MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 1995 

  Attribuzione alla Solari  di  Udine  S.p.a.  dei  benefici  di  cui
all'art. 6, comma 24, del decreto-legge 2 ottobre 1995, reiterato con
decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515.
(GU n.294 del 18-12-1995)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995, recante  i  criteri
per  la  concessione  dei  benefici  di cui all'art. 6, comma 24, del
decreto-legge 2 ottobre 1995, reiterato con decreto-legge 4  dicembre
1995, n. 515;
  Vista  l'istanza presentata dalla Solari di Udine S.p.a. in data 14
settembre 1995;
  Considerato che la Solari Udine S.p.a. e' stata  posta  in  data  9
febbraio  1994  in  amministrazione  straordinaria e che il Ministero
dell'industria ha disposto la revoca dell'esercizio  di  impresa  con
effetto dal 31 luglio 1995;
  Considerato  che  in data 8 settembre 1995 al Ministero del lavoro,
nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della  legge
29  dicembre  1990,  n. 428, e' stato stipulato un accordo tra Solari
Udine in AS; Solari di Udine S.p.a., API e  OO.SS.,  che  prevede  la
salvaguardia  dei  livelli occupazionali della Solari Udine in AS con
la continuazione del rapporto di lavoro, di 160 dipendenti con Solari
di Udine S.p.a.;
  Considerato che le Solari di Udine S.p.a. non ha le caratteristiche
di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 220;
                              Decreta:
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
corrispondere  alla  Solari  di Udine S.p.a., per i 160 lavoratori il
cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428,  i  benefici  previsti  dall'art.  8,
comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
   Roma, 14 dicembre 1995
                                                    Il Ministro: TREU