Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica del vino "Orcia" e proposta del relativo disciplinare di produzione.(GU n.292 del 15-12-1995)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica "Orcia" per i vini da tavola prodotti nel territorio indicato e ricadente nell'ambito della regione Toscana ha espresso parere favorevole al suo accoglimento ed ha proposto il relativo disciplinare di produzione di seguito riportato. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Orcia" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Orcia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Orcia" e' riservata ai seguenti vini: bianchi; rossi, anche nella tipologia novello. La indicazione geografica tipica "Orcia" rosso e' riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese, con un minimo del 50%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%. Possono altresi' concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 15%. La indicazione geografica tipica "Orcia" bianco e' riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Trebbiano e Malvasia, da soli o congiuntamente, con un minimo del 50%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%. La indicazione geografica tipica "Orcia" novello e' riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese e Canaiolo, con un minimo del 70%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 30%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Orcia" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di San Quirico d'Orcia e Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena, nella regione Toscana. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Orcia" bianco e rosso a tonnellate 12. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Orcia", devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: "Orcia" bianco 10,5%; "Orcia" rosso 11,5%; "Orcia" novello 10,5%. Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Orcia", all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Orcia" bianco 11%; "Orcia" rosso 12%; "Orcia" novello 11%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Orcia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Orcia" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.