Rilascio di licenze comunitarie di importazione per prodotti del settore tessile-abbigliamento.(GU n.295 del 19-12-1995)
Vigente al: 19-12-1995
Si richiama l'attenzione degli operatori su quanto disposto, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 3169/94 (GUCE L 335/94), in ordine alle procedure di rilascio delle licenze di importazione per prodotti tessili sottoposti ad autorizzazione o sorveglianza preventiva, originari da Paesi terzi con i quali vigono accordi o protocolli di settore. In particolare si sottolineano i seguenti punti. 1) Le istanze indirizzate a questo Ministero in carta semplice, devono recare le seguenti indicazioni: a) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore (incluso, eventualmente, il numero di telefono e di fax e il numero di identificazione depositato presso le autorita' nazionali competenti), nonche' il numero di partita IVA; b) il nome e l'indirizzo completo dell'eventuale dichiarante; c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore; d) il Paese di origine dei prodotti ed il Paese di destinazione; e) una descrizione dei prodotti che ne indichi la denominazione commerciale e il codice della nomenclatura combinata (NC); f) la categoria e il quantitativo nell'unita' di misura prevista; g) il valore dei prodotti (come riportato nella licenza d'esportazione, ove la presentazione dell'E.L. sia obbligatoria per il rilascio della licenza di importazione); h) la data e il numero della licenza d'esportazione (ove la presentazione dell'E.L. sia obbligatoria per il rilascio della licenza di importazione); i) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric; j) la data e la firma dell'importatore. 2) Alle domande di importazione relative a prodotti tessili soggetti a duplice controllo va allegato l'originale della licenza di esportazione rilasciata dalle competenti autorita' del Paese esportatore. Al riguardo si fa presente che - per esigenze connesse al migliore funzionamento del sistema informatico comunitario di gestione delle licenze (SIGL) - ad ogni licenza di esportazione deve corrispondere una sola licenza di importazione. Pertanto non e' consentito presentare una domanda unica per un quantitativo che sia rappresentato da piu' licenze di esportazione anche se queste si riferiscano alla stessa categoria tessile/Paese. 3) Dal 1 gennaio 1996 questa Amministrazione rilascera' autorizzazioni e documenti di sorveglianza per le merci oggetto della presente circolare su modelli conformi al modulo comune di licenza di importazione che figura in allegato al citato regolamento n. 3169/94. Tali licenze sono utilizzabili presso qualsiasi dogana comunitaria. 4) Si rammenta, infine, che le licenze devono essere restituite a questo Ministero per la verifica dell'utilizzo e per comunicare tempestivamente alla Commissione U.E. gli eventuali quantitativi non utilizzati. A tal fine la restituzione deve essere effettuata immediatamente dopo l'utilizzo totale della licenza e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza della validita' della licenza stessa. Il direttore generale delle importazioni ed esportazioni MARTUSCELLI