Fissazione della data di decorrenza dell'attivita' degli operatori specialisti nel mercato delle spezzature e rideterminazione della misura massima delle commissioni per l'attivita' di negoziazione per conto terzi su tale mercato. (Deliberazione n. 9616).(GU n.286 del 7-12-1995)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 e le successive modifiche ed integrazioni, da ultimo, con delibera n. 9567 del 6 novembre 1995; Considerata l'opportunita' di estendere in due fasi l'obbligo di sottoscrizione obbligatoria per gli operatori specialisti nel mercato delle spezzature al fine di verificare l'adeguatezza delle procedure alle necessita' degli operatori; Visto l'art. 7, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il punto 2 della delibera 8954 del 27 dicembre 1994; Ritenuto opportuno, a fronte delle migliorata liquidita' delle negoziazioni con l'introduzione della figura di operatore specialista, modificare la misura massima delle commissioni applicabili agli ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo di negoziazione negoziati nei mercati regolamentati; Delibera: 1. La data di decorrenza della delibera n. 9567 del 6 novembre 1995 e' stabilita per il giorno 4 dicembre 1995. A decorrere da tale data, l'obbligo di sottoscrizione degli operatori specialisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 85-bis della citata delibera, e' limitato ad un primo gruppo di titoli stabilito dal Consiglio di Borsa. A decorrere dal 5 febbraio 1996, l'obbligo degli operatori specialisti verra' esteso a tutti i titoli negoziati nel mercato delle spezzature. 2. A decorrere dal 5 febbraio 1996, la misura massima delle commissioni da applicare allo svolgimento dell'attivita' di negoziazione per conto terzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sui mercati regolamentati e' determinata come segue: a) spezzature di azioni, warrant e obbligazioni convertibili: commissione massima sette per mille; per gli ordini eseguiti nella medesima giornata di importo non superiore a L. 3.300.000 la commissione massima e' di L. 23.100. L'importo delle commissioni e' calcolato sul controvalore effettivo delle operazioni concluse al netto dei bolli, delle spese e degli altri oneri sostenuti dalla clientela. Ove il valore corrente delle obbligazioni convertibili sia inferiore al valore nominale delle stesse, l'importo delle commissioni e' calcolato sul valore nominale. Qualora la clientela per l'esecuzione dell'operazione si avvalga di un intermediario autorizzato allo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 1, lettera d), della legge n. 1/1991, le commissioni complessivamente applicate non possono essere superiori alle misure sopra indicate. La presente delibera sara' inviata al consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e sara' altresi' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 27 novembre 1995 Il presidente: BERLANDA