Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.289 del 12-12-1995)
Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.E.L.I., con sede in S. Ninfa (Trapani) e unita' di S. Ninfa (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unita', su un organico complessivo di 135 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.E.L.I. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dall'11 giugno 1994 al 3 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel International Unita' Mensa c/o Enichem, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Porto Torres (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unita', di cui 12 part-time da 20 a 17,15 ore medie settimanali su un organico complessivo di 429 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel International Unita' Mensa c/o Enichem - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Agape Unita' Mensa c/o Fincantieri di Riva Trigoso (Genova), con sede in Castelvetro (Modena) e unita' di Riva Trigoso (Genova), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unita' di cui 7 part-time da 20 a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 17 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 agosto 1995, n. 18630. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agape Unita' Mensa c/o Fincantieri di Riva Trigoso (Genova) - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.I.A.M., con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di 81 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.I.A.M. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, con sede in Milano e unita' di Acquacalda (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 580 unita', su un organico complessivo di 636 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Gentili, con sede in Pisa e unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 88 unita', su un organico complessivo di 370 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Gentili - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 12 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Swisel Italiana, con sede in Sovicille (Siena) e unita' di Sovicille (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16,25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 69 unita', su un organico complessivo di 72 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Swisel Italiana - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sider Calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unita' di Campiglia Marittima (Livorno), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 14 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,78 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unita', su un organico complessivo di 42 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sider Calce - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 230 unita', su un organico complessivo di 264 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 25 ottobre 1993 al 7 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbra Pulimento, con sede in Roma e unita' di c/o Alenia di Pomigliano e Casoria (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 95 unita', di cui 9 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 577 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbra Pulimento - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 31 gennaio 1994 al 13 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Meccaniche Mario Botteghi, con sede in Livorno e unita' di Livorno, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unita', su un organico complessivo di 57 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Meccaniche Mario Botteghi - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unita', su un organico complessivo di 622 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 129 unita', su un organico complessivo di 622 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 19 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, con sede in San Donato Milanese (Milano) e unita' di San Donato Milanese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 35,8 ore settimanali a 12,53 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unita', su un organico complessivo di 1.753 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 26 aprile 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo) e unita' di Cesena (Forli'), Forli' e Rimini, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 250 unita', su un organico complessivo di 1.050 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 30 agosto 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unita', su un organico complessivo di 157 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa anziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa c/o Iveco S.p.a., con sede in Milano e unita' di Brescia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unita', di cui 32 part-time da 20 a 18 ore medie settimanali ed 1 part-time da 23 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 1744 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa c/o Iveco S.p.a. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1994 al 13 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa anziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa c/o Agusta Az. Agusta Eli, con sede in Milano e unita' di Cascina Costa (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unita', di cui 15 part-time da 30 a 20 ore medie settimanali ed 1 da 25 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 1823 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa c/o Agusta Az. Agusta Eli - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa anziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa c/o Agusta Az. Agusta Eli, con sede in Milano e unita' di Somma Lombardo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unita', di cui 1 part-time da 25 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 1744 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa c/o Agusta Az. Agusta Eli - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1994 al 13 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa anziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa c/o Agusta Az. Agusta Eli, con sede in Milano e unita' di Vergiate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unita', su un organico complessivo di 1823 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa c/o Agusta Az. Agusta Eli - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1994 al 13 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa anziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa c/o Siae Marchetti, con sede in Milano e unita' di Sesto Calende (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unita', su un organico complessivo di 1823 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa c/o Siae Marchetti - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 3 ottobre 1994 al 3 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sipe Nobel, con sede in Udine e unita' di Orbetello (Livorno), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 57 unita', su un organico complessivo di 67 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sipe Nobel - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 14 ottobre 1994 al 13 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano, con sede in Barberino Val d'Elsa (Firenze) e unita' Barberino Val d'Elsa (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 123 unita', di cui 11 unita' part-time da 27 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 123 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, con sede in Vicenza e unita' di Bassano del Grappa (Vicenza), Mestre (Venezia), Padova, Verona e Vicenza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 82 unita', di cui 8 a part-time da 20 a 15 ore medie settimanali e 5 part-time da 16 a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 120 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Sa. Compagnia Medico Sanitaria, con sede in Assago (Milano) e unita' di Assago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unita', su un organico complessivo di 51 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Sa. Compagnia Medico Sanitaria - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzificio Tre Emme, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unita', su un organico complessivo di 20 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzificio Tre Emme - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 7 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Iter Soc. Coop., con sede in Ravenna e unita' di Lugo (Ravenna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 51 unita', su un organico complessivo di 131 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Iter Soc. Coop. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Anghiari (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 124 unita', su un organico complessivo di 128 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mortara Rangoni Europe, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unita' di Casalecchio di Reno (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di 49 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mortara Rangoni Europe - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza) e unita' di Caldiero - Belfiore d'Adige (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 64 unita', su un organico complessivo di 1187 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 20 giugno 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Michelangelo, con sede in Napoli e unita' di Frosinone, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 85 unita', su un organico complessivo di 121 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Michelangelo - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Mutina, con sede in Sassuolo (Modena) e unita' di Castellarano (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unita', su un organico complessivo di 25 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Mutina - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viberto azienda generale costruzioni, con sede in Verona e unita' di Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,94 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unita', su un organico complessivo di 60 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viberto azienda generale costruzioni - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 13 giugno 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autogru Rigo, con sede in Domegliara (Verona) e unita' di Domegliara (Verona) e S. Ambrogio Valpolicella (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 64 unita', su un organico complessivo di 67 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autogru Rigo - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 14 luglio 1994 al 13 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessil-Forniture, con sede in Camisano Vicentino (Vicenza) e unita' di Camisano Vicentino (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unita', su un organico complessivo di 22 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessil-Forniture - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove officine meccaniche Cinel, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unita' di Castello di Godego (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di 28 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove officine meccaniche Cinel - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Masotti F. e A. di Masotti Alfredo, con sede in Bologna e unita' di S. Lazzaro di Savona (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unita', su un organico complessivo di 16 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Masotti F. e A. di Masotti Alfredo - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.