MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.301 del 28-12-1995)

   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 6 febbraio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla unita' di  mensa  aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della cassa integrazione
guadagni ordinaria o  straordinaria  presso  la  societa'  appaltante
anch'essa  di  seguito  indicata:  Pellegrini  centro  sud  mensa c/o
Enichem fibre, con sede in Milano e unita' di Pisticci (Matera),  per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 33,45 ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a 15 unita', di cui 1  part-time
da  30  a  25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 16
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla Pellegrini centro sud mensa  c/o  Enichem
fibre - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4,  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  ottobre 1993 al 31 marzo 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di  seguito  indicata:  Pellegrini  centro  sud  mensa  c/o
Enichem  fibre, con sede in Milano e unita' di Pisticci (Matera), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 33,45 ore medie settimanali nei confronti  di
un  numero massimo di lavoratori pari a 15 unita', di cui 1 part-time
da 30 a 25 ore medie settimanali, su un organico  complessivo  di  16
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla Pellegrini centro sud mensa c/o Enichem
fibre - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4, nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sigros
distribuzione con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di  Trapani
e  Marsala  (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  38,36 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
37  unita',  di cui 3 part-time da 24 a 23,02 ore medie e 8 part-time
da 20 a 18,77 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 57
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Sigros   distribuzioni   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   4  dicembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dall'11 luglio 1994 al 30 novembre 1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Cyanamid Italia con sede in Catania e  unita'
di   Catania,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  39  ore  settimanali  a  30,44  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 238 unita', su un
organico complessivo di 1149 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cyanamid Italia - a  corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antica
Compagnia  delle Camicie con sede in Ispra (Varese) e unita' di Ispra
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  24  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  23  unita',  di  cui  1
part-time  da  20  a  12 ore medie e 7 part-time da 20 a 10 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 24 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antica Compagnia delle Camiche - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.C.D. Casa
di cura G.B. Morgagni con sede in Catania e unita' di Catania, per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore
settimanali a 24 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 75 unita', su un organico complessivo di
168 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  C.C.D.  Casa di cura G.B. Morgagni - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4  dicembre   1995   e'   autorizzata,
limitatamente  al periodo dal 12 settembre 1994 al 26 giugno 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Cognetex con sede in Imola (Bologna) e unita'
di  Genova-Sestri  (Genova),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
65 unita', su un organico complessivo di 72 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cognetex  -  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   4  dicembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 1 marzo 1994  al  13  ottobre  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. A. Tamburini con  sede  in  Carugo  (Como)  e
unita'  di  Catania,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 14 unita', su un organico
complessivo di 115 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A. Tamburini - a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio  1993  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Ima,
con  sede  in Arosio (Como) e unita' di Arosio (Como), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di
108 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Ima  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incor,
con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e unita'  di  Fara  Filiorum
Petri  (Chieti),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20,80  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
19 unita', su un organico complessivo di 26 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Incor  -  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Industria della Biancheria G.  Leva  Letra,  con  sede  in  Travedona
Monate  (Varese)  e  unita'  di  Ispra (Varese), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  24  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 25 unita', di cui 1 part-time da 20 a 18 ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di 27 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria della Biancheria G. Leva
Letra - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4,  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 agosto 1994 al 28 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Maglificio G. Brugnoli, con sede in Busto Arsizio (Varese)  e  unita'
di  Busto  Arsizio  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
50 unita', su un organico complessivo di 65 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Maglificio  G.  Brugnoli  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 25 settembre 1994 al 24 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Maglificio Maristella, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di
Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  6 mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
22 unita', su un organico complessivo di 23 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Maglificio  Maristella   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Hoonved, con sede in Venegone Superiore (Varese) e unita' di Venegono
Superiore  (Varese),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
51  unita',  di  cui  3  part-time  da 20 a 16 ore settimanali, su un
organico complessivo di 58 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Hoonved  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  30 agosto 1994 al 29 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acme
Motori, con sede in Valdobbiadene (Treviso) e unita' di Valdobbiadene
(Treviso),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
142 unita', su un organico complessivo di 145 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Acme Motori - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Pavan-Mapimpianti, con sede in Galleria Venera (Padova) e  unita'  di
Galleria Veneta (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per 24 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31,25  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
258 unita', su un organico complessivo di 381 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Pavan-Mapimpianti   -    a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  W.
Pabisch,  con  sede in Pero (Milano) e unita' di Pero (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  38  ore
settimanali  a  19  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 28 unita', di cui 2 part-time  da  21  a
10,5 ore settimanali, su un organico complessivo di 227 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  W. Pabisch - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Verrini  Antonio,  con  sede  in Castellanza (Varese) dal 1 settembre
1994 Legnano (Milano) e unita' di Castellanza dal  1  settembre  1994
Legnano  (Milano),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
10 unita', su un organico complessivo di 19 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Verrini Antonio - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zambon
Italia, con sede in Vicenza e unita' di Bresso (Milano), per i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
12 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  34  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 192 unita', su un  organico  complessivo
di 268 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Zambon Italia - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 giugno 1994 al 6 giugno  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Ricamificio  Carlo  Perruzzotti, con sede in Varese e unita' di Samma
Lombardo  (Varese),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  15  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
54 unita', di cui 2 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 75 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Perruzzotti - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con  e
Con, con sede in Rogeno (Como) e unita' di Rogeno (Como), per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
12 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  25  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 15 unita', di cui 1 part-time da 24 a 16
ore medie settimanali, 1 da 30 a 20 ore medie settimanali, 1 da 20  a
12  ore  medie  settimanali, 1 da 15 a 7 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 26 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con e  Con  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Panem
con  sede in Assago (Milano) e unita' di Altopascio (Lucca) e Muggio'
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 27 unita', su un organico
complessivo di 516 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Panem  -  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma  13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993 n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria  ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi e precisamente individuati tramite  elenchi  nominativi  come
disciplinato  nell'art.  1,  lett.  c)  del  decreto  ministeriale 23
dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9  febbraio  1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Richard Ginori 1735 con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di
Laveno Monbello (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per 12 mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
72 unita', su un organico complessivo di 79 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Richard  Ginori   1735   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993 n. 148,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria  ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi e precisamente individuati tramite  elenchi  nominativi  come
disciplinato  nell'art.  1,  lett.  c)  del  decreto  ministeriale 23
dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9  febbraio  1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Mediolanum  Farmaceutici con sede in Milano e unita' di Milano, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  31  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 222 unita', su un  organico  complessivo
di 237 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Mediolanum  Farmaceutici  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993  n.  148,  convertito  con  modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva  al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi  e  precisamente  individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art.  1,  lett.  c)  del  decreto  ministeriale  23
dicembre  1994,  registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  2  maggio  1994 al 1 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Calzaturificio Pancaldi con sede in Molinella (Bologna) e  unita'  di
Molinella  (Bologna),  per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  27,50 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
147 unita', su un organico complessivo di 192 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Calzaturificio  Pancaldi  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993  n.  148,  convertito  con  modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva  al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi  e  precisamente  individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art.  1,  lett.  c)  del  decreto  ministeriale  23
dicembre  1994,  registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 aprile 1994 al 19 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys
Italia  con  sede  in  Milano e unita' di Firenze - Genova - Milano -
Napoli - Roma - Torino e Padova, per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  26  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
100 unita', di cui 8 part-time da 30 a 20 ore medie  settimanali,  su
un organico complessivo di 697 unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 25 settembre 1995 n. 18782.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys Italia - a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio  1993  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva  al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi  e  precisamente  individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art.  1,  lett.  c)  del  decreto  ministeriale  23
dicembre  1994,  registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  4  dicembre  1995   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socrefarma
con sede in Cremona e  unita'  di  Cremona,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie  settimanali
per  30  lavoratori  su  un organico complessivo di 66 unita', per il
periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 gennaio 1994.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 13 dicembre 1993 alll'11 dicembre 1994, la corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,  nella
misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Isaf  con  sede  in  Palermo  e  unita' di Gela, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a  53  unita'  di  cui:  51  turnisti  con
riduzione  da  34,20  a 17,1 ore medie settimanali, 2 giornalieri con
riduzione  da  39  a  20,5  ore  medie  settimanali  su  un  organico
complessivo di 65 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Isaf  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma  13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993 n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore  dei  lavoratori,  occupati  a  tempo  pieno,
dipendenti  dalla  La  Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim con sede in
Milano e unita' di Udine, per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che  stabilisce  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 121 ore,
corrispondenti a 18 giorni lavorativi  di  6,66  ore,  articolate  su
settimane  intere  e su singole giornate lavorative, nei confronti di
un massimo di 33 lavoratori, su un organico di 50 unita'.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  28  marzo  1994 al 27 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale,
dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim  con  sede  in
Milano e unita' di Udine, per i quali e' stato stipulato un contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce  per  il  periodo sopraindicato, la
riduzione dell'orario di  lavoro  fino  ad  un  massimo  di  76  ore,
articolate  su  settimane  intere  di  corresponsione  e  su  singole
giornate   lavorative,   riproporzionata   in   base    all'effettiva
articolazione  dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 16 lavoratori, su un organico di 50 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La  Rinascente
S.p.a.  -  Magazzini  Upim  sopra  indicati,  i  particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al  successivo  comma  13
dell'art.  5  del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con
modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,  tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.