MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei  vini  contenente disposizioni per l'attuazione di adempimenti
   conseguenti  al  riconoscimento  delle   indicazioni   geografiche
   tipiche dei vini.
(GU n.292 del 15-12-1995)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, prese in esame le richieste presentate dagli interessati  intesi
ad ottenere:
    la  proroga  del  termine  previsto  per  la  presentazione delle
dichiarazioni  delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad
indicazione geografica tipica;
    la  proroga  del  termine  per  la presentazione delle domande di
iscrizione dei terreni vitati  agli  "elenchi  delle  vigne"  o  agli
elenchi provvisori sostitutivi degli stessi;
    altre  modifiche  ai  disciplinari  di  produzione  dei  vini  ad
indicazione  geografica  tipica   con   particolare   riguardo   alle
produzioni  massime  delle  uve  per ettaro di vigneto ed ai relativi
titoli alcolometrici minimi naturali;
   Visti  i  propri  pareri  con  i  quali  sono  stati  proposti   i
riconoscimenti  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini ed i
relativi disciplinari di produzione;
   Visti i decreti dirigenziali  con  i  quali,  in  recepimento  dei
citati  pareri,  sono  state  riconosciute le indicazioni geografiche
tipiche, sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione e
sono state previste  le  disposizioni  concernenti  la  presentazione
delle  dichiarazioni  delle  uve  e  delle  domande di iscrizione dei
vigneti agli elenchi delle vigne;
   Visto il decreto dirigenziale 23 novembre  1995  che  tra  l'altro
proroga  la  data  di  presentazione delle uve alla data prevista dal
decreto  ministeriale  1  agosto  1995  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione dei vini;
   Visto  il  decreto  ministeriale  28 novembre 1995 con il quale e'
stato prorogato al 15 dicembre il termine per la presentazione  delle
dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione dei vini;
   Considerato  che  conseguentemente deve intendersi prorogato anche
il termine previsto per la presentazione  delle  dichiarazioni  delle
uve  destinate  alla  produzione  dei  vini ad indicazione geografica
tipica;
   Considerato che non e' stato ancora emanato  il  decreto  previsto
dalla  legge  10  febbraio 1992, n. 164, con il quale dovranno essere
stabilite le disposizioni per l'istituzione e la gestione degli  albi
dei vigneti e degli elenchi delle vigne;
   Considerato   che   non   e'   stato  ancora  emanato  il  decreto
ministeriale previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n.  164,  con  il
quale  dovranno essere stabilite le disposizioni per la presentazione
delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei  vini  ad
indicazione geografica tipica;
   Considerato  che al 12 dicembre 1995 data della riunione di questo
Comitato non risulta ancora  essere  ultimata  la  pubblicazione  dei
pareri di questo Comitato come sopra precisato contenenti le proposte
dei  disciplinari  di produzione e che conseguentemente non risultano
pubblicati i relativi decreti di approvazione dei detti  disciplinari
contenenti  altresi'  le  disposizioni  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni  delle  uve  e per l'iscrizione dei terreni vitati agli
elenchi delle vigne o ad elenchi provvisori sostitutivi degli stessi;
   Tenuto  conto  del  fatto  che  in  conseguenza  di  quanto  sopra
considerato  i produttori interessati potrebbere attualmente trovarsi
nelle condizioni  di  non  conoscere  quali  indicazioni  geografiche
tipiche possono richiedere per i vini prodotti nella vendemmia 1995 e
quali  sono  le  prescrizioni  previste  dai relativi disciplinari di
produzione cui attenersi;
   Considerato  che  alla  data  del  15  dicembre  1995  attualmente
prevista come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione
delle uve destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica
tipica  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  1 del decreto
dirigenziale 23 novembre  1995  e  dell'articolo  unico  del  decreto
ministeriale  28 novembre 1995 in alcune regioni i produttori avevano
gia' vendemmiato le proprie uve prima della pubblicazione dei decreti
di riconoscimento delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini
prodotti   nelle   regioni   stesse   anche  a  causa  della  tardiva
presentazione delle domande di riconoscimento delle dette indicazioni
geografiche tipiche da parte degli  enti  ed  organizzazioni  a  cio'
abilitati,   e  che  conseguentemente  le  dichiarazioni  delle  uve,
presentate nell'assenza di precise disposizioni, potrebbero risultare
non conformi alle disposizioni successivamente impartite;
   Considerato che per le situazioni di cui sopra si e'  fatto  cenno
potrebbero   determinarsi   le   condizioni  per  una  disparita'  di
trattamento tra i diversi produttori interessati;
   Considerato che allo stato attuale non risultano  ancora  recepite
nella regolamentazione comunitarie le indicazioni geografiche tipiche
in luogo dei vini tipici;
   Ritenuto,  pertanto, che si renda necessario uniformare le diverse
situazioni assicurando a tutti i produttori le stesse possibilita' di
dichiarazione delle proprie uve destinate alla produzione dei vini ad
indicazione geografica  tipica  della  vendemmia  1995  e  le  stesse
possibilita'   di   conoscere  ed  attenersi  alle  prescrizioni  dei
disciplinari di produzione approvati;
   Considerato altresi' che  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,
prevede  la  possibilita'  di avvalersi, in quanto applicabili, delle
disposizioni che disciplinavano il riconoscimento e la gestione delle
indicazioni geografiche dei vini da  tavola  e  che  pertanto  sembra
opportuno  anche  per  le  indicazioni geografiche tipiche di non far
precedere  il   termine   previsto   per   la   presentazione   delle
dichiarazioni delle uve da quello previsto per la presentazione delle
domande  di  iscrizioni dei terreni vitati agli elenchi delle vigne o
elenchi provvisori sostitutivi degli stessi;
   Tenuto conto che nei disciplinari di produzione delle  indicazioni
geografiche  tipiche  approvati  non  e'  previsto  con riguardo alle
produzioni massime di uva per ettaro un superamento  dei  limiti  del
20%,  in  analogia  a  quanto  previsto per i V.Q.P.R.D. e che questa
situazione,  non  conosciuta  in  precedenza   dai   produttori,   ha
comportato talvolta il superamento dei limiti massimi di produzione;
   Tenuto  conto  che  per le condizioni meteorologiche determinatesi
per questa vendemmia talvolta il titolo alcolometrico minimo naturale
delle uve e' sceso al disotto di quello previsto dai disciplinari  di
produzione approvati;
   Nella  riunione  tenutasi  in data 12 dicembre 1995 ha espresso il
parere che, con riguardo alla vendemmia 1995:
    il termine ultimo per la presentazione delle denuncie dei terreni
vitati ai fini dell'iscrizione negli istituendi elenchi delle vigne o
di elenchi sostitutivi qualora  i  citati  elenchi  delle  vigne  non
fossero stati ancora istituiti, viene prorogato al 30 aprile 1996;
    il  termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle
uve destinate alla produzione  dei  vini  ad  indicazione  geografica
tipica  della  vendemmia  1995 viene prorogato esso pure al 30 aprile
1996 ai soli fini dell'utilizzazione  delle  indicazioni  geografiche
tipiche per la designazione dei vini in argomento;
    qualora  i produttori abbiano presentato per la vendemmia 1995 le
dichiarazioni  delle  uve  per  l'utilizzazione   delle   indicazioni
geografiche  tipiche  ed  i  decreti  di  riconoscimento prevedono la
facolta' di qualificare i vini  che  utilizzeranno  tali  indicazioni
geografiche  tipiche  anche  con  riferimenti ai nomi dei vitigni, di
consentire agli stessi produttori la presentazione  entro  il  citato
termine del 30 aprile 1996 di dichiarazioni integrative per adeguarsi
a quanto previsto dai predetti decreti;
    di  prevedere un aumento del 20% del limite massimo di produzione
uva/ettaro e una riduzione dello 0,5% del titolo alcolometrico minimo
naturale delle uve, fermo restando il rispetto per tale ultimo limite
dei  valori   minimi   previsti   dalla   normativa   comunitaria   e
conseguentemente  la  possibilita'  per  i  produttori  di presentare
denuncie integrative volte all'utilizzo  dei  nuovi  parametri  sopra
specificati;
   Quanto  deliberato  con  riguardo  all'aumento  del 20% del limite
massimo di produzione uva/ettaro non concerne i vini  ad  indicazione
geografica  tipica  prodotti  nella regione Toscana per i quali detto
aumento e' stato gia' considerato con apposito provvedimento.