Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.295 del 19-12-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto; Rilevata la necessita' di apportare modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto ministeriale relativo all'approvazione dell'ordinamento didattico del diploma universitario in data 23 luglio 1933; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli dal 369 al 378 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva: DIPLOMA UNIVERSITARIO IN "SERVIZIO SOCIALE" Art. 369. - Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale. In particolare, il corso di diploma mira a fornire competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunita' nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti. La durata del corso di diploma e' di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale. Art. 370. - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta', sentito il parere del consiglio di diploma. Art. 371. - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 33 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico). Nell'ambito dei corsi affini, i consigli di facolta' competenti riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione. Art. 372. - Le facolta' che assicurano, secondo le norme vigenti, la copertura degli insegnamenti del corso, sono le seguenti: facolta' di giurisprudenza per gli insegnamenti dell'area giuridica; facolta' di lettere e filosofia per gli insegnamenti dell'area sociologica e pedagogica; facolta' di economia per gli insegnamenti dell'area economica; facolta' di medicina e chirurgia per gli insegnamenti dell'area sanitaria; facolta' di lettere o di medicina per gli insegnamenti dell'area psicologica. L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attivita' pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attivita' di tirocinio - costitutive della formazione del servizio sociale - debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni. Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalita' esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982. Art. 373. - Il corso di studi prevede quindici annualita'. Ogni singola annualita' si articola in almeno 60 ore di didattica. Ciascuna annualita' puo' essere sostituita da moduli didattici semestrali. I corsi, semestrali o annuali, sono tutti monodisciplinari. Le discipline impartite comprendono insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari. Sono insegnamenti fondamentali: principi e fondamenti del servizio sociale; metodi e tecniche del servizio sociale 1, 2, 3; organizzazione del servizio sociale 1, 2; statistica sociale; metodologia e tecnica della ricerca sociale; psicologia sociale; psicologia dello sviluppo; sociologia; sociologia della devianza; elementi di diritto pubblico; elementi di diritto privato; elementi di diritto e procedura penale; medicina sociale; economia pubblica. Sono insegnamenti complementari: politica sociale; diritto di famiglia; pedagogia generale; diritto penitenziario; psicodinamica delle relazioni familiari; criminologia minorile; storia delle istituzioni politiche; psicopatologia; sociologia della comunicazione; diritto amministrativo; diritto regionale degli enti locali; sociologia dell'organizzazione; storia dell'amministrazione pubblica; teoria e tecnica del colloquio psicologico; psicologia di comunita'; economia della sicurezza sociale; economia applicata; educazione degli adulti; elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale. L'attivazione degli insegnamenti complementari viene stabilita con delibera del consiglio di facolta' avuto riguardo alle risorse disponibili. Nel piano di studio individuale gli insegnamenti complementari, nei limiti consentiti dalla frequenza obbligatoria, possono essere sostituiti con insegnamenti impartiti in altri diplomi o corsi di laurea purche' appartengano alla medesima area disciplinare dell'insegnamento sostituito o ad area affine. Art. 374. - Durante il primo biennio lo studente dovra' dimostrare la conoscenza e la comprensione di una lingua straniera, con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di diploma. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attivita' professionale svolta e documentata. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti nel piano di studio, tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale. Art. 375. - Il consiglio di diploma determina, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Rientrano nelle competenze del consiglio di diploma: la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso; il programma dei corsi; le propedeuticita' d'esame; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo; le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; le modalita' del tirocinio presso le sedi con cui sono state stipulate le convenzioni. In sede di prima attuazione il piano degli studi verra' deliberato dal consiglio di facolta', sulla base dell'esperienza maturata attraverso la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 28 ottobre 1995 Il rettore: OCCHIOCUPO