MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 1995 

  Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti e L'Aquila.
(GU n.287 del 9-12-1995)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Abruzzo  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   grandinate  dall'11  aprile 1995 al 12 luglio 1995 nella provincia
di Chieti;
   grandinate dal 14 luglio 1995 al 26 luglio 1995 nella provincia di
L'Aquila;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
  Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non
sono  ammissibili  all'assicurazione  agevolata, ai sensi dell'art. 9
della predetta legge n. 185/1992;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in
cui possono trovare applicazione  le  specificate  provvidenze  della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
   Chieti:  grandinate dell'11 aprile 1995, del 10 giugno 1995, del 6
luglio 1995, del 12 luglio 1995 -  provvidenze  di  cui  all'art.  3,
comma  2,  lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Carpineto
Sinello, Guilmi;
   L'Aquila: grandinate del 14 luglio 1995, del 18 luglio  1995,  del
25  luglio  1995, del 26 luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Morino, San
Vincenzo Valle Roveto, Tagliacozzo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 novembre 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI