  dei  vitigni  di cui al
presente articolo, possono  essere  prodotti  anche  nelle  tipologie
frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Provincia  di  Verona"  o  "Veronese"  comprende l'intero territorio
amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad indicazione
geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" bianco, rosso  e
rosato,  anche  con  la  specificazione  del vitigno, non deve essere
superiore a tonnellate 21, ad eccezione  dei  vitigni:  "Chardonnay",
"Pinot  bianco",  "Pinot  grigio",  "Pinot  nero", "Riesling renano",
"Sauvignon", "Cabernet franc", per i quali non deve essere  superiore
a tonnellate 16.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese", seguita o  meno
dal  riferimento  al  vitigno,  devono  assicurare  ai vini il titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  previsto   dalla   vigente
normativa.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o
"Veronese",  anche  con  la  specificazione  del  nome  del  vitigno,
all'atto   dell'immissione   al   consumo   devono   avere  i  titoli
alcolometrici  volumici  totali   minimi   previsti   dalla   vigente
normativa.
                               Art. 7.
   Alla   indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Verona"  o
"Veronese" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da  quelle  previste  nel  presente  disciplinare  di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore  e
similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,   l'indicazione   geografica  tipica  "Provincia  di  Verona"  o
"Veronese" puo' essere utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti
da  uve  prodotte  da  vigneti,  coltivati nell'ambito del territorio
delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei  vigneti
dei  vini  a  denominazione di origine, a condizione che i vini per i
quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica  di  cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.
------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
       "Vallagarina" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Vallagarina" accompagnata o meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Vallagarina" e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Vallagarina" bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati
e/o autorizzati rispettivamente per la  provincia  di  Trento,  nella
regione  Trentino-Alto  Adige  e  per  la  provincia di Verona, nella
regione Veneto.
   La   indicazione   geografica   tipica   "Vallagarina"   con    la
specificazione   di   uno   dei  seguenti  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati rispettivamente:
    per la provincia di Trento: Cabernet franc,  Cabernet  Sauvignon,
Chardonnay, Lagrein, Marzemino, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa,
Muller  Thurgau,  Nosiola,  Pinot  bianco,  Pinot grigio, Pinot nero,
Riesling italico, Riesling renano, Schiava gentile,  Schiava  grigia,
Schiava   grossa,  Sylvaner  verde,  Teroldego,  Traminer  aromatico,
Vetliner, Bianchetta trevigiana,  Incrocio  Manzoni  6.0.13,  Kerner,
Meunier, Negrara trentina, Pavana, Sauvignon, Trebbiano toscano;
    per  la  provincia  di  Verona:  Chardonnay,  Pinot bianco, Pinot
grigio, Pinot  nero,  Riesling  renano,  Riesling  italico,  Cabernet
franc,  Cabernet  Sauvignon,  Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni
6.0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot,  Marzemino,
Moscato  giallo,  Muller  Thurgau, Negrara trentina, Nosiola, Schiava
gentile,  Schiava  grigia,  Schiava  grossa,   Teroldego,   Trebbiano
toscano,  Veltliner, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%  dal
corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,   non   aromatici,   raccomandati  e/o  autorizzati  per  le
rispettive province di Trento e di Verona, fino  ad  un  massimo  del
15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Vallagarina" con la
specificazione di uno  dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo,
possono  essere  prodotti  anche nelle tipologie frizzante e novello,
limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  designati  con  la  indicazione geografica tipica "Vallagarina"
comprende:
    per  la  provincia  autonoma  di  Trento:   l'intero   territorio
amministrativo  dei comuni di: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Rovereto,
Isera, Trambileno,  Terragnolo,  Vallarsa,  Volano,  Villa  Lagarina,
Nogaredo,   Pomarolo,  Nomi,  Calliano,  Besenello,  Aldeno,  Cimone,
Garniga;
    per la provincia di Verona, nella regione Veneto:  il  territorio
di  seguito  delimitato: il confine inizia in localita' San Valentino
al limite sud della provincia di  Trento  e  a  nord  del  comune  di
Brentino-Belluno,  corre  lungo detto limite in direzione sud fino ad
immergersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore del bosco e
successivamente attraverso i dirupi per quota 297 fino a  raggiungere
la strada di servizio delle cave di marmo scendendo poi questa fino a
localita'  Costasenel  a  quota 269 inserendosi nella mulattiera che,
toccando quota 300 raggiunge  all'altezza  del  cimitero  di  Belluno
Veronese   la   localita'   S.  Andrea,  si  inserisce  sulla  strada
provinciale per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per
seguire poi  il  canale  Biffis  abbandonandolo  successivamente  per
seguire  il  limite  inferiore  del  bosco  passando  a  monte  della
localita'   Ca'   Nova  attraverso  quota  238  e  correndo  a  monte
dell'abitato di Rivalta lungo il sentiero che si immette sulla strada
provinciale a quota 139.
   Di qui il confine prosegue lungo quest'ultima toccando  quota  123
proseguendo  sulla  stessa  fino  in  prossimita'  del  rio  Bissolo,
seguendo questo fino a localita' Molino,  di  qui  passando  a  monte
dall'abitato  di  Brentino  lungo  il  limite  boschivo a monte della
strada comunale della localita' predetta, si congiunge con  il  ponte
sul  canale Biffis in localita' Casa Cantoniera a quota 137. Segue il
canale  Biffis  fino  alla  localita'  Preabocco   e   raggiunge   la
provinciale  a  Finilone  attraversa  la  localita' Corvara, continua
sulla stessa sino in prossimita' di  quota  110  per  proseguire  poi
sulla  vecchia  provinciale  e ritornare sulla nuova in vicinanza del
Capitello del Cristo. Da quest'ultimo piega  veso  monte,  attraversa
l'autostrada del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale
fino  che si interseca con il tracciato del Biffis in galleria, segue
quest'ultimo fino a quota 133 passando poi a  monte  delle  localita'
Tessari  e  Casetta, raggiungendo poi il paese di Canale raggiungendo
quota 208, proseguendo a  monte  di  detta  localita'  segue  poi  la
provinciale fino a localita' Dogana.
   In  detta  localita'  attraversa l'autostrada e l'Adige e prosegue
lungo la sponda  sinistra  del  fiume  fino  a  localita'  Chiuse  di
Ceraino.
   Da  questo  punto piega verso nord, segue la statale n. 12 fino al
km 314 a quota 102. Piega quindi verso il centro di Dolce' passando a
monte di quest'ultimo raggiungendo il serbatoio dell'acquedotto tocca
quota 179 passando a monte di localita' Ca' il Maso tocca quota 209 e
213 prosegue quindi lungo il sentiero a monte della nazionale fino al
km  317  continua  lungo  quest'ultima  fino  al  km  319  segue  poi
l'acquedotto che corre al limite del bosco fino in localita' Cava del
Prete,  prosegue  per  quota  202  fino  ad arrivare a Cava del Prete
scendendo poi per mulattiera che si immette sulla statale al km  321,
prosegue  lungo  la  detta  fino  al  km  322, dove devia verso monte
imboccando il sentiero che passa sopra l'abitato di Peri  proseguendo
per  la mulattiera attraverso il rio Fontane e costeggiando il limite
inferiore del bosco tocca quota 206 a monte dell'abitato di Ossenigo.
Da  detta  localita'  prosegue  lungo  il  limite  boschivo  fino  ad
immettersi  sulla strada statale n. 12 al km 325 segue la stessa fino
ad incontrare il confine della provincia di  Trento  proseguendo  poi
per  questo, fino ad incontrare il punto di partenza in localita' San
Valentino.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad indicazione geografica tipica "Vallagarina', nelle tipologie
bianco, rosso e rosato, anche con la  specificazione  del  vitigno  a
tonnellate  19,5 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay,
Incrocio Manzoni 6.0.13, Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Pinot  nero,
Riesling  renano,  Sauvignon  per i quali non deve essere superiore a
tonnellate 16.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Vallagarina", devono assicurare ai vini il  titolo
alcolometrico   volumico   naturale  minimo  previsto  dalla  vigente
normativa.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina", con o senza
la specificazione del vitigno, all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono  avere  i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti
dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Vallagarina"  e'   vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Vallagarina"  puo'   essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli Albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
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   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
    "Veneto Orientale" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Veneto Orientale",  accompagnata
o  meno  dalle  specificazioni  previste dal presente disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica tipica "Veneto Orientale" e' riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Veneto   Orientale"
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni
raccomandati e/o autorizzati per le province di Venezia e Treviso.
   La   indicazione  geografica  tipica  "Veneto  Orientale"  con  la
specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni  o  sinonimi  relativi:
"Chardonnay",  "I.M.  6.0.13",  "Malvasia"  (da  Malvasia  istriana),
"Muller Thurgau", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Riesling  renano",
"Riesling italico", "Sauvignon", "Tocai italico" (da Tocai friulano),
"Verduzzo"  (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), "Cabernet
franc", "Cabernet Sauvignon",  "Franconia",  "Malbech",  "Marzemino",
"Merlot",  "Pinot  nero", "Raboso Piave", "Raboso Veronese", "Refosco
del peduncolo rosso", "Tocai rosso",  "Ancellotta"  e'  riservata  ai
vini  ottenuti  da  uve  provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati,  le uve dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati per le rispettive province di Venezia e Treviso  fino  ad
un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Veneto Orientale", con la
specificazione  di  uno  dei  vitigni  di  cui  al presente articolo,
possono essere prodotti anche nelle tipologie  frizzante  e  novello,
limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Veneto  Orientale"  rientra  nelle province di Venezia e di Treviso.
Tale zona risulta delimitata come appresso.
  Provincia di Venezia:
    L'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed
al punto di intersezione dello stesso con il confine della  provincia
di Treviso.
  Provincia di Treviso:
    L'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza
e di Meduna di Livenza.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Veneto Orientale" bianco rosso
e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a  tonnellate  21,
ad  eccezione  dei  vitigni:  "Chardonnay",  "Pinot  bianco",  "Pinot
grigio",  "Pinot  nero",   "Cabernet   franc",   "Riesling   renano",
"Traminer",  "Incrocio  Manzoni 6.0.13", "Sauvignon", per i quali non
deve essere superiore a tonnellate 16.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica "Veneto Orientale", seguita o meno dal riferimento
al  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  il  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Veneto Orientale", anche
con la specificazione del nome del vitigno, all'atto  dell'immissione
al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi
previsti dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica tipica "Veneto Orientale" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica tipica "Veneto Orientale" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli Albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
 Proposta  di  riconoscimento  della  indicazione  geografica  tipica
   "Veneto" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Veneto", accompagnata da una
delle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Veneto" e' riservata ai seguenti
vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Veneto" bianchi, rossi  e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati per le province  di  Belluno,  Padova,  Rovigo,  Treviso,
Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto.
   I  vini  bianchi ad indicazione geografica tipica "Veneto", con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni o  di  sinonimi  relativi:
"Chardonnay",  "Durella",  "Garganega", "I.M. 6.0.13", "Malvasia" (da
Malvasia istriana), "Moscato bianco",  "Muller  Thurgau",  "Pinella",
"Pinot   bianco",  "Pinot  grigio",  "Prosecco",  "Riesling  renano",
"Riesling italico", "Sauvignon", "Tocai italico" (da Tocai friulano),
"Traminer", "Verdiso", "Verduzzo" (da Verduzzo friulano e/o  Verduzzo
trevigiano),  "Vespaiola",  "Barbera",  "Cabernet  franc",  "Cabernet
Sauvignon",  "Corvina",   "Franconia",   "I.M.   2.15.",   "Malbech",
"Marzemino",  "Merlot",  "Molinara",  "Pinot  nero",  "Raboso Piave",
"Raboso  Veronese",  "Refosco  del  peduncolo  rosso",  "Rondinella",
"Sangiovese",  "Tocai  rosso"  e'  riservata  ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno
l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le  uve  dei  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati  per  le  rispettive  province sopra indicate, fino ad un
massimo del 15%.
   I vini rossi ad indicazione geografica  tipica  "Veneto",  con  la
specificazione  di  uno  dei  vitigni  di  cui  al presente articolo,
possono essere prodotti anche nelle tipologie  frizzante  e  novello,
limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Veneto"  comprende l'intero territorio amministrativo delle province
di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza,  nella
regione Veneto.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Veneto" bianco, rosso e rosato
a tonnellate 21,  ad  eccezione  dei  vitigni:  "Chardonnay",  "Pinot
bianco",  "Pinot  grigio", "Pinot nero", "Riesling renano", "Cabernet
franc", "Traminer", "Incrocio  Manzoni  6.0.13",  "Sauvignon"  per  i
quali non deve essere superiore a tonnellate 16.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica  "Veneto"  devono  assicurare  ai  vini  il  titolo
alcolometrico   volumico   naturale  minimo  previsto  dalla  vigente
normativa.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica  "Veneto",  anche  con  la
specificazione  del  nome  del  vitigno,  all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i titoli alcolometrici  volumici  totali  minimi
previsti dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione geografica tipica "Veneto" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente
disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Veneto" puo' essere  utilizzata
come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte da vigneti,
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art.
3,  ed  iscritti  negli  Albi dei vigneti dei vini a denominazione di
origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.