Modificazioni al regolamento disciplinante l'istituzione di mercati nazionali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in borsa e non negoziati nel mercato ristretto, approvato con deliberazione n. 8469 del 30 settembre 1994. (Deliberazione n. 9628).(GU n.292 del 15-12-1995)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto, in particolare, l'art. 20, commi 4, 5, 6 e 7 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento disciplinante l'istituzione di mercati nazionali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in borsa e non negoziati nel mercato ristretto approvato con delibera n. 8469 del 30 settembre 1994; Ritenuto necessario apportare modificazioni al suddetto regolamento n. 8469 del 30 settembre 1994; Delibera: 1. Il regolamento disciplinante l'istituzione di mercati nazionali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in borsa e non negoziati nel mercato ristretto, approvato con delibera n. 8469 del 30 settembre 1994, e' modificato come segue: l'art. 4, comma 3, e' sostituito dal seguente: " 3. Le modifiche al regolamento speciale del mercato sono adottate dalla Consob su proposta del comitato di gestione, sentiti i comitati locali ove esistenti. La Consob puo' procedere direttamente alle modifiche del regolamento speciale quando cio' sia necessario al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato ed in tutti i casi in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio."; i commi 3 e 4 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti: " 3. Il comitato di gestione stabilisce le regole per la propria organizzazione e funzionamento, ivi comprese quelle concernenti la dotazione di personale, in modo da assicurare il corretto, tempestivo e indipendente esercizio delle attribuzioni e dei poteri dell'organismo. Le relative deliberazioni divengono esecutive dopo l'approvazione della Consob. 4. Il comitato di gestione stabilisce i criteri di quantificazione dell'importo del contributo dovuto dagli intermediari che operano nel mercato per la copertura dei propri costi di funzionamento, fissando altresi' i termini e le modalita' di pagamento. Il comitato di gestione stabilisce altresi' le iniziative da intraprendere in caso di mancato pagamento del contributo dovuto alle scadenze stabilite prevedendo in ogni caso l'immediata comunicazione alla Consob del mancato pagamento e puo' escludere l'intermediario inadempiente dalle contrattazioni nel mercato. Le relative deliberazioni divengono esecutive dopo l'approvazione della Consob."; la lettera a) dell'art. 6, comma 5, e' sostituita dalla seguente: " a) formuli alla Consob, sentiti i Comitati locali ove esistenti, le proposte di modifica del regolamento speciale stesso;"; la lettera a) dell'art. 6, comma 6, e' sostituita dalla seguente: " a) provveda, anche tramite i Comitati locali ove esistenti, all'acquisizione ed alla raccolta e numerazione, in ordine cronologico di ricezione, dei comunicati, dei dati e dei documenti ad esso trasmessi per la diffusione al pubblico a norma del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991, ovvero in base a disposizioni particolari impartite dalla Consob medesima in applicazione della normativa vigente;"; la lettera b) dell'art. 7, comma 2, e' sostituita dalla seguente: " b) hanno come scopo esclusivo la promozione del mercato nella circoscrizione territoriale di competenza attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le societa' ivi ammesse alla negoziazione, l'individuazione di societa' potenzialmente in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'ammissione alle negoziazioni e la prestazione di servizi alle imprese al fine di agevolarne l'accesso al mercato e la permanenza nello stesso e di servizi di addestramento e formazione per intermediari, imprese ed operatori economici in materie attinenti il mercato, nonche' l'esercizio delle altre attivita' previste dal presente regolamento."; all'art. 7, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il regolamento speciale puo' stabilire che il Comitato di gestione possa attribuire ai Comitati locali, ove esistenti, il compito di raccogliere informazioni utili per lo svolgimento dell'istruttoria sulle domande di ammissione alle negoziazioni per le societa' aventi sede nella loro circoscrizione territoriale e consentire la presentazione delle domande stesse direttamente presso il Comitato locale."; la lettera a) dell'art. 7, comma 3, e' sostituita dalla seguente: " a) gli intermediari autorizzati e le loro associazioni di categoria;"; all'art. 7, comma 3, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: " f) gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; g) gli ordini professionali dei dottori commercialisti ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali;"; l'art. 7, comma 5, e' sostituito dal seguente: " 5. I comitati locali, ove esistenti, stabiliscono le regole per la propria organizzazione e funzionamento in modo da assicurare il corretto, tempestivo e indipendente esercizio delle attribuzioni dell'organismo; le relative deliberazioni sono comunicate alla Consob. Fatti salvi i corrispettivi percepiti per la prestazione a imprese, intermediari ed operatori economici dei servizi di cui al comma 2, lettera b), il finanziamento dei comitati locali e' in ogni caso a carico dei soggetti che vi partecipano."; all'art. 7, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: " 7. Il regolamento speciale puo' prevedere che i comitati locali possano delegare una o piu' delle proprie attivita' a strutture associative dei medesimi comitati a condizione che le medesime siano espressione della maggioranza dei comitati stessi."; i commi 1 e 2 dell'art. 12 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Il comitato di gestione stabilisce i criteri di quantificazione dell'importo dei contributi ad esso dovuti per la copertura dei costi relativi al funzionamento del sistema telematico da parte degli intermediari che operano nel mercato e degli emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni, fissando altresi' i termini e le modalita' di pagamento. Le relative deliberazioni acquistano efficacia dopo l'approvazione della Consob. 2. Il comitato di gestione disciplina altresi' le iniziative da intraprendere in caso di mancato pagamento dei contributi dovuti alle scadenze stabilite prevedendo in ogni caso l'immediata comunicazione alla Consob del mancato pagamento e puo' escludere l'intermediario inadempiente dalle contrattazioni nel mercato. Le relative deliberazioni acquistano efficacia dopo l'approvazione della Consob. 2-bis. Nel caso in cui il regolamento speciale ne preveda l'istituzione, le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono assunte dalla Societa' di servizi, sentito il Comitato di gestione."; l'art. 14, comma 5, e' sostituito dai seguenti: "5. Qualora la modalita' di negoziazione prevista nel regolamento speciale sia l'asta con intervento di operatori che, anche su incarico di un emittente, assumono l'impegno di assicurare la continuita' delle contrattazioni di uno o piu' valori mobiliari intervenendo con proprie proposte di acquisto e vendita ("operatori specialisti"), il regolamento speciale stesso deve almeno prevedere: a) che le proposte siano esposte ed abbinate automaticamente tra loro secondo priorita' di prezzo e di tempo; b) che il comitato di gestione provveda a sospendere dalle negoziazioni gli "operatori specialisti" che non assolvano agli obblighi per essi previsti dandone immediata comunicazione alla Consob. 5-bis. Qualora la modalita' di negoziazione prevista nel regolamento speciale del mercato sia quella di cui al comma 5, il comitato di gestione stabilisce le modalita', i limiti e le condizioni che l'"operatore specialista" deve rispettare nello svolgimento della propria attivita'. Le relative deliberazioni acquistano efficacia dopo l'approvazione della Consob."; l'art. 15, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. Il comitato di gestione stabilisce, tenuto conto delle modalita' di negoziazione previste, le condizioni generali di negoziazione (parametri) richieste per il controllo automatico da parte del sistema telematico della regolarita' delle negoziazioni. Le relative deliberazioni acquistano efficacia dopo l'approvazione della Consob."; la lettera g), del comma 3, dell'art. 26 e' sostituita dalla seguente: " g) dichiarazione sottoscritta da ciascuno degli agenti di cambio e da ciascuno dei legali rappresentanti delle societa' di intermediazione mobiliare o delle banche di cui all'art. 25, comma 1, lettera f), recante l'intenzione di richiedere l'ammissione al mercato per lo svolgimento delle particolari funzioni eventualmente ivi previste;"; l'art. 30, comma 2, e' sostituito dal seguente: " 2. Il regolamento speciale del mercato prevede che il Comitato di gestione invii alla Consob ogni tre mesi una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e dei provvedimenti adottati ed entro il 31 marzo di ciascun anno il rendiconto finanziario relativo al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente."; 2. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. 3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 4 dicembre 1995 p. Il presidente: BESSONE