MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.289 del 12-12-1995)

   Con  decreto  ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 3 ottobre 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
C.E.L.I.,  con  sede  in  S.  Ninfa  (Trapani)  e  unita' di S. Ninfa
(Trapani),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  32  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
40 unita', su un organico complessivo di 135 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.E.L.I. - a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dall'11 giugno 1994 al 3 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Resthotel International Unita' Mensa c/o Enichem, con sede in Segrate
(Milano) e unita' di Porto Torres (Sassari), per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  44 unita', di cui 12 part-time da 20 a 17,15 ore
medie settimanali su un organico complessivo di 429 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Resthotel  International  Unita'
Mensa  c/o  Enichem - a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   148,   convertito   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
all'unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di seguito indicata:
S.p.a.  Agape  Unita' Mensa c/o Fincantieri di Riva Trigoso (Genova),
con sede in Castelvetro (Modena) e unita' di Riva  Trigoso  (Genova),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo  di lavoratori pari a 15 unita' di cui 7 part-time da
20 a 12 ore medie settimanali,  su  un  organico  complessivo  di  17
unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 31 agosto 1995, n. 18630.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agape Unita' Mensa c/o Fincantieri
di Riva Trigoso (Genova) - a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti  dai  commi  2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
S.T.E.I.A.M., con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di 81 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. S.T.E.I.A.M. - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Coats
Cucirini,  con  sede  in Milano e unita' di Acquacalda (Lucca), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  24  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 580 unita', su un  organico  complessivo
di 636 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini - a corrispondere i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 27 giugno 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Istituto Gentili, con sede in Pisa e unita' nazionali, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per  6
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 88 unita', su un organico complessivo di
370 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Gentili - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 ottobre 1994 al 12 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Swisel
Italiana,  con  sede  in  Sovicille  (Siena)  e  unita'  di Sovicille
(Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  7  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore  settimanali  a  16,25  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 69 unita', su un
organico complessivo di 72 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Swisel Italiana - a  corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sider
Calce,  con  sede  in  Campiglia  Marittima  (Livorno)  e  unita'  di
Campiglia  Marittima  (Livorno),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 14 mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,78 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
33 unita', su un organico complessivo di 42 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sider Calce -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 22 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 marzo 1994 al  6  marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Magnaghi  Napoli,  con sede in Napoli e unita' di Napoli, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
22  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori pari a 230 unita', su un organico complessivo
di 264 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli - a  corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art.  1,  lettera  c)  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  22  novembre  1995   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal  25 ottobre 1993 al 7 agosto 1994, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Umbra Pulimento, con sede in Roma e unita' di
c/o Alenia di Pomigliano e Casoria (Napoli), per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di solidarieta' che stabilisce la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
95 unita', di cui 9 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 577 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Umbra Pulimento - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale  22  novembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 31 gennaio 1994 al 13 novembre 1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Officine Meccaniche Mario Botteghi, con  sede
in  Livorno  e  unita'  di Livorno, per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce  la  riduzione   massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6
unita', su un organico complessivo di 57 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Meccaniche Mario Botteghi
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4,
nei   limiti   di   cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art.  1,  lettera  c)  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Edilter, con sede in Bologna e unita' di Roma, per i quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  21  unita',  su  un  organico complessivo di 622
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter - a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera c) del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Edilter, con sede in Bologna e unita' di  Bologna,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 129 unita', su un  organico  complessivo
di 622 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l. Edilter - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera c) del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 4 aprile 1994 al 19 febbraio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Saipem,  con  sede  in  San  Donato Milanese (Milano) e unita' di San
Donato Milanese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  35,8  ore  settimanali a 12,53 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
28 unita', su un organico complessivo di 1.753 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Saipem  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1995   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal  26 aprile 1994 al 31 agosto 1994, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Valtellina,  con sede in Gorle (Bergamo) e
unita' di Cesena (Forli'), Forli' e Rimini,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di solidarieta' che stabilisce la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
250 unita', su un organico complessivo di 1.050 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Valtellina - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1995   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal  30 agosto 1994 al 30 aprile 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia
(Reggio Emilia) e unita' di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 24  unita',  su  un  organico  complessivo  di  157
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. F.lli Dieci - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  anziendale sottoindicata, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  e  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini  Nord  Unita'  Mensa
c/o Iveco S.p.a., con sede in Milano e unita' di Brescia, per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
24 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 63 unita', di cui 32 part-time da  20  a
18  ore  medie  settimanali  ed  1  part-time  da  23  a 18 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 1744 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unita'  Mensa  c/o
Iveco  S.p.a.  -  a corrispondere i particolari benefici previsti dai
commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 15 aprile 1994 al 13 aprile 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla unita' di mensa  anziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della cassa integrazione
guadagni ordinaria e  straordinaria  presso  la  societa'  appaltante
anch'essa  di  seguito  indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa
c/o Agusta Az. Agusta Eli, con sede in Milano  e  unita'  di  Cascina
Costa  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
30  unita', di cui 15 part-time da 30 a 20 ore medie settimanali ed 1
da 25 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di  1823
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa c/o
Agusta Az. Agusta  Eli  -  a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti  dai  commi  2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  anziendale sottoindicata, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini  Nord  Unita'  Mensa
c/o  Agusta  Az.  Agusta  Eli,  con  sede in Milano e unita' di Somma
Lombardo (Varese), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6
unita',  di  cui  1 part-time da 25 a 20 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 1744 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unita'  Mensa  c/o
Agusta  Az.  Agusta  Eli  -  a  corrispondere  i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al  successivo  comma  13
dell'art.  5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 15 aprile 1994 al 13 aprile 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla unita' di mensa  anziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della cassa integrazione
guadagni ordinaria o  straordinaria  presso  la  societa'  appaltante
anch'essa  di  seguito  indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa
c/o Agusta Az. Agusta Eli, con sede in Milano e  unita'  di  Vergiate
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unita', su  un  organico
complessivo di 1823 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unita' Mensa c/o
Agusta Az. Agusta  Eli  -  a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti  dai  commi  2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  15 aprile 1994 al 13 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  anziendale sottoindicata, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini  Nord  Unita'  Mensa
c/o  Siae  Marchetti,  con  sede  in Milano e unita' di Sesto Calende
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo di lavoratori pari a 7 unita', su un organico
complessivo di 1823 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unita'  Mensa  c/o
Siae  Marchetti - a corrispondere i particolari benefici previsti dai
commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale  21  novembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 3 ottobre 1994 al 3 settembre  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Sipe Nobel, con sede in  Udine  e  unita'  di
Orbetello  (Livorno),  per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 57 unita', su un organico
complessivo di 67 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sipe Nobel  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 14 ottobre 1994 al 13 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani
Cirano, con sede in Barberino Val d'Elsa (Firenze) e unita' Barberino
Val d'Elsa (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  27  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
123 unita', di  cui  11  unita'  part-time  da  27  a  20  ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di 123 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Zani Cirano - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Sartori confezioni, con sede in  Vicenza  e  unita'  di  Bassano  del
Grappa  (Vicenza),  Mestre (Venezia), Padova, Verona e Vicenza, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 82 unita', di cui 8 a part-time da 20  a
15  ore  medie  settimanali  e  5  part-time  da  16  a  12 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 120 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.   Sartori   confezioni   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 maggio 1994 al 30 aprile 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Co.Me.Sa.  Compagnia  Medico Sanitaria, con sede in Assago (Milano) e
unita' di  Assago  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
19 unita', su un organico complessivo di 51 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Co.Me.Sa.   Compagnia   Medico
Sanitaria - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2  e  4,  nei  limiti  di  cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  2 maggio 1994 al 1 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Calzificio Tre Emme, con sede in Busto Arsizio (Varese) e  unita'  di
Busto  Arsizio  (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
15 unita', su un organico complessivo di 20 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Calzificio  Tre  Emme  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 ottobre 1994 al 7 ottobre 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
Iter  Soc. Coop., con sede in Ravenna e unita' di Lugo (Ravenna), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  51  unita',  su un organico
complessivo di 131 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Iter  Soc.  Coop.  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Manifattura S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita'  di
Anghiari  (Arezzo),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
124 unita', su un organico complessivo di 128 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Manifattura  S.  Stefano  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Mortara  Rangoni  Europe, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e
unita' di Casalecchio  di  Reno  (Bologna),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di 49 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Mortara  Rangoni  Europe  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B.
Edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza) e  unita'  di  Caldiero  -
Belfiore  d'Adige  (Verona),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
64 unita', su un organico complessivo di 1187 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale  21  novembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 20 giugno 1994  al  31  marzo  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Michelangelo, con sede in Napoli e unita'  di
Frosinone,   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 85 unita', su un organico
complessivo di 121 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Michelangelo - a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ceramica   Mutina,   con  sede  in  Sassuolo  (Modena)  e  unita'  di
Castellarano (Reggio Emilia), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
19 unita', su un organico complessivo di 25 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Mutina - a  corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  2  maggio  1994 al 1 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Viberto azienda generale costruzioni, con sede in Verona e unita'  di
Verona,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  27,94  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unita', su  un
organico complessivo di 60 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Viberto  azienda  generale
costruzioni - a corrispondere i  particolari  benefici  previsti  dai
commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale  21  novembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 13 giugno 1994  al  31  marzo  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Autogru Rigo, con sede in Domegliara (Verona)
e  unita' di Domegliara (Verona) e S. Ambrogio Valpolicella (Verona),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 64 unita', su un organico complessivo di
67 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Autogru Rigo - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  14 luglio 1994 al 13 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Tessil-Forniture, con sede in Camisano Vicentino (Vicenza)  e  unita'
di  Camisano  Vicentino  (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
14 unita', su un organico complessivo di 22 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessil-Forniture - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove
officine meccaniche Cinel, con sede in Castelfranco Veneto  (Treviso)
e  unita'  di  Castello  di  Godego  (Treviso),  per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  19  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di 28 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove officine meccaniche Cinel  -
a  corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 21 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta
Masotti  F.  e A. di Masotti Alfredo, con sede in Bologna e unita' di
S. Lazzaro di Savona (Bologna), per i quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  24  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
14 unita', su un organico complessivo di 16 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ditta Masotti F. e A. di Masotti  Alfredo
-  a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4,
nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13   dell'art.   5   del
decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.