MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione
   geografica  tipica  del  vino  "Orcia"  e  proposta  del  relativo
   disciplinare di produzione.
(GU n.292 del 15-12-1995)

   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della
indicazione geografica tipica "Orcia" per i vini da  tavola  prodotti
nel territorio indicato e ricadente nell'ambito della regione Toscana
ha  espresso  parere favorevole al suo accoglimento ed ha proposto il
relativo disciplinare di produzione di seguito riportato.
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   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
          "Orcia" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica  tipica  "Orcia",  accompagnata  o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione geografica tipica "Orcia" e' riservata ai seguenti
vini:
    bianchi;
    rossi, anche nella tipologia novello.
   La indicazione geografica tipica "Orcia"  rosso  e'  riservata  al
vino  ottenuto  da  uve  provenienti  da  vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    Sangiovese, con un minimo del 50%.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino
ad un massimo del 50%.
   Possono altresi' concorrere, da sole o congiuntamente, le uve  dei
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Siena, fino ad un massimo del 15%.
   La  indicazione  geografica  tipica "Orcia" bianco e' riservata al
vino ottenuto da  uve  provenienti  da  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    Trebbiano e Malvasia, da soli o congiuntamente, con un minimo del
50%.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a
bacca   di  colore  analogo,  raccomandati  e/o  autorizzati  per  la
provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%.
   La indicazione geografica tipica "Orcia" novello e'  riservata  al
vino  ottenuto  da  uve  provenienti  da  vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    Sangiovese e Canaiolo, con un minimo del 70%.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve  dei  vitigni
raccomandati  e/o  autorizzati  per la provincia di Siena, fino ad un
massimo del 30%.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Orcia"  comprende  l'intero  territorio amministrativo dei comuni di
San Quirico d'Orcia e Castiglione d'Orcia,  in  provincia  di  Siena,
nella regione Toscana.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione  geografica  tipica  "Orcia"  bianco  e  rosso  a
tonnellate 12.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Orcia",  devono  assicurare  ai  vini  i  seguenti
titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
    "Orcia" bianco 10,5%;
    "Orcia" rosso 11,5%;
    "Orcia" novello 10,5%.
   Nel  caso  di  annata  particolarmente  sfavorevole,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5%.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica   "Orcia",   all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   avere   i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Orcia" bianco 11%;
    "Orcia" rosso 12%;
    "Orcia" novello 11%.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Orcia" e'  vietata  l'aggiunta
di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica tipica "Orcia" puo' essere utilizzata
come ricaduta per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti,
coltivati  nell'ambito  del territorio delimitato nel precedente art.
3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei  vini  a  denominazione  di
origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione  geografica  tipica  di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti  per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al   presente
disciplinare.