LIBERA UNIVERSITA' «MARIA SS. ASSUNTA» - LUMSA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.287 del 9-12-1995)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Istituto  universitario  pareggiato  di
magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26
ottobre  1939,  n.  1760,  trasformato  successivamente   in   Libera
Universita' Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Vista la delibera del senato accademico del 21 febbraio 1994;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24  febbraio
1994;
  Vista  la  nota  n.  1709  del  28  febbraio  1995  con la quale il
Consiglio universitario nazionale esprime parere favorevole;
  Vista la nota ministeriale n. 387/95 del 7 giugno 1995, relativa ai
necessari adempimenti;
  Riconosciuta la particolare  necessita'  della  presente  modifica,
proposta  in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo
unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Lo  statuto  della  Libera  Universita'  Maria   SS.   Assunta   e'
ulteriormente modificato come appresso:  Art. 3, primo comma.
  La   Libera   Universita'  Maria  Santissima  Assunta  e'  promossa
dall'ente fondatore, che assicura il  perseguimento  delle  finalita'
istituzionali  e  provvede a fornire i mezzi e i servizi necessari al
normale  funzionamento  e  allo  sviluppo,  in   collaborazione   con
l'"Associazione  Luigia Tincani per la promozione della cultura", con
la quale verra' stipulata a tale scopo apposita convenzione.
Art. 5, primo e secondo comma.
  Compongono il consiglio di amministrazione:
    a) il presidente dell'ente fondatore;
    b) un rappresentante  del  Governo  da  designarsi  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    c) il rettore dell'Universita';
    d) quattro consiglieri scelti e nominati dall'ente fondatore;
    e) quattro consiglieri scelti e nominati dalla
"Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura";
    f) i presidi di facolta';
    g) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia;
    h) il direttore amministrativo.
  Per  la  designazione  di  cui  alla  lettera  g)  il  consiglio di
amministrazione predisporra' apposito regolamento interno.
  Il presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 26 ottobre 1995
                                             Il rettore
                                DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO