Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti e L'Aquila.(GU n.287 del 9-12-1995)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: grandinate dall'11 aprile 1995 al 12 luglio 1995 nella provincia di Chieti; grandinate dal 14 luglio 1995 al 26 luglio 1995 nella provincia di L'Aquila; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni; Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Chieti: grandinate dell'11 aprile 1995, del 10 giugno 1995, del 6 luglio 1995, del 12 luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Carpineto Sinello, Guilmi; L'Aquila: grandinate del 14 luglio 1995, del 18 luglio 1995, del 25 luglio 1995, del 26 luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Tagliacozzo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 1995 Il Ministro: LUCHETTI