Autorizzazione per l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli della campagna 1995-96.(GU n.295 del 19-12-1995)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 21 del regolamento CE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb; Visto, in particolare, il paragrafo 3 del precitato art. 21 il quale prevede che l'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroghe da decidersi caso per caso, sono operazioni che si escludono a vicenda; Tenuto conto che il dipartimento all'agricoltura e alimentazione della provincia autonoma di Trento ha segnalato che nel proprio territorio si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario nella corrente campagna vitivinicola, acidificare il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verra' prodotto nella campagna 1995 nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2 e 3 dell'art. 21 regolamento CEE n. 822/87; Tenuto conto della dichiarazione formulata dall'assessorato all'agricoltura di Trento con la quale lo stesso assessorato si impegna a procedere alle operazioni di acidificazione in assenza di operazioni di arricchimento; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 1995-96 e' consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento. 2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalita' ed entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. 3. Ai sensi dell'art. 21, paragrafo 3, del regolamento CE n. 822/87 l'acidificazione e l'arricchimento sono operazioni che si escludono a vicenda. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 11 dicembre 1995 Il Ministro: LUCHETTI