Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.287 del 9-12-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1993 con il quale e' stata approvata la tabella didattica XIII-quater relativa al corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali; Visto il decreto rettorale n. 948 dell'11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 dicembre 1993 con il quale e' stato istituito, presso la facolta' di lettere e filosofia, il corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali ed inserito nell'ordinamento didattico dell'Ateneo; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di lettere e filosofia del 22 giugno 1994; consiglio di amministrazione del 29 settembre 1994; senato accademico del 5 ottobre 1994; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 5 ottobre 1995; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come segue: Articolo unico Il comma 3, dell'art. 43-bis del decreto rettorale n. 948 dell'11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 dicembre 1993, n. 294, relativo all'istituzione del corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali, e' sostituito dal seguente: "Comma 3 (Corsi di laurea e di diplomi affini. Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui al comma 1 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico ed indirizzo moderno, e storia; al corso di laurea in materie letterarie; al corso di laurea D.A.M.S., indirizzi arte e musica; al corso di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario, storico-artistico ed indirizzo dei beni musicali; al corso di laurea in musicologia della scuola di paleografia e filologia musicale (Pavia - Cremona). Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscera', anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Le modalita' del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sara' indicato l'anno di corso al quale lo studente potra' iscriversi. Questo non potra' essere superiore al terzo.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 9 novembre 1995 Il rettore: STRASSOLDO