Attribuzione alla Solari di Udine S.p.a. dei benefici di cui all'art. 6, comma 24, del decreto-legge 2 ottobre 1995, reiterato con decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515.(GU n.294 del 18-12-1995)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995, recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 6, comma 24, del decreto-legge 2 ottobre 1995, reiterato con decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515; Vista l'istanza presentata dalla Solari di Udine S.p.a. in data 14 settembre 1995; Considerato che la Solari Udine S.p.a. e' stata posta in data 9 febbraio 1994 in amministrazione straordinaria e che il Ministero dell'industria ha disposto la revoca dell'esercizio di impresa con effetto dal 31 luglio 1995; Considerato che in data 8 settembre 1995 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' stato stipulato un accordo tra Solari Udine in AS; Solari di Udine S.p.a., API e OO.SS., che prevede la salvaguardia dei livelli occupazionali della Solari Udine in AS con la continuazione del rapporto di lavoro, di 160 dipendenti con Solari di Udine S.p.a.; Considerato che le Solari di Udine S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 220; Decreta: L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere alla Solari di Udine S.p.a., per i 160 lavoratori il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Roma, 14 dicembre 1995 Il Ministro: TREU