UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 9 novembre 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.287 del 9-12-1995)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1993 con il quale e' stata  approvata
la  tabella  didattica  XIII-quater  relativa  al  corso  di  diploma
universitario in operatore dei beni culturali;
  Visto il decreto rettorale n. 948 dell'11 ottobre 1993,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 16 dicembre
1993 con il quale e' stato istituito, presso la facolta' di lettere e
filosofia, il corso di diploma universitario in  operatore  dei  beni
culturali ed inserito nell'ordinamento didattico dell'Ateneo;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'   degli   studi   di   Udine
rispettivamente in data:
   consiglio di facolta' di lettere e filosofia del 22 giugno 1994;
   consiglio di amministrazione del 29 settembre 1994;
   senato accademico del 5 ottobre 1994;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 5 ottobre 1995;
                              Decreta:
  Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita'  degli  studi
di  Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298) e' modificato come segue:
                           Articolo unico
  Il comma 3, dell'art. 43-bis del decreto rettorale n.  948  dell'11
ottobre  1993,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 16 dicembre 1993, n. 294, relativo  all'istituzione  del
corso  di  diploma  universitario in operatore dei beni culturali, e'
sostituito dal seguente:
  "Comma 3 (Corsi di laurea e di diplomi affini.  Riconoscimenti).  -
Ai   fini   del  proseguimento  degli  studi,  il  corso  di  diploma
universitario di cui al comma 1 e' riconosciuto affine  ai  corsi  di
laurea in lettere, indirizzo classico ed indirizzo moderno, e storia;
al  corso  di  laurea  in  materie  letterarie;  al  corso  di laurea
D.A.M.S.,  indirizzi  arte  e  musica;  al   corso   di   laurea   in
conservazione    dei    beni   culturali,   indirizzo   archeologico,
archivistico e librario,  storico-artistico  ed  indirizzo  dei  beni
musicali;   al  corso  di  laurea  in  musicologia  della  scuola  di
paleografia e filologia musicale (Pavia - Cremona).  Nell'ambito  dei
corsi  affini,  il  consiglio  competente  riconoscera', anche previa
integrazione, gli insegnamenti seguiti  con  esito  positivo,  avendo
riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale,
per  la  formazione  richiesta  dal  corso  al  quale sono chiesti il
trasferimento o l'iscrizione. Le modalita'  del  riconoscimento  sono
fissate  dal  manifesto degli studi. In esso sara' indicato l'anno di
corso al quale lo studente potra'  iscriversi.    Questo  non  potra'
essere superiore al terzo.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 9 novembre 1995
                                               Il rettore: STRASSOLDO